Rimessione in termini: il cyberattacco può costituire causa di forza maggiore?
20 Ottobre 2025
La sentenza in oggetto nasce dal ricorso di una società contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli che aveva accolto la domanda di un lavoratore licenziato per giusta causa, reintegrandolo per insussistenza del fatto. Nodo centrale della decisione è la questione relativa alla richiesta di rimessione in termini per causa di forza maggiore (cyberattacco informatico) e la tempestività dell’istanza. La società aveva eccepito la tardività dell’impugnazione del licenziamento, depositata oltre il termine di legge, ma il lavoratore chiedeva la rimessione in termini per forza maggiore. Nello specifico, la parte aveva giustificato il ritardo nel deposito dell’atto processuale per via di un cyberattacco che aveva bloccato i dispositivi informatici e la firma digitale, impedendo così il deposito telematico obbligatorio. La Corte d’Appello aveva accolto la richiesta di rimessione in termini, ritenendo tempestiva l’istanza perché proposta alla prima udienza utile e corredata di documentazione tecnica sull’attacco informatico. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso della società, sottolineando che il requisito essenziale della rimessione in termini è la tempestività della reazione «rispetto al momento in cui è maturata la decadenza e di cui abbia avuto consapevolezza la parte o il suo difensore», e che non può essere condizionata dalla proposizione dell’eccezione di decadenza della controparte. Il principio di diritto viene così cristallizzato: «ai fini della rimessione in termini il requisito essenziale della tempestività dell’istanza della parte colpita dalla decadenza va valutato rispetto al momento in cui si è palesata la necessità di svolgere quell’attività processuale ormai preclusa ed alla consapevolezza acquisita dalla parte, a prescindere dalle eccezioni eventualmente sollevate a riguardo dalla controparte». La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello per una nuova valutazione sulla tempestività dell’istanza, chiarendo che il giudice dovrà valutare se la parte abbia reagito immediatamente all’impedimento del cyberattacco, indipendentemente dalle mosse della controparte. Fonte: (Diritto e Giustizia) |