Invalidità delle comunicazioni di assenza per malattia tramite WhatsApp
15 Ottobre 2025
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sottolineando che la Corte territoriale ha correttamente rilevato come la documentazione medica inviata dal lavoratore non riportasse l’indicazione di “patologia grave che richiede terapia salvavita”. Inoltre, gli scambi tramite WhatsApp tra il lavoratore e il responsabile di filiale non hanno alcun valore medico-legale per attestare la gravità della malattia. Pertanto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso fondato sulle comunicazioni via WhatsApp, ritenendole inadeguate a dimostrare lo stato di salute del lavoratore. Quanto alla definizione di “malattia particolarmente grave”, la Corte ha chiarito che, analizzando il testo delle singole clausole e delle altre disposizioni presenti nel medesimo contratto collettivo, oltre che confrontando le previsioni di altri contratti collettivi nazionali che fanno riferimento alle “malattie gravi” e al loro conteggio ai fini delle assenze, le uniche patologie che giustificano una deroga parziale ai criteri di calcolo delle assenze sono quelle che richiedono terapie salvavita: si tratta, infatti, di condizioni caratterizzate da particolare gravità e dalla necessità di trattamenti essenziali per la sopravvivenza o per migliorare la qualità della vita, come ad esempio la terapia di emodialisi. Fonte: (Diritto e Giustizia) |