Diritto alla bigenitorialità e risarcimento del danno da illecito endofamigliare per violazione egli obblighi genitoriali

15 Ottobre 2025

L’ordinanza n. 24719/2025 della Corte di cassazione approfondisce il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad illecito endofamiliare, con specifico riferimento alla lesione del diritto del minore alla bigenitorialità. Ai fini dell’accertamento del pregiudizio, il giudice applica i criteri ordinari di riparto dell’onere probatorio, con esclusione di ogni automatismo risarcitorio: il danno non può, pertanto, reputarsi sussistente in re ipsa, dovendo invece la responsabilità, e il correlato obbligo risarcitorio, trovare fondamento nell’accertato nesso causale tra condotta lesiva e conseguenze dannose. Quanto alla liquidazione, è consentito il ricorso al criterio equitativo, sempre che esso rimanga ancorato a parametri oggettivi e verificabili.

Massima

La sentenza che ex art. 269 c.c. dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento; conseguentemente essa pone a carico del genitore, sin dalla nascita del figlio, tutti i doveri conseguenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 c.c.).

Il consapevole e protratto disinteresse di un genitore nei confronti del figlio, manifestato per lunghi anni, integra una lesione di notevole gravità e, talora, irreversibile dei diritti che derivano dal rapporto di filiazione, i quali trovano riconoscimento e tutela negli artt. 2 e 30 Costituzione così come rafforzati dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni di New York del 20.11.89 ratificata con legge n. 176 del 1991.

Il caso

Il caso esaminato dall'ordinanza in commento trae origine dal giudizio promosso da madre e figlio dinanzi al Tribunale di Bergamo nel 2018, volto a ottenere la dichiarazione di filiazione naturale, l'utilizzo del cognome paterno, la condanna al mantenimento e il risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono e perdita del rapporto genitoriale.

In primo grado, il tribunale ha riconosciuto la filiazione e disposto il contributo di mantenimento, ma ha respinto le domande risarcitorie per il danno non patrimoniale, ritenendo insufficiente la prova del danno conseguenza rispetto al solo danno evento. È stata inoltre dichiarata inammissibile per tardività la domanda di risarcimento da reato.

In secondo grado, la Corte d'Appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione riconoscendo il diritto di assumere ogni determinazione in ordine al cognome da assumere a seguito dell'intervenuto riconoscimento da parte del padre ed il conseguente obbligo dell'Ufficiale dello Stato civile di provvedere in conformità all'art. 262, comma 2, c.c.; la Corte territoriale ha altresì condannato il padre al rimborso in favore della madre delle somme versate per il mantenimento del figlio fino al novembre 2018, fissando anche l'entità del mantenimento e delle spese straordinarie. Tuttavia, ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per illecito endofamiliare, ritenendo non provato il danno non patrimoniale, nonostante il riconoscimento dei fatti costitutivi. Ha integralmente compensato le spese di entrambi i gradi di merito.

In sede di legittimità, la Cassazione, nell'ordinanza 24719/2025, accoglie parzialmente il ricorso, ribadendo che la violazione dei doveri genitoriali può integrare illecito civile produttivo di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., specie nei casi di lesione del diritto del minore alla bigenitorialità. La perdita del rapporto con il genitore assume carattere di fatto notorio e può rilevare ai fini risarcitori attraverso presunzioni semplici, con liquidazione equitativa del danno anche mediante tabelle per la perdita del rapporto parentale. La Cassazione dispone il rinvio alla Corte d'Appello per una nuova valutazione sul danno e sulle spese, ribadendo l'autonomia della tutela risarcitoria rispetto ai rimedi tipici del diritto di famiglia e disponendo che si decida nuovamente tenendo conto del principio per il quale la perdita della bigenitorialità integra, di regola, un fatto notorio idoneo a fondare presuntivamente il danno non patrimoniale al minore, ferma restando la necessità di allegazione e prova anche mediante presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c.

