Pubblico impiego privatizzato e diritto alla remunerazione per il lavoro straordinario
14 Ottobre 2025
In termini generali, in assenza di un'autorizzazione al prolungamento della prestazione di lavoro, il dipendente non può vantare il diritto alla remunerazione per un'eccedenza determinata dalla propria libera determinazione e, dunque, non strettamente collegata a esigenze di servizio preventivamente vagliate dal dirigente (i.e. valutazione della necessità e utilità per la P.A.). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'autorizzazione – rectius il consenso - può anche essere implicita, purché lo svolgimento dello straordinario non avvenga insciente vel prohibente domino. Infatti, nel caso in cui l'ulteriore attività sia stata richiesta dal datore, integrando gli estremi del lavoro straordinario, il dipendente deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti in sede di contrattazione collettiva, senza che a ciò possa essere ostativo il difetto di una formale autorizzazione, riconoscendosi al consenso manifestato dal datore valore ad essa equivalente. Tale consenso, come già precisato, può essere anche implicito e giustificare il pagamento del lavoro straordinario. Ne consegue che, a fronte dell'incontestato compimento di ore di lavoro straordinario, come registrato mediante il loro inserimento in banca ore, il dipendente non è tenuto a provare la preesistenza di una formale autorizzazione, purché la prestazione sia stare resa non insciente o prohibente domino. (Cfr.: Cass., sez. lav., 12 agosto 2025, n. 23150; Cass., sez. lav., 24 luglio 2015, n. 21015; Cass., sez. lav., 28 giugno 2024, n. 17912; Cass., sez. lav., 23 giugno 2023, n. 18063. |