Compensi del custode giudiziario e del professionista delegato: la maggiorazione deve essere adeguatamente motivata
21 Ottobre 2025
Massima In tema di liquidazione dei compensi del custode giudiziario e del professionista delegato, il giudice dell’esecuzione deve motivare specificamente l’eventuale applicazione delle maggiorazioni previste, per il custode giudiziario, nei casi di eccezionale difficoltà nello svolgimento dell’incarico e, per il professionista delegato, in ragione della complessità delle attività svolte, valutando anche l’incidenza della rinuncia agli atti del processo esecutivo da parte del creditore procedente che sia intervenuta prima della vendita del bene pignorato. Il caso Al termine di una procedura esecutiva estintasi – a seguito della rinuncia agli atti del creditore procedente – prima che fosse stato venduto l’immobile pignorato in danno della società esecutata, quest’ultima proponeva opposizione avverso i decreti con i quali il giudice dell’esecuzione aveva liquidato il compenso spettante, rispettivamente, al custode giudiziario e al professionista cui erano state delegate le operazioni di vendita, contestandone l’eccessività. Le due opposizioni venivano riunite e respinte dal Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza avverso la quale era proposto ricorso per cassazione. La questione La Corte di cassazione è stata chiamata a verificare la correttezza della liquidazione dei compensi degli ausiliari nominati dal giudice dell’esecuzione, ai quali, sebbene non fosse stato dato corso alla vendita, erano stati riconosciuti i compensi massimi previsti dalla vigente normativa. Le soluzioni giuridiche Con l'ordinanza che si annota, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di adeguata motivazione circa l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, delle maggiorazioni previste dal d.m. n. 80/2009 e dal d.m. n. 227/2015. Osservazioni La liquidazione dei compensi spettanti al custode giudiziario e al professionista delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. è disciplinata, rispettivamente, dal d.m. n. 80/2009 e dal d.m. n. 227/2015. Si tratta di provvedimenti (soprattutto quello relativo ai compensi del custode giudiziario) oramai datati, che non tengono conto del considerevole incremento dei compiti e degli adempimenti posti a carico degli ausiliari del giudice dell'esecuzione: vuoi per effetto delle prassi adottate dagli uffici giudiziari, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali che hanno interessato la materia delle vendite forzate (si pensi, per esempio, alle verifiche e ai controlli sul titolo esecutivo azionato dal creditore demandate a seguito dei principi dettati, sulla scia delle sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, da Cass. civ., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9479); vuoi in conseguenza delle riforme che hanno interessato la disciplina del processo esecutivo (si veda, per esempio, l'affidamento al professionista delegato dell'intera fase di approvazione del progetto di distribuzione, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022). Ferma restando, dunque, la necessità di un adeguamento dei criteri e dei parametri di liquidazione dei compensi, va evidenziata la differenza che corre tra quelli attualmente valevoli, rispettivamente, per il custode giudiziario e per il professionista delegato. L'art. 2 d.m. n. 80/2009, infatti, prevede per il custode giudiziario un compenso unitario (riferito a tutte le attività elencate al comma 2), da calcolarsi sulla base di una percentuale progressivamente decrescente applicabile al valore di aggiudicazione o di assegnazione di ciascun lotto immobiliare, fermo restando il riconoscimento di un compenso minimo, non inferiore a Euro 250,00; quando manchi il valore di aggiudicazione o di assegnazione cui fare riferimento, vuoi perché – come previsto dal comma 3 dell'art. 2 d.m. n. 80/2009 – l'incarico è cessato o il processo esecutivo si è concluso prima della vendita, vuoi perché il bene è rimasto invenduto, occorrerà fare riferimento a quello indicato nell'ordinanza di vendita o, se questa non è ancora stata pronunciata, a quello indicato nella relazione di stima predisposta ai sensi dell'art. 568 c.p.c. Nella prassi, quando il valore di aggiudicazione è superiore a Euro 25.000,00, il compenso del custode giudiziario viene calcolato secondo il criterio della progressività, vale a dire sommando gli importi che risultano: - dall'applicazione della percentuale del 3% sul