Diritto alla filiazione e interesse del minore: la svolta della Consulta nella sentenza n. 68/2025
15 Ottobre 2025
Massima È illegittima la previsione della legge n. 40/2004 che impedisce il riconoscimento del figlio alla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato ab origine il consenso alla pratica fecondativa praticata all'estero. Il caso L'intervento della Consulta, sollecitato dal Tribunale di Lucca nel giugno 2024, ha riguardato la legittimità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e dell'art. 250 c.c., in riferimento agli artt. 2,3,30,31 e 117 Cost., nonché ai principi sovranazionali della CEDU, della convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolar modo, la questione si incentrava sul citato articolo 8 della legge n. 40, il quale disciplina gli effetti della procreazione medicalmente assistita (in seguito anche “PMA”), che dispone: “[i] nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6”. Questa norma, scritta in un contesto ove non erano previste famiglie omogenitoriali, stabiliva che madre del bambino fosse esclusivamente la donna che lo partorisce. Nel caso concreto, il bambino era nato in Italia dopo che la coppia, formata da due donne unite in un'unione affettiva stabile, si era sottoposta a PMA eterologa all'estero, in un Paese dove questa pratica è accessibile anche per le coppie omosessuali. Tuttavia, alla sola madre biologica era stato riconosciuto lo status di genitore, mentre la madre intenzionale non poteva essere registrata come tale, nemmeno con il consenso di entrambe. Questa asimmetria ha generato una profonda disparità di trattamento e un vuoto di tutela per il bambino, che poteva essere giuridicamente riconosciuto da un solo genitore. Pertanto, nella pronuncia in esame la Consulta si è trovata ad affrontare una questione delicata e cruciale: il diritto del bambino nato in Italia da una coppia di donne a essere riconosciuto da entrambe le madri, affermando così il ruolo della madre intenzionale, ossia colei che, pur non avendo un legame biologico con il minore, ha partecipato pienamente al progetto genitoriale e si è assunta, ab origine, le responsabilità di cura e accudimento. La questione La questione posta all’attenzione della Consulta è la seguente: al bambino nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, può essere attribuito lo status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica ha prestato il consenso alla pratica fecondativa? È legittima la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale? Le soluzioni giuridiche Con la sentenza n. 68/2025 la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 8 della legge n. 40/2004 nella misura in cui non consentiva il riconoscimento di entrambi i genitori – madre biologica e madre intenzionale – nei casi di minori nati in Italia da fecondazione medicalmente assistita (PMA) praticata legalmente all'estero in favore di una coppia di donne. Un principio di diritto di portata ormai consolidata e progressivamente evolutiva che emerge dalla giurisprudenza costituzionale è il seguente: la determinazione procreativa, anche in contesti non tradizionali, rientra nella sfera protetta dell'autodeterminazione personaleex art. 2 Cost. e può fondare pretese giuridicamente tutelate, purché ciò avvenga nel rispetto di limiti costituzionalmente giustificabili e nell'equilibrio tra gli interessi coinvolti, in particolare quelli del nascituro. Secondo i giudici, negare il riconoscimento della madre intenzionale genera una lesione profonda della dignità e dell'identità relazionale del minore, oltre a creare disparità ingiustificate sia rispetto ai figli di coppie eterosessuali che rispetto ai minori nati all'estero in situazioni analoghe. È stata, inoltre, esclusa la validità dell'adozione in casi particolari quale rimedio sostitutivo, poiché tardivo, incerto e subordinato alla volontà della madre biologica. La Corte, nella pronuncia in esame, ha distinto nettamente la fattispecie da quella della maternità surrogata, ribadendo