Rendita vitalizia e prescrizione: la pronuncia delle sezioni unite
20 Ottobre 2025
Massima Ai fini dell'esercizio della facoltà di chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia riversibile disciplinata dall'art. 13, comma 1, l. n. 1338/1962, il termine di prescrizione decorre, per il datore di lavoro, dalla intervenuta prescrizione dei contributi; la rendita chiesta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge citata inizia a prescriversi da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 1338/1962. Il caso La vicenda che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite prende le mosse da un ricorso con il quale un lavoratore ha chiesto di essere autorizzato a versare all’Inps la somma corrispondente alla riserva matematica utile alla costituzione della rendita vitalizia, pari alla prestazione pensionistica cui egli avrebbe avuto diritto in assenza delle omissioni contributive verificatesi, in suo danno, nel periodo 1° marzo 1958-31 ottobre 1963. Il lavoratore, in particolare, ha sostenuto, nel proprio ricorso, che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia non sarebbe soggetto a prescrizione, nemmeno quando, come nel caso di specie, l’azione era stata proposta dal lavoratore, invece che dal datore di lavoro impossibilitato a provvedervi. La Corte d’Appello adìta, pur ritenendo infondata la predetta tesi del lavoratore, ha statuito che la decorrenza della prescrizione debba essere individuata con riguardo al momento in cui il lavoratore ha avuto notizia della surriferita impossibilità. Poiché, nel caso di specie, l’Inps nulla ha addotto e provato sul punto, la Corte territoriale ha rigettato l’eccezione di prescrizione, così come proposta dall’Inps stesso. Avverso la predetta pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’Inps, sostenendo che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto del lavoratore di costituire a proprie spese la rendita vitalizia, debba tenersi conto, unicamente, del decorso del tempo dall’omissione contributiva e non già, come invece avvenuto nel caso in questione, dalla conoscenza dell’impossibilità della costituzione della stessa a carico del datore di lavoro. Il lavoratore, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo, fra l’altro, l’imprescrittibilità della richiesta all’Inps, da parte del lavoratore, di costituzione della rendita vitalizia. Il Collegio, ravvisando un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione del succitato art. 13 l. n. 1338/1962, con ordinanza interlocutoria ha rimesso la causa alla Prima Presidente della Corte, che ne ha poi disposto l’assegnazione alle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi, quindi, sulla perdurante validità del principio, assurto a diritto vivente (così, espressamente, Cass. S.U. n. 21302/2017, cit., in motivazione, e, più recentemente, Cass. n. 18661/2020), secondo cui il diritto potestativo del lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia debba essere esercitato entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell’Inps. La questione La questione sottesa alla pronuncia in esame riguarda la prescrittibilità o meno della domanda di costituzione della rendita vitalizia ad opera del lavoratore, ex art. 13 l. n. 1338/1962, e la decorrenza del termine di prescrizione relativamente alla domanda avanzata dal lavoratore. Le soluzioni giuridiche Le Sezioni Unite, con la sentenza annotata, in via preliminare danno atto che, successivamente alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, è stata pubblicata l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 31 marzo 2025, a firma del Giudice dott. Paolo Coppola, che ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di pronunciarsi su diverse questioni, relative alla corretta applicazione dell'art. 8 della direttiva 91/533/Cee. In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale di Napoli ha evidenziato come l'attuale interpretazione della normativa nazionale ostacoli di fatto la tutela del diritto alla pensione, in quanto la prescrizione dei contributi opera anche durante il rapporto di lavoro e il lavoratore ha, in tal senso, degli strumenti assai limitati per tutelarsi. La Corte di Giustizia, quindi, dovrà dire se il diritto europeo imponga una tutela più efficace del diritto del lavoratore al versamento contributivo, anche al fine di garantire il diritto alla pensione come retribuzione differita. Le Sezioni Unite, con l'annotata sentenza, si sono pronunciate, innanzitutto, sulla questione della prescrittibilità o meno del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, commi 1 e 5, della succitata l. n. 1338/1962, ricostruendo l'evoluzione della giurisprudenza sul punto che, in epoca risalente, aveva ritenuto la facoltà di regolarizzare senza limiti temporali la posizione assicurativa per i periodi in cui era intervenuta la prescrizione dei contributi (ex multis, Cass., n. 1304/1971, Cass. n. 1374/1974, Cass. 1298/1978, Cass. 5487/1983), mentre poi, a partire dalla sentenza n. 6361 del 1984, ha considerato “conforme a diritto”, sia la circostanza che la predetta