Responsabilità del vettore aereo: l'animale da compagnia rientra nella nozione di “bagaglio”? Risponde la CGUE
20 Ottobre 2025
La Corte rileva che, in effetti, la nozione di “bagagli” di cui a tale disposizione non è definita né nella Convenzione di Montreal – che disciplina la responsabilità di un vettore aereo dell'Unione in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli – né nel regolamento n. 2027/97, il cui articolo 2, paragrafo 1, lettera d), rinvia a tale convenzione enunciando che tale nozione corrisponde, in mancanza di altra definizione, a qualsiasi bagaglio consegnato o meno, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, di detta convenzione. Dovendo procedersi per via interpretativa, la Corte ritiene che «Benché il significato comune del termine “bagagli” rinvii a oggetti, esso non consente, di per sé, di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione». «Infatti – continua la Corte – per quanto riguarda il contesto in cui è menzionato il termine “bagagli” all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, occorre sottolineare che tale termine figura anche all'articolo 1 di tale convenzione, che determina l'ambito di applicazione della medesima. Orbene, tale disposizione elenca, in modo tassativo, tre categorie di trasporto internazionale effettuato a titolo oneroso mediante aeromobile, vale a dire il trasporto internazionale di persone, di bagagli e di merci». Respinta un'interpretazione secondo cui un animale da compagnia rientri nella nozione di “passeggeri” (in quanto dalla chiara formulazione di tale disposizione risulta quindi che la nozione di “persone” comprende quello di “passeggeri”), la CGUE afferma che «si deve considerare che, ai fini di un'operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di “bagagli” e il risarcimento del danno derivante dalla loro perdita, in occasione di una simile operazione, è soggetto al regime di responsabilità per essi previsto all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal». Pur costituendo, infatti, la tutela del benessere degli animali un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione (per quanto risulta sia dalla giurisprudenza della Corte sia dall'articolo 13 TFUE) l'articolo 13 TFUE non vieta che gli animali siano trasportati come "bagagli", ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, e siano considerati tali nell'ambito del sistema di responsabilità istituito da tale convenzione, a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto. |