che nella PMA praticata all'estero non si rinviene alcun controinteresse costituzionalmente rilevante idoneo a giustificare la compressione dei diritti del minore. Il consenso informato espresso da entrambe le donne al momento della PMA viene riconosciuto come titolo sufficiente a fondare la responsabilità genitoriale, superando così l'esclusivo legame biologico come fondamento della filiazione. Emerge in modo chiaro l'orientamento della Corte costituzionale verso la progressiva demolizione del modello familiare tradizionale delineato dall'art. 29 Cost., senza che sia ancora nota la nuova configurazione che lo sostituirà. Tale percorso, condotto gradualmente, porta a una concezione di famiglia sempre più plurale e distante dal paradigma eterosessuale matrimoniale. D'altra parte, limitando la nozione di famiglia al legame affettivo tra due persone di sesso diverso finalizzato alla procreazione, si rischia di escludere dal novero delle famiglie tutte quelle in cui i coniugi non hanno figli biologici. La Corte articola una motivazione sistematica e coerente, nella quale la lesione dei diritti del minore viene ricondotta alla compresenza di tre profili costituzionali di rango primario: la protezione dell'identità personale (art. 2 Cost.), la garanzia di uguaglianza e di non discriminazione (art. 3 Cost.) e il diritto a una piena ed effettiva relazione genitoriale (art. 30 Cost.). L'intero impianto argomentativo risulta permeato dal principio del superiore interesse del minore, che assume la funzione di criterio ordinante e impone la necessità di un intervento volto ad assicurare stabilità giuridica e certezza dei rapporti familiari sin dal momento della nascita. Questa decisione rappresenta un punto di svolta, inserendosi in una evoluzione giurisprudenziale ormai chiara: la filiazione non si esaurisce nella biologia, ma si fonda sempre più su responsabilità, volontà e interesse del minore. In linea con alcune sue precedenti pronunce (sent. nn. 32/2021, 79/2022, 230/2020), la Corte, altresì, ribadisce che l'orientamento sessuale dei genitori non incide sull'idoneità genitoriale ed esclude che ciò possa costituire motivo per precludere il riconoscimento automatico dello status filiationis. Mentre la successiva pronuncia n. 69/2025 considera legittime le restrizioni poste all'accesso alla procreazione medicalmente assistita, ribadendo in tal modo una visione limitata dell'autodeterminazione in campo procreativo, la sentenza n. 68/2025 si pone, al contrario, l'obiettivo di colmare il vuoto di tutela che riguarda i figli nati in contesti familiari non tradizionali. Sul piano etico, emerge chiaramente che ciò che fonda la genitorialità non è soltanto il dato biologico, ma la scelta consapevole e condivisa di assumere responsabilità di cura verso una nuova vita. Pertanto, le richiamate decisioni condividono una visione aperta a modelli non tradizionali: la prima legata al preminente interesse del minore, la seconda focalizzata sull'interesse della donna a diventare madre. Il percorso tracciato dalla Corte costituzionale negli ultimi quindici anni, che trova tappe decisive nelle sentenze Corte cost. n. 162/2014, Corte cost 161/2023, Corte cost 68/2025 e Corte cost 33/2025, racconta un lento ma costante sgretolamento dei confini tradizionali della genitorialità e della famiglia, a favore di una concezione fondata sull'autodeterminazione, sulla responsabilità e sulla realtà affettiva dei legami. La sentenza n. 162/2014 ha rappresentato il punto di svolta, spostando l'asse dalla mera conformità biologica alla centralità della volontà procreativa e della salute, anche psichica, della persona. La decisione n. 161/2023 ha aperto la strada al riconoscimento di contesti monogenitoriali, anche conflittuali, facendo prevalere la concreta aspettativa di maternità rispetto alla necessità di un consenso attuale di entrambi i membri della coppia. Con la sentenza n. 68/2025, la Corte ha ulteriormente superato il paradigma biologico, affermando che il consenso condiviso