La questione

In base a quali presupposti la violazione degli obblighi genitoriali, a cominciare dal mancato riconoscimento del figlio naturale, costituisce illecito endofamigliare? In quali casi sono soddisfatti i requisiti richiesti per la prova del fatto suscettibile di tutela risarcitoria secondo responsabilità aquiliana? Con quali criteri, interpretativi ed equitativi, il giudice procede alla determinazione quantitativa del risarcimento?

Le soluzioni giuridiche

Sottrarsi consapevolmente all'adempimento dei propri doveri genitoriali è un atto illecito che si iscrive nel contesto della relazione famigliare, rectius parentale, e costituisce fonte di danno risarcibile. Questa considerazione, solo apparentemente ovvia, ha trovato una sua chiara definizione nella giurisprudenza del nostro ordinamento mediante la codifica del danno da illecito endofamigliare.

E quanto alla sua ovvietà, la si è definita apparente, appunto, considerando che la prima pronuncia documentata in materia risale al non proprio lontano 03 aprile 2008, quando il Tribunale di Reggio Emilia ha qualificato illecito endofamiliare, fonte di relativa responsabilità, quello prodotto da un condotta mediante la quale il genitore «si è volontariamente disinteressato della prole violando l'obbligo di assistenza materiale, morale ed educativa».

In seguito il tema ha trovato una sempre maggiore attenzione nella giurisprudenza di merito e di legittimità, quest'ultima intervenuta finanche a comporre eventuali contrasti giurisprudenziali ed a ribadire il principio guida della tutela del minore all'interno della famiglia.

L'ordinanza in commento procede dalla constatazione per la quale «la nozione di illecito endofamiliare si riferisce alle violazioni che intervengono nell'ambito del nucleo familiare ad opera di un membro nei confronti di un o più degli altri componenti (Cass., 24719/2025)». Segue poi citando i precedenti di legittimità (Cass., 5652/2012; Cass., 3079/2015; Cass., 34986/2022; Cass., 375/2025) concordi sul fatto che «la violazione dei doveri genitoriali di istruzione, educazione e mantenimento verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa pertanto può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità]», che è appunto il caso in esame.

Versiamo quindi nell'ambito del danno non patrimoniale sul quale si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 26972/2008) richiamate nell'ordinanza, per le quali «il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge: (...) (b) quando la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione; (…) c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice».

E il danno così descritto è strettamente connesso al rapporto parentale ed alle relative esigenze di cura, morale e materiale, che da esso derivano, anche al di fuori della convivenza, così come confermato dal fatto che può configurare un illecito endofamiliare «la persistente violazione dei doveri genitoriali, iniziata durante la convivenza familiare e proseguita dopo il collocamento extrafamiliare del figlio Trib. Verona, sez. III, sent., 13 dicembre 2024, n. 2825]» e ciò in quanto una tale condotta, condizionando «negativamente la formazione della personalità del figlio, costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c.».

Una volta individuati i presupposti dell'esistenza del diritto occorre considerare che il danno deve essere provato secondo le regole probatorie che sovraintendono all'accertamento della responsabilità facente capo a chi si è reso autore della violazione e che per questo occorre dimostrare il nesso causale del danno stesso con la predetta condotta, oltre naturalmente al pregiudizio in capo a chi quella condotta ha subito (Cfr. Trib. Lodi, sez. I, 28 luglio 2025, n. 421; Cass. civ., sez. I, 09 marzo 2020, n. 6518].

Nello specifico della tipologia del mezzo istruttorio funzionale allo scopo, la prova potrà essere fornita anche mediante presunzioni, ove la gravità, precisione e concordanza (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27 maggio 2024, n. 14770] dei fatti noti permetta di risalire all'esistenza del danno con l'univocità sufficiente a soddisfare l'onere della prova del quale è onerato l'istante.

