Assegno bancario, astrazione processuale e prova del rapporto sottostante
21 Ottobre 2025
Secondo consolidato orientamento l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, comportando, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (ex multis, Cass. n. 19929/2011, Cass. n. 21098/2013). Ancora è stato precisato che l'astrazione della causa debendi che l'art. 1988 c.c. riconnette a tale istituto è meramente processuale, comportando, per colui a favore del quale avvenga la promessa, una relevatio ab onere probandi che si traduce nell'imposizione a carico del promittente dell'onere di provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale, sia esso menzionato o no nella promessa unilaterale (rispettivamente titolata o pura). (Cass. n. 2002/1981). (In applicazione di tali principi, il Tribunale di Marsala ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di diciannove assegni postali, evidenziando che, sebbene non fosse controversa la sottoscrizione degli assegni da parte dell'attrice, a fronte dell'allegazione – contenuta in atto di citazione e specificamente contestata dal convenuto della inesistenza di qualsivoglia rapporto sottostante relativo all'emissione di detti titoli –, nulla era stato provato sul punto). |