nella PMA costituisce di per sé fondamento giuridico per il riconoscimento del legame filiale, superando il tradizionale legame tra genitorialità e dato genetico. Infine, la 33/2025 ha esteso questo riconoscimento anche all'adozione internazionale da parte di persone singole, sancendo il pieno ingresso del modello monoparentale nel panorama costituzionalmente legittimo. Il filo conduttore che unisce queste decisioni è dato dalla progressiva affermazione di un principio di diritto ormai maturo: l'aspirazione alla genitorialità, ove si coniughi con la garanzia del superiore interesse del minore, è meritevole di tutela costituzionale a prescindere dalla conformità a modelli familiari tradizionali. Il criterio discriminante non è più la forma del nucleo familiare, ma la sua idoneità a garantire stabilità affettiva e relazionale al minore. Pur senza riconoscere un diritto soggettivo pieno e incondizionato alla genitorialità, la Corte ha progressivamente delineato un insieme di diritti e libertà procreative – dalla libertà di autodeterminazione al riconoscimento di legami genitoriali non biologici – che, di fatto, compongono un corpus normativo in via di consolidamento. In questo modo, il sindacato di costituzionalità non solo colma i vuoti lasciati dall'inerzia legislativa, ma diventa esso stesso motore di mutamento sociale. Tuttavia, la stessa Corte ha più volte sottolineato che il suo intervento non può sostituire l'opera del legislatore. Spetta, dunque, al Parlamento il compito di aggiornare la disciplina vigente, adeguandola alla realtà sociale e ai principi costituzionali mediante regole chiare, inclusive e coerenti. L'attuale impianto normativo, ancora ancorato a un'idea di famiglia superata dalla prassi e dal diritto vivente, rischia altrimenti di alimentare un contenzioso crescente, affidando ai giudici la supplenza di una funzione che dovrebbe restare, primariamente, nelle mani del legislatore. In un contesto caratterizzato dal rapido progresso tecnico-scientifico e dal mutamento della coscienza sociale, alcune decisioni della Corte costituzionale, a fronte dell'inerzia legislativa, hanno fortemente inciso sulla definizione dei modelli genitoriali. La sentenza n. 161/2023 ha riconosciuto la possibilità per la donna, divenuta singola dopo la formazione dell'embrione, di procedere comunque all'impianto, privilegiando la “concreta aspettativa di maternità” maturata sulla base del consenso originario del partner maschile; con la decisione n. 69/2025, invece, il Giudice delle leggi ha confermato la legittimità dell'esclusione delle donne singole dalla PMA eterologa, richiamando il principio di precauzione nell'interesse dei futuri nati e mantenendo la doppia figura genitoriale eterosessuale come parametro di riferimento. Sul versante dell'adozione, il progressivo intervento della Corte sulla legge n. 184/1983 ha condotto a un'attenuazione delle originarie rigidità; si sono, infatti, valorizzati i legami familiari nell'adozione in casi particolari (Corte cost., sent. n. 79/2022) e il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (Corte cost., sent. n. 183/2023), fino ad arrivare alla storica apertura dell'adozione internazionale alle persone singole (Corte cost., sent. n. 33/2025), con il riconoscimento del modello monoparentale come compatibile con la Costituzione. Questa traiettoria giurisprudenziale, che dalla tutela negativa è giunta a una progressiva ridefinizione dei modelli familiari, conferma la centralità della Corte costituzionale nel bilanciamento fra autodeterminazione procreativa, interesse del minore e limiti posti dal legislatore. Rimane, tuttavia, intatta la tensione strutturale fra mutamento della coscienza sociale e discrezionalità politica: un terreno su cui, come ricorda la stessa Consulta (Corte cost. sent. n. 84/2016), il bilanciamento dei valori fondamentali dovrebbe competere in primo luogo al Parlamento, quale interprete della volontà collettiva, ma che nei fatti continua a essere plasmato, in misura crescente, dalla