Particolare attenzione va prestata al danno in re ipsa con il quale non deve confondersi il danno da illecito endofamigliare: nel primo caso, infatti, il danno è insito nella mera lesione dell'interesse protetto e prescinde dalle conseguenze: nella lesione dell'interesse protetto si materializza per il giudicante il danno risarcibile. Nel secondo, deciso dall'ordinanza in commento, il danno coincide con le conseguenze dell'atto lesivo, almeno quelle che possono presumersi secondo nozione di comune esperienza, in base a presunzioni semplici, come tali eventualmente anche superabili nel contraddittorio delle parti in sede  istruttoria. Motivo per cui l'istanza di risarcimento dovrà risultare particolarmente curata sotto il profilo sia dell'allegazione dei fatti (specie se da quelli noti dovrà desumersi l'esistenza di fatti ignoti) sia dell'attività prettamente istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 19 settembre 2022, n. 27389, per la quale «ovviamente non si deve confondere il danno in re ipsa con quello presunto (ma v. Cass. n. 20620/2015)».

Anche la struttura dell'indagine probatoria registrerà per questo una differenza, dovendosi basare su un insieme di elementi, ben oltre quello della condotta lesiva allegata, e dovendo assicurare la conoscenza del pregiudizio subito per effetto di essa. Ciascuno dei molteplici elementi allegati e conseguiti alla condotta, «quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cfr. Cass. civ., sez. I, ord., 27 maggio 2024, n. 14770)».

Vi è infine il profilo attinente alla quantificazione. Su questo aspetto si è ampiamente soffermata l'ordinanza in esame, emessa nel quadro una vicenda di «consapevole disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione (Cass. ord. 24719/2025)» che determina «notoriamente un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30 Cost.), e altre norme sopra ricordate un elevato grado di riconoscimento e di tutela».

E così, per la liquidazione «il criterio tabellare “può rappresentare un punto di riferimento” nella liquidazione del danno in via analogica ed essere assunto nella soglia minima peraltro non attualizzata al momento della decisione (Cfr. Cass. 26205/2013; id. 34982/2022)». Il giudizio equitativo non è infatti a totale discrezione del giudice quanto ai parametri utilizzati, in quanto l'indefettibile garanzia del diritto costituzionale di agire e resistere in giudizio passa per la possibilità di verificare la logica del giudizio emesso, e ciò a tutela di tutte le parti interessate. Ecco perché l'ordinanza in commento precisa che «il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione (Cfr. Cass. 28075/2021; id. 5669/2025).».

Osservazioni

Come ricordato in apertura è di recente emersione giurisprudenziale la categoria del danno derivante da illecito endofamigliare, la cui tipizzazione non trova ancora una piena formalizzazione nella legge ordinaria, restando tuttavia ancorata a principi costituzionali e derivanti da fonti sovranazionali.

La natura radicale delle situazioni soggettive coinvolte comporta, per l’interprete, il rischio di scivolare verso una presunzione del danno in re ipsa, prospettiva non soltanto riduttiva, ma orientata altresì alla ricerca di un diverso genus di pregiudizio. Seppure la legge ordinaria intervenga spesso quale mediazione tipizzante sia l’illecito che l’estensione del danno, in questo caso la Carta costituzionale risulta di diretta applicazione, sicché, nella materia dell’illecito endofamigliare, l’attività giurisdizionale di merito e di legittimità ha esteso la necessaria tutela a un ambito nuovo.

Come avessimo di fronte un ponte a campata unica: è necessaria una struttura solida, fondata su un equilibrio interpretativo e su una robustezza argomentativa da mantenere, costantemente, nel corso dell’accertamento giudiziale. Diversamente si apre la prospettiva di un intervento giurisprudenziale creativo potenzialmente anche disancorato dal testo costituzionale. Proprio per questi motivi, si rivela centrale il principio affermato dall’ordinanza secondo cui, in tema di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., «la necessità di debita allegazione e prova anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c. va bilanciata con la circostanza che la perdita della bigenitorialità realizzata attraverso la consapevole sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale dl figlio, costituisca di per sé un fatto noto, dal quale poter desumere un’alterazione della vita del figlio, che comporta scelte ed opportunità diverse da quelle altrimenti compiute».

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