valore di Euro 25.000,00 previsto dal primo scaglione (cioè quello più basso); - dall'applicazione della percentuale indicata per ciascuno degli scaglioni superiori al primo sulla differenza tra il valore minimo e il valore massimo a ognuno di essi associato, ossia quella dell'1% sul valore compreso tra Euro 25.000,01 ed Euro 100.000,00, quella dello 0,8% sul valore compreso tra Euro 100.000,01 ed Euro 200.000,00 e così via, fino a che non sarà stato raggiunto il valore di aggiudicazione. L'ordinanza che si annota, invece, precisa – sia pure in via di obiter dictum – che il compenso va calcolato applicando (solo ed esclusivamente) la percentuale riferita allo scaglione in cui rientra l'intero valore del lotto e non frazionandolo per i diversi scaglioni, come invece avviene, per l'appunto, nella prassi. Seguendo la criticabile impostazione proposta nella pronuncia in commento, tuttavia, accadrebbe che, in caso di aggiudicazione di un immobile, per esempio, al prezzo di Euro 20.000,00 e di un altro immobile al prezzo di Euro 50.000,00, il primo custode si vedrebbe liquidato un compenso (di Euro 600,00, pari a Euro 20.000,00 x 3%) superiore a quello riconoscibile al secondo (che si vedrebbe accordato il minore importo di Euro 500,00, pari a Euro 50.000,00 x 1%, anziché quello di Euro 1.000,00); allo stesso modo, se un immobile fosse venduto a Euro 90.000,00, al custode andrebbe liquidato un compenso di Euro 900,00, mentre se fosse venduto a Euro 110.000,00, il compenso andrebbe contenuto in Euro 880,00; e così via. Detto questo e proseguendo nell'analisi delle regole dettate dall'art. 2 d.m. n. 80/2009: - i commi 4 e 5 prevedono i casi nei quali, rispettivamente, va disposta o può essere accordata la diminuzione o la maggiorazione del compenso altrimenti liquidabile; - il comma 6 stabilisce il diritto del custode a un importo forfettariamente determinato nella misura del 10% del compenso liquidato, a titolo di rimborso delle spese generali; - il comma 7, infine, riconosce il diritto al rimborso delle spese – ulteriori rispetto a quelle considerate dal precedente comma 6 – sostenute dal custode giudiziario e delle quali sia fornita apposita giustificazione. L'art. 3 d.m. n. 80/2009, infine, contempla un compenso aggiuntivo o una maggiorazione di quello calcolato a termini dell'art. 2, nel caso in cui il custode giudiziario, nello svolgimento dell'incarico, debba svolgere attività considerate come straordinarie (che vanno dalla riscossione dei canoni di locazione, all'avvio delle azioni giudiziali volte a conseguire la disponibilità dell'immobile, alla partecipazione alle assemblee condominiali, all'esecuzione di interventi di manutenzione o di regolarizzazione dell'immobile). Con riguardo al professionista delegato alla vendita, invece, il d.m. n. 227/2015 prevede, all'art. 2, comma 1, un compenso in misura fissa, il cui importo varia in funzione del valore di aggiudicazione o di assegnazione, per ciascuna delle fasi nelle quali si articolano le operazioni delegate, ossia: - attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita; - attività svolte successivamente alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione; - attività svolte nella fase di trasferimento della proprietà; - attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata all'esito della liquidazione del bene. Anche al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 10% del compenso (art. 2, comma 4, d.m. 227/2015), ferma restando la possibilità per il giudice dell'esecuzione di aumentare o ridurre quest'ultimo in misura non superiore al 60%, in considerazione della maggiore o minore complessità delle attività svolte (art. 2, comma 3, d.m. n. 227/2015); in caso di definizione del processo esecutivo senza aggiudicazione del bene, occorrerà fare riferimento al prezzo indicato nell'ultimo avviso di vendita pubblicato (e non a quello fissato nell'ordinanza di vendita, com'è previsto per il custode) o, in mancanza, al valore di stima. Per il professionista delegato, a differenza del custode, non è previsto un compenso minimo, bensì uno massimo, non potendo essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione (art. 2, comma 5, d.m. n. 227/2015). In entrambi i casi, come affermato dalla Corte di cassazione, il riconoscimento di una maggiorazione dei compensi dev'essere adeguatamente motivata, tanto più se il processo esecutivo si è estinto a seguito di rinuncia agli atti da parte del creditore procedente (e di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, giusta