giurisprudenza costituzionale. Osservazioni L'evoluzione scientifica, soprattutto nei campi della biomedicina e delle tecnologie riproduttive, ha progressivamente incrinato categorie giuridiche che per lungo tempo si erano ritenute stabili. La procreazione medicalmente assistita è, in questo senso, un campo privilegiato per osservare la tensione strutturale tra la rapidità dell'innovazione scientifica e la fisiologica lentezza del diritto, la cui vocazione alla certezza e alla stabilità spesso si scontra con il mutamento delle conoscenze e delle sensibilità sociali. In questa dinamica, la legge n. 40 del 2004 ha svolto un ruolo emblematico: nata con l'intento dichiarato di regolare un settore sensibile, ha imposto modelli di famiglia e di genitorialità “preferibili” secondo un impianto etico-normativo fortemente restrittivo, finendo per alimentare un contenzioso costante e un intervento correttivo nel tempo sempre più incisivo da parte della giurisprudenza, in particolare costituzionale. Negli anni, la Corte costituzionale è stata chiamata più volte a misurarsi con le rigidità del testo legislativo, spesso riconducendolo a coerenza con i principi costituzionali e con l'evoluzione della coscienza sociale. Un primo passo si è avuto con la sentenza n. 151/2009, nella quale la Corte ha riconosciuto le “esigenze di procreazione” in relazione agli artt. 3 e 32 Cost., aprendo la strada a un ampliamento dell'accesso alle tecniche. La svolta si è consolidata con la sentenza n. 162/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa, qualificando come “incoercibile” la determinazione di avere o meno un figlio e valorizzando la tutela della salute anche nella sua dimensione psichica. Seguendo questo orientamento, la sentenza n. 96/2015 ha esteso l'accesso alla diagnosi genetica preimpianto alle coppie non sterili, ma portatrici di gravi malattie genetiche, non per garantire un generico “diritto al figlio sano”, bensì per permettere la nascita di un figlio non affetto da specifiche patologie ereditarie. Nelle richiamate decisioni, la Consulta ha mantenuto margini di rispetto per il legislatore, specialmente su temi ad alta sensibilità etica e sociale. Il terreno più controverso, legato alla citata legge n. 40/2004, è rimasto quello relativo alla genitorialità nelle coppie dello stesso sesso e, in particolare, alla condizione giuridica del minore nato in tali contesti, tema in relazione al quale legislatore ha mantenuto un silenzio sostanziale. La legge n. 40/2004 continua a operare come strumento di esclusione, imponendo un modello eterosessuale e naturalistico di famiglia: da un lato, esclude la madre intenzionale dalla genitorialità, subordinandone il riconoscimento al percorso incerto dell'adozione; dall'altro, nega alla donna single l'accesso alla PMA. Il tema dei requisiti soggettivi ha visto pronunce di grande rilievo. Con la sentenza n. 221/2019, la Corte ha ribadito che il legislatore può ritenere, senza irragionevolezza, il modello eterosessuale come “luogo più idoneo” per accogliere un nuovo nato, legittimando tale scelta anche alla luce del grado di accettazione sociale dell'omogenitorialità. È in questo scenario che si colloca la sentenza Corte cost. n. 68/2025, destinata a segnare un passaggio cruciale nell'evoluzione della disciplina e, più in generale, nella concezione giuridica della filiazione. Con questa decisione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 nella parte in cui non consente al nato in Italia da PMA eterologa praticata all'estero da una coppia di donne di essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato preventivo consenso al progetto procreativo. La pronuncia, intervenendo al fine di assicurare una tutela concreta ai diritti fondamentali del minore e colmare il vuoto normativo lasciato dal legislatore, già richiamato all'attenzione con la sentenza n. 32/2021, non solo rimuove una disparità di trattamento irragionevole, ma rompe un nesso sistematico – quello tra applicazione dell'art. 8 e