azione venga assoggettata al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., sia che il termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., possa decorrere dal compimento della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro. È pur vero, comunque, che nel 2003 si registrano due diverse pronunce della Suprema Corte, di opposto tenore, la Cass. n. 7853/2003 che, riallineandosi all'orientamento più risalente, ha affermato l'imprescrittibilità della richiesta di costituzione della rendita vitalizia, e la n. 13836, che, invece, ha ribadito che l'azione in questione andrebbe assoggettata a prescrizione decennale (come, peraltro, già affermato anche da Cass. nn. 14680/1999 e Cass. 3756/2003), decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'Inps. Con quest'ultima pronuncia, infine, la Suprema Corte ha affermato che, con riferimento all'azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma, c.c., si deve aver riguardo al momento in cui si verifica la perdita (totale o parziale) del trattamento previdenziale. Può, quindi, affermarsi che, a partire dalla succitata sentenza Cass. n. 13836/2003, si è consolidato nella giurisprudenza tale orientamento (prescrizione ordinaria dell'azione de qua che decorre dall'avvenuta prescrizione dei contributi), pur continuando ad esistere un contrasto in ordine alla prescrittibilità o meno di detta azione. A tal proposito, si osserva che le Sezioni Unite, pur investite due volte di detto contrasto, non si sono, comunque, pronunciate (almeno fino al 2017), una prima volta perché l'esame della questione è stato precluso dall'accoglimento delle censure che investivano la prova del presupposto rapporto di lavoro (Cass. S.U. n. 840/2005), una seconda volta perché esse ritennero assorbente la necessità di un contraddittorio integro, in seguito al quale le parti furono rimesse davanti al primo giudice (Cass. sez. un., n. 3678/2009). Ed infatti, solo con la sentenza Cass. n. 21302/2017 le Sezioni Unite, chiamate a dirimere la controversia in punto di giurisdizione, richiamando i princìpi di diritto già affermati da Cass. nn. Cass. 3756/2003, Cass. 12213/2004 e Cass. 933/2016, hanno ribadito che il diritto del lavoratore a costituire una rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, è soggetto alla prescrizione decennale, che decorre dalla data in cui si prescrivono i contributi previdenziali ed assistenziali, non rilevando affatto la conoscenza, o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva. Negli anni successivi alla predetta pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza è stata granitica, sia in ordine alla prescrittibilità, sia relativamente al termine di prescrizione e alla sua decorrenza (Cass., nn. 27683/2020, Cass. 15947/2021, Cass. 31337/2022, Cass. 11730/2024). Osservazioni Quale ulteriore argom ento a sostegno della prescrittibilità dell'azione di costituzione della rendita vitalizia, la pronuncia in commento ha richiamato la l. n. 203/2024 che ha aggiunto, al su richiamato art. 13 l. n. 1338/1962, il settimo comma, secondo cui il lavoratore, decorso il termine di prescrizione di cui al primo e al quinto comma, può chiedere all'Inps la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico. Da tutte queste considerazioni, quindi, le Sezioni Unite hanno tratto la conclusione che tale azione è, comunque, soggetta a prescrizione, restando solo da stabilire, quindi, da quale momento inizia a decorrere il termine e con quale modalità. Al fine di poter fornire una valida ed esaustiva risposta a tale questione, anche alla luce della sollecitazione, contenuta nell'ordinanza interlocutoria, a ricercare delle soluzioni più garantiste, le Sezioni Unite hanno osservato che la giurisprudenza di legittimità, sulla scorta dei lavori preparatori, ha evidenziato che con il succitato art. 13 è stato attuato un congegno di regolarizzazione contributiva idoneo a valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, i periodi contributivi in ordine ai quali si sono verificate delle omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione, affermando, altresì, che detta norma rappresenterebbe una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dalla omessa contribuzione (Cass., n. 31337/2022, Cass. 6088/1981, Cass. 6517/1986, Cass. 5825/1995, Cass. 14680/1999, Cass. 22751/2004, Cass. 2630/2014). E che tale azione non ha ad oggetto una prestazione previdenziale, bensì si prefigge l'obiettivo di rimediare alla decurtazione pensionistica causata dall'omesso versamento dei contributi dovuti, trova conferma nella circostanza che la Suprema Corte ha escluso che la stessa sia assoggettabile alla decadenza triennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 (Cass., n. 32500/2021) e che necessiti della previa proposizione di una domanda amministrativa (Cass., n. 31337/2022). Secondo l'ordinanza interlocutoria, lo stretto legame intercorrente tra il più volte richiamato art. 13 e l'art. 2116, comma 2, c.c., trattandosi di una modalità risarcitoria dello stesso danno (la prima in forma specifica, la seconda in forma generica), la prescrizione