Omissioni contributive e costituzione della rendita vitalizia: prescrizione e sua decorrenza
16 Ottobre 2025
Massima Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13 comma 1 legge n. 1338/1962 e ss. mm. il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13 comma 5 della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 comma 1 l. n. 1338/1962. Il caso La domanda di pensione di vecchiaia avanzata dal lavoratore fu rigettata dall'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per mancanza del requisito contributivo. Il lavoratore, accertato il mancato versamento dei contributi e la loro prescrizione, chiese direttamente la costituzione della rendita. A seguito del diniego dell'INPS, il lavoratore si rivolse direttamente al Tribunale. Esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall'INPS, poi accolta, il Tribunale ritenne che il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione fosse, anche per l'assicurato, quello in cui si erano prescritti i contributi. La Corte di appello, invece, riformando la sentenza di primo grado per la parte devolutale, autorizzava il lavoratore a versare all'INPS la somma corrispondente alla riserva matematica utile alla costituzione della rendita vitalizia - pari alla prestazione pensionistica cui avrebbe avuto diritto in assenza delle omissioni contributive verificatesi in suo danno - e condannava l'INPS, in esito al versamento, a costituire la rendita. La Corte d'Appello, seppur ritenendo infondata la tesi dell'assicurato secondo cui il diritto alla costituzione della rendita vitalizia non sarebbe soggetto a prescrizione, comunque rigettava l'eccezione di prescrizione dell'INPS ritenendola infondata in quanto la decorrenza della prescrizione andava fissata con riguardo al momento in cui il lavoratore aveva avuto notizia che il datore di lavoro non avrebbe versato la somma corrispondente alla riserva matematica e l'INPS non aveva provato alcunché in tal senso. La vertenza concerne quindi l'interpretazione dell'art. 13, l. 12 agosto 1962, n. 1338 ed il decorso del termine prescrizionale. Il principio secondo cui il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13 l. n. 1338/1962 entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS viene ritenuto suscettibile di riesame e, a tal fine, la causa è stata assegnata alle Sezioni Unite che ha risolto il contrasto con la sentenza in esame. La questione La questione che attualmente si pone, una volta sancita la prescrittibilità del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 commi 1, e art. 5 l. n. 1338/1962, rimane quella di stabilire il momento da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale. Le soluzioni giuridiche Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l'istituto previsto dall'articolo 13 l. n. 1338/1962 presuppone l'inadempimento dell'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La contribuzione omessa, inoltre, deve essere non più suscettibile di recupero da parte dell'INPS per maturata prescrizione. A mente dell'art. 13 comma 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338 infatti "il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...), può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire (...) una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi". A tal fine il datore di lavoro deve versare all'INPS la "corrispondente riserva matematica" di cui al secondo comma dell'art. 13 comma 1, l. n. 1338/1962. Al quinto comma dell'art. 13 comma 1, l. n. 1338/1962 viene riconosciuto che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno". L'art. 30, comma 1, l. 13 dicembre 2024, n. 203 ha aggiunto poi l'ultimo comma della citata legge prevedendo che il lavoratore “decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, (...), può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, (...)”. A decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 203/2024, avvenuta il 12 gennaio 2025, si introduce, pertanto, un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti. La previsione di cui al comma settimo dell'articolo 13 l. n. 1338/1962 non riguarda il caso in esame, precedente alla sua entrata in vigore, ma può essere d'aiuto per meglio risolvere le problematiche in tema di prescrizione relative ai commi primo e quinto del medesimo articolo 13, ai quali d'altronde la nuova disposizione rinvia. A dire il vero è proprio l'intervento additivo a confermare la bontà dell'interpretazione data all'art. 13 per cui l'azione di costituzione della rendita, sia che venga promossa dal datore di lavoro (primo comma) sia che venga intrapresa dal lavoratore (quinto comma) è soggetta a prescrizione posto che la norma dispone che solo quando tale azione è prescritta è data al lavoratore la possibilità di agire, seppur "con onere interamente a suo carico", per la costituzione della rendita. Il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell'art. 13 cit. – quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto - è soggetto a prescrizione (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 settembre 2017, n. 21302; Cass. civ., n. 983/2016). Più precisamente, la giurisprudenza ha da tempo ritenuto che l'azione prevista dall'art. 13 sia soggetta al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. La Corte di cassazione in commento, seppur muovendo da tale prospettiva e ribadendo che "possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo cui esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962, entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell'INPS (così, espressamente, Cass. S.U. n. 21302/2017, cit., in motivazione, e, più recentemente, Cass. n. 18661/2020)", comunque ha ritenuto di dover rivalutare