Al pedone investito spetta il risarcimento del danno morale, liquidato in via presuntiva
15 Ottobre 2025
La S.C. ha cassato una sentenza della Corte d’appello di Venezia la quale, nel quantificare la somma spettante a titolo di risarcimento ad un pedone investito da un’auto, aveva riconosciuto alla danneggiata (ricorrente in cassazione), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale permanente, «il solo ristoro della componente del danno non patrimoniale costituita dal danno biologico e non anche il ristoro della componente costituita dal danno morale». Rileva la Suprema Corte che, «Invero, dalle Tabelle liquidatorie Milanesi ed. 2021, in concreto applicate, si ricava come il montante risarcitorio, comprensivo del ristoro di entrambe le componenti (danno biologico e danno morale), previsto per un soggetto dell'età attrice, che abbia riportato la percentuale di invalidità dell'11%, ammonti ad Euro 28.082,00». La Corte d’appello, in definitiva, «ha di fatto omesso di statuire in merito alla richiesta di ristoro del danno non patrimoniale nella componente costituita dal "dolore" e dalla "sofferenza soggettiva" (c.d. danno morale), componente che, come indicato dalle stesse Tabelle liquidatorie milanesi, ben può essere liquidata in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione». La Corte, in accoglimento del sesto motivo del ricorso, ha cassato parzialmente la sentenza di secondo grado, rinviando la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione per un nuovo esame della domanda di risarcimento del danno morale. |