potrebbe decorrere, così come pacificamente avviene per l'azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c., dal momento in cui si verifica l'evento dannoso, coincidente o con l'insorgenza del diritto a pensione o con il suo diniego. A favore di una revisione dell'orientamento giurisprudenziale sino ad oggi consolidatosi, e dunque per una decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del danno in occasione del mancato conseguimento della prestazione, deporrebbe la valorizzazione della ratio ispiratrice del surrichiamato art. 13, ossia scongiurare il rischio di rendere potenzialmente definitivo il danno inferto al lavoratore dall'omissione contributiva, trattandosi di norma chiamata ad assicurare “un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione” (Corte cost., n. 568/1989) e che manifesta la sua utilità proprio “nei casi in cui le omissioni contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo, che possono attingere, ed anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte scomparse” (Corte cost., n. 26/1984). Le Sezioni Unite, tuttavia, confermano, solo in parte, l'orientamento ormai consolidato, che individua, sia nei riguardi del datore di lavoro, che del lavoratore, il decorso della prescrizione del diritto alla rendita ex art. 13 nella data in cui si sono prescritti i contributi, decidendo di apportare dei correttivi, senza, però, arrivare a spostare l'inizio della prescrizione al momento in cui sarebbe insorto il diritto alla prestazione previdenziale. Per giungere a tale risultato, la pronuncia in commento ci ricorda che, nella materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè non è consentito agli assicurati di versare dei contributi previdenziali prescritti, che la prescrizione può essere rilevata anche d'ufficio, che l'ente previdenziale non vi può rinunciare e, infine, che i contributi prescritti sono irricevibili (Cass., nn. 9865/2019, Cass. 21830/2014, Cass. 23116/2004, Cass. 11140/2001). Le due azioni, inoltre, sono tra di loro del tutto autonome: al lavoratore è, quindi, consentito agire con ciascuna di esse in giudizi distinti nei confronti dei rispettivi legittimati passivi (Cass., n. 2488 del 1986). Tale autonomia, secondo le Sezioni Unite, giustificherebbe la diversa decorrenza del termine di prescrizione di ciascuna azione. Ad avviso delle Sezioni Unite, poi, non si pone in contraddizione con il sistema così come ricostruito la circostanza che la giurisprudenza di legittimità abbia, in più occasioni, affermato la possibilità, per il lavoratore, in caso di omissione contributiva, di proporre un'azione di condanna generica anche prima del prodursi del danno, in quanto tale azione, diversamente da quella ex art. 13, presuppone non solo il riscontro dell'omesso versamento dei contributi prescritti, ma anche l'accertamento del conseguente, probabile accadimento in futuro del danno (Cass., n. 17314/2023), con la possibilità, inoltre, di iscrivere ipoteca sui beni del datore di lavoro (Cass., nn. 10528/1997, Cass. 10945/1998, Cass. 3773/1999, Cass. 14680/1999, Cass. 22751/2004, Cass. 2630/2014). Nonostante una precedente pronuncia, sempre delle Sezioni Unite (Cass. n. 3678/2009), abbia affermato che l'azione del lavoratore, che si sostituisce al datore di lavoro e ha diritto ad essere tenuto indenne dall'onere che ha sostenuto, avrebbe carattere “surrogatorio” e, come tale, sarebbe soggetta allo stesso termine di prescrizione dell'azione, anche con riferimento alla sua decorrenza, la pronuncia in commento ha ritenuto più coerente con il sistema di tutela apprestato dal più volte richiamato art. 13, anche come novellato dall'art. 30 l. n. 203/2024, ritenere che il diritto del lavoratore ad agire in luogo del datore di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia non possa cominciare a prescriversi prima che sia venuto meno il diritto dello stesso datore di lavoro di provvedervi. Conseguentemente, una volta maturata la prescrizione dei contributi, decorrerebbe, per il datore di lavoro che non li abbia versati, il termine decennale di prescrizione per versare la riserva matematica. Decorso tale termine, e dunque prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere egli stesso la costituzione della rendita in favore del lavoratore, quest'ultimo potrà sostituirsi al datore nella costituzione della rendita nei dieci anni successivi. E dunque, in conclusione, riepilogando: dal momento della prescrizione (quinquennale) dei contributi, decorre il termine decennale per la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro ex art. 13, comma 1, citato; una volta decorso anche tale termine, il lavoratore potrà agire egli stesso, entro i successivi dieci anni, per la costituzione della rendita vitalizia, ex art. 13, comma 5, citato, con diritto ad ottenere, da parte del datore di lavoro, la restituzione di quanto versato. Resta fermo, ad ogni buon conto, il diritto del lavoratore di poter chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in qualsiasi momento e con onere totalmente a suo carico, per effetto del succitato art. 30 l. n. 203/2024. |