Revoca del licenziamento invalido per la lavoratrice incinta

La Redazione
15 Ottobre 2025

Una lavoratrice incinta ha visto respinta la richiesta di annullare il suo licenziamento, poiché la Corte ha confermato la tempestività della revoca del licenziamento, nonostante fosse stata comunicata oltre il termine previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 23/2015. Inoltre, è stata riconosciuta come illegittima la decisione della lavoratrice di non riprendere il lavoro, considerata una valida ragione di licenziamento per giusta causa a causa di un'assenza ingiustificata.

Anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall'art. 5 l. n. 23/2015 decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l'esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza.

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