carattere eterosessuale della coppia – su cui si era fondata, fino a oggi, l'interpretazione consolidata, aprendo così la strada a un modello di genitorialità in cui il consenso responsabile e condiviso diventa fondamento dello status filiationis. L'analisi di questa sentenza, del suo impianto argomentativo e delle sue ricadute sistematiche, permette di cogliere non solo un ulteriore passo della “riscrittura” della legge n. 40 ad opera della Corte costituzionale, ma anche una presa di posizione netta sul rapporto tra scienza, etica e diritto in materia di filiazione, con particolare attenzione alla centralità dell'interesse del minore e al riconoscimento giuridico di realtà familiari già pienamente consolidate nella vita sociale. Riferimenti Acierno M., L’autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale, in Questione Giustizia, 25 marzo 2025; Andreani T., Corte Costituzionale - Sent. 79/2022: Adozioni in casi particolari e relazioni familiari, in BioDiritto, 23 febbraio 2022; Angelini F., La Corte costituzionale mette al centro nei percorsi di PMA il corpo della donna e conferma l’irreversibilità del consenso dell’uomo dopo la formazione degli embrioni. Commento alla sentenza n. 161 del 2023, in Nomos, fasc. 3/2023; Anselmo A., La Corte si pronuncia ancora in materia di procreazione medicalmente assistita, lecostituzionaliste.it, 31 maggio 2025; D’Avack L., La Consulta orienta la legge sulla P.M.A. verso la tutela dei diritti della madre, in Dir. Fam., fasc. 3, 2009, pag. 1021; Del Corona L., Il difficile coordinamento tra progresso scientifico, tutela dei diritti, convinzioni etiche e sentire sociale: quali spazi per la discrezionalità legislativa? Nota alla sentenza della Corte costituzionale, 23 ottobre 2019, n. 221, in Riv. AIC, fasc. 2, 2020; Di Masi M., La Corte costituzionale e l’accesso (negato) della donna single alla pma, in Diritti Comparati, 19 giugno 2025; Ingenito C., Un caso di interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale in materia di adozione ed interesse del minore (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 5 luglio 2023 n. 183), in Diritti Comparati, 24 gennaio 2024; Lemme V., Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità: la sentenza n. 68/2025, lecostituzionaliste.it, 12 giugno 2025; Liberali B., L’importanza delle parole e della tecnica decisoria in due recenti pronunce della Corte costituzionale in materia di omogenitorialità, in Studium Iuris, fasc. 10, 2021; Malfatti E., La Corte si pronuncia nuovamente sulla procreazione medicalmente assistita: una dichiarazione di incostituzionalità annunciata ma forse non “scontata” né (del tutto) condivisibile, in Consulta OnLine, fasc. 2, 2015; Niccolai S., Maternità omosessuale e diritto delle persone omosessuali alla procreazione. Sono la stessa cosa? Una proposta di riflessione, in Costituzionalismo.it, fasc. 3, 2015; Niccolai S., Una decisione di infondatezza per rispetto della discrezionalità del legislatore? Scelte tragiche e tragiche non scelte in Corte cost. n. 161/2023, in Diritti Comparati, 16 ottobre 2023; Novello F., Adozione “mite” e legame parentale: l’intervento della Corte costituzionale, in GiustiziaCivile.com, 23 giugno 2022; Ricciardi A., La Corte costituzionale, decidendo di non decidere, lascia aperta la questione degli embrioni crioconservati. Nota a Corte costituzionale, 22 marzo 2016, n.84, in Osservatorio AIC, fasc. 2/2016; Rinaldo M., Unioni civili e convivenze nell’era della codificazione delle “nuove” famiglie, in Dir. Fam., fasc. 3, 2017, pag. 976; Ruggeri A., Stop and go della Consulta in tema di procreazione medicalmente assistita e di famiglia (noterelle a prima lettura di Corte cost. nn. 68 e 69 del 2025), Federalismi.it, 4 giugno 2025; Tripodina C., Il “diritto al figlio” tramite fecondazione eterologa: la Corte costituzionale decide di decidere, in Giur. cost., fasc. 3, 2014, pag. 2593D; Veronesi P., La legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in Forum di Quaderni cost., 5 marzo 2015. |