Eccezionalità del regime di affido esclusivo (e super-esclusivo) del minore

16 Ottobre 2025

In quali circostanze e condizioni è consentito deviare dal modello dell'affidamento condiviso per stabilire un'affidamento esclusivo o super-esclusivo del minore a uno solo dei genitori?

Massima

L'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337-ter c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affido esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337-quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo. L'affido super esclusivo che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggior interesse del minore, costituisce, di conseguenza, una determinazione fortemente limitativa dell'esercizio della responsabilità genitoriale, inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative definito dagli artt. 330 e 333 c.c., richiedendo, di conseguenza, ai fini dell'accertamento della contrarietà all'interesse del minore un quid pluris costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario, causalmente rilevanti in via esclusiva o prevalente ai fini dell'integrazione del requisito di legge.

Il caso

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze ha disposto l’affido super-esclusivo della figlia minore alla madre, discostandosi dalle indicazioni fornite dalla CTU che aveva concluso per l’affido condiviso, censurando le condotte materne come causa del rifiuto della minore nei confronti del padre.

Il Giudice di seconde cure ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo indimostrato che fossero state le sole condotte materne (pur accertate come ostacolanti e pregiudizievoli per il benessere della minore) a determinare il rifiuto della minore verso il padre, il quale, invero, da tempo si era trasferito molto lontano dalla figlia, dimostrando scarso interesse a esercitare in concreto la propria genitorialità. Sulla base di tali argomentazioni, quindi, valutando comunque la madre quale genitore maggiormente in grado di soddisfare i bisogni della minore, la Corte d’Appello ha reputato corretto - in un quadro di elevata conflittualità genitoriale e, quindi, di incomunicabilità - concentrare l’esercizio della responsabilità genitoriale sulla sola madre, ritenendo punitivo per tale genitore prevedere la condivisione della responsabilità genitoriale, in assenza di una chiara evidenza in merito alla maggiore adeguatezza genitoriale del padre, il quale aveva di fatto “disinvestito”, allontanandosi dalla figlia e non assumendo alcuna iniziativa a tutela del proprio ruolo genitoriale.

Avverso tale pronuncia il padre ha proposto ricorso per cassazione.

La questione

La questione in esame è la seguente: quando e in presenza di quali presupposti è possibile derogare al regime del regime dell’affido condiviso, disponendo l’affido esclusivo o super-esclusivo del minore a uno solo dei genitori?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in esame offre l'occasione di analizzare l'iter valutativo che deve guidare il Giudicante nella individuazione del più adeguato regime di affido della prole minorenne.

La sentenza in commento ribadisce, in primis, conformemente al dettato normativo di cui all'art.337-ter c.c., che l'esercizio della responsabilità genitoriale del minore in via condivisa da entrambi i genitori è da preferire, perché ritenuto in re ipsa il più tutelante per il minore in applicazione del diritto della prole alla bigenitorialità. Il regime di affido condiviso prevede, in particolare, che ogni decisione di maggiore interesse (di cui la citata norma, al III comma, indica un catalogo: salute, istruzione, educazione anche religiosa e etico/culturale, residenza abituale) deve essere assunta congiuntamente da entrambi i genitori (soltanto le decisioni ordinarie possono essere assunte disgiuntamente).

È possibile derogare a tale regola, prevedendo regimi differenti da quello condiviso che, di conseguenza, assumono carattere eccezionale e residuale, soltanto in presenza di specifici presupposti che si sostanziano nella contrarietà all'interesse del minore, in particolare:

- l'affido esclusivo, per cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è attribuito a un solo genitore, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse di cui all'art.337-ter comma 3, c.c. devono comunque essere assunte da entrambi i genitori, può essere stabilito qualora si rilevi una contrarietà all'interesse del minore nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, come previsto dall'art.337-quater c.c.,

- l'affido super-esclusivo, di creazione giurisprudenziale, che prevede che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetti a un solo genitore, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse (residuando in capo all'altro genitore unicamente un diritto/dovere di vigilanza e un potere di iniziativa in caso di contrarietà rispetto all'interesse del minore), può essere stabilito qualora la contrarietà all'interesse del minore sia radicale, grave e rigorosamente accertata tanto da rappresentare, trattandosi di un provvedimento molto più incisivo nella limitazione della responsabilità genitoriale, un quid pluris, che non può prescindere dalla verifica della presenza di condotte pregiudizievoli dell'interesse del minore da parte del genitore non affidatario, sulla scorta di una interpretazione sistematica degli artt.330-333 c.c. relativi ai provvedimenti c.d. de potestate.

La Corte di legittimità, ritenendo indimostrati i presupposti ex lege, ha, quindi, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito e indicazione del principio di diritto cui attenersi.

Osservazioni

La pronuncia in commento rappresenta una efficace sintesi dell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale in tema di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e chiarisce ancora una volta l’eccezionalità dei regimi diversi da quello condiviso.

Alla luce di tale paradigma normativo, l’onere della prova che incombe sul richiedente è quanto più rigoroso tanto più sia limitativo il regime di affido.

A tal proposito, la sentenza in esame precisa che non possano in tal senso valere: nè il solo rifiuto genitoriale del minore non indagato o, ancor peggio, determinato dalle condotte dell’altro genitore; né una generica conflittualità genitoriale non esplorata nelle motivazioni; né la lontananza geografica, facilmente superabile con gli attuali mezzi telematici.

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