tale consolidato orientamento. È proprio il fondamentale passaggio della decorrenza della prescrizione che richiede l'attuale rimeditazione dell'orientamento prevalente formatosi in materia. Occorre, secondo la Corte di cassazione e la sentenza in esame, differenziare la decorrenza dell'esordio del termine di prescrizione nel caso in cui agisca il datore di lavoro da quello in cui invece sia il lavoratore a chiedere la costituzione della rendita che non possa ottenere dal datore di lavoro. Vi sarebbero infatti ragioni letterali connesse alla ratio dell'art. 13, l. n. 1338/1962 che potrebbero far propendere per soluzioni più garantiste. Attribuendo un significato meno tecnico all'espressione "può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro" e valorizzando il fatto che il lavoratore può intervenire solo "quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo" (perché decorso quel termine di prescrizione) si può tenere fermo per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine per versare i contributi. In questo senso va considerato che si tratta di rimedio apprestato sostanzialmente in suo favore, poiché lo tiene indenne dal rischio di rispondere anche a fronte di un minimo inadempimento di danni rilevanti. A ciò si aggiunga che non v'è dubbio che il datore di lavoro è ben a conoscenza non solo del suo inadempimento ma anche della definitiva impossibilità di adempiere una volta che i contributi si sono prescritti. Viceversa, per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine decorre, come detto, da quando, maturata la prescrizione per il datore di lavoro questi non possa più provvedere a costituire la rendita. In questo modo per il lavoratore sarà possibile chiedere la costituzione della rendita con onere a suo carico e diritto al risarcimento del danno per ulteriori dieci anni dal decorso della prescrizione in capo al datore di lavoro. Qualora poi il lavoratore resti inerte e maturi, dopo ulteriori dieci anni, la prescrizione del diritto a chiedere in sostituzione del datore di lavoro la costituzione della rendita (versando la riserva e chiedendo il risarcimento) resta salva la facoltà attribuitagli dal comma 7 dell'art. 13 novellato di chiederne la costituzione ma, questa volta, con totale onere a suo carico. Osservazioni L'art. 13 l. n. 1338/1962 è una norma di favore per il datore di lavoro che, con il versamento del solo importo necessario per la costituzione della riserva matematica, risarcisce in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall'omissione contributiva. Diversamente, il danno sarebbe pari all'importo di tutti i ratei pensionistici perduti in conseguenza dell'omissione contributiva. Il sesto comma dell'art. 13 comma 1, l. 12 agosto 1962, n. 1338 prevede infatti che per la costituzione della rendita “il datore di lavoro, ovvero il lavoratore (…), deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”. L'articolo 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 790 ha disposto l'adeguamento delle tabelle, contenenti le tariffe in argomento, emanate ai fini del calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione di cui all'articolo 13, l. n. 1338/1962. Relativamente ai lavoratori dipendenti il predetto adeguamento è avvenuto con il decreto 31 agosto 2007, che ha formato oggetto della circolare n. 26 del 28 febbraio 2008. Per i lavoratori autonomi il decreto è stato emanato il 22 aprile 2008, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 6 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto stesso. Il versamento dell'onere relativo alla costituzione della rendita deve comunque essere concesso dal Giudice esclusivamente a fronte dell'esibizione di prove rigorose. Il regime probatorio imposto dall'articolo 13 l. n. 1338/1962 vincola infatti il giudice chiamato a decidere sulla sussistenza del diritto del lavoratore ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia. L'omissione contributiva lamentata deve essere dimostrata fornendo la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia, della qualifica posseduta nel periodo e della misura della retribuzione. Per quanto riguarda l'esistenza del rapporto di lavoro, il giudice non può verificarlo con ogni mezzo di prova, ma può fondare il proprio convincimento circa la sua esistenza solo a fronte dell'esibizione di prove documentali di data certa dalle quali possa evincersi con certezza l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro controverso. Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario, infatti, che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro (articolo 13, comma 4, l. n. 1338/1962). Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, benserviti, libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione. Il legislatore ha inteso impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie; pertanto, l'esistenza del rapporto di lavoro non deve apparire solo verosimile, ma risultare certa (cfr. Corte cost. n. 26/1984 e Corte cost. n. 568/1989). Gli altri aspetti rispetto all'esistenza del rapporto di lavoro, quali la durata, la continuità della concreta prestazione lavorativa e la qualifica, possono invece essere provati anche con “altri mezzi di prova”, tra cui anche la prova testimoniale. A seguito della sentenza della Corte cost. n. 568/1989, è necessario però che l'uso e la valutazione di questo mezzo di prova sia assistito da cautele, da adottarsi in via amministrativa, riguardanti tanto il contenuto e la forma della dichiarazione testimoniale quanto la persona stessa del testimone, affinché l'uso della testimonianza non si risolva in un sovvertimento del principio di prova scritta certa dell'esistenza del rapporto di lavoro. |