quanto stabilito dall'art. 629 c.p.c.), visto che le attività svolte saranno state quantitativamente inferiori, anche se non per questo necessariamente meno impegnative (sia pure limitatamente alle fasi effettivamente svoltesi), dipendendo ciò dal grado di complessità dell'esecuzione, che non per forza è legato alla sua durata. Proprio al fine di rendere più omogenee e prevedibili le liquidazioni e prevenire opposizioni che alimentino il contenzioso, diversi uffici giudiziari (tra i quali, per esempio, il Tribunale di Castrovillari e il Tribunale di Marsala) hanno stilato veri e propri protocolli atti a individuare specificamente, tra l'altro, le circostanze in presenza delle quali può essere accordata una maggiorazione o disposta una riduzione dei compensi. Più in generale, peraltro, è il decreto di liquidazione stesso a dovere recare una (sia pure minima, ma comunque riscontrabile) motivazione: l'art. 135 c.p.c., infatti, stabilisce che il decreto – quale forma più semplice ed elementare di provvedimento giurisdizionale – non dev'essere motivato, salvo che sia diversamente prescritto dalla legge e l'art. 168 d.P.R. n. 115/2002, con riguardo alle modalità con le quali vanno liquidate le spettanze degli ausiliari del magistrato, prevede proprio un decreto di pagamento motivato (per quanto gli artt. 65, comma 2, c.p.c. e 179-bis disp. att. c.p.c., in tema di liquidazione dei compensi, rispettivamente, del custode e del professionista delegato, facciano entrambi riferimento a un provvedimento del giudice dell'esecuzione senza alcuna ulteriore specificazione, se non quella, nel secondo caso, relativa alla specifica determinazione della parte del compenso posta a carico dell'aggiudicatario). Ciò che, inoltre, non può mancare nel decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario è l'indicazione della parte tenuta al pagamento, giusta quanto prescritto dall'art. 53 disp. att. c.p.c. Ed è in ordine a questo aspetto che, in conclusione, vale la pena spendere qualche ulteriore osservazione, avendo riguardo alla fattispecie esaminata nell'ordinanza annotata. Nel processo esecutivo, infatti, le spese occorrenti per darvi impulso e consentirne lo svolgimento vanno anticipate dal creditore procedente, in virtù della regola dettata dall'art. 8 d.P.R. n. 115/2002 (come ribadito dalla recente pronuncia di Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2025, n. 22105), che le può recuperare, a termini dell'art. 95 c.p.c. (e con il privilegio accordato dall'art. 2770 c.c.), solo in caso di esito fruttuoso dell'espropriazione e nei limiti della capienza del ricavato dalla vendita del bene pignorato. Dal combinato disposto di queste regole con quelle dettate, da un lato, dall'art. 629 c.p.c. (che, in caso di estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti, dichiara applicabili le disposizioni contenute nell'art. 306 c.p.c., tra le quali vi è quella che prevede l'obbligo per il rinunciante di rimborsare le spese delle altre parti, in assenza di un diverso accordo) e, dall'altro lato, dall'art. 632 c.p.c. (che associa all'estinzione del processo esecutivo le conseguenze previste dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., sicché le spese debbono restare a carico della parte che le ha anticipate) deriva che, nel caso di specie, l'onere del pagamento dei compensi del custode giudiziario e del professionista delegato avrebbe dovuto gravare sul creditore rinunciante e non sul debitore esecutato, che aveva proposto opposizione avverso i rispettivi decreti di liquidazione lamentandosi delle quantificazioni operate dal giudice dell'esecuzione. La diversa determinazione da questi assunta in punto di soggetto tenuto al pagamento può giustificarsi in quanto sia stato recepito uno specifico accordo raggiunto in proposito dalle parti; ma, se così non fosse, è chiaro che l'esecutato avrebbe avuto titolo per censurare i provvedimenti opposti anche sotto questo ulteriore profilo. Non già, tuttavia, con il rimedio apprestato dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza, può essere impiegato solo per dolersi del quantum della liquidazione operata dal giudice dell'esecuzione, mentre, qualora si intenda contestare l'individuazione del soggetto tenuto al relativo pagamento, occorre avvalersi dei mezzi di impugnazione tipici del processo esecutivo (così, da ultimo, Cass. civ., sez. II, 16 luglio 2025, n. 19752; negli stessi termini, in precedenza, Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2021, n. 12434). |