(Mero) spostamento del riposo settimanale e danno da usura psico-fisica

21 Ottobre 2025

Il lavoratore può lamentare un danno da usura psico-fisica se il giorno di riposo settimanale è spostato oltre il settimo giorno consecutivo di lavoro?

L'ordinamento nazionale e quello europeo non impongono che il godimento del riposo debba necessariamente avvenire nel settimo giorno consecutivo di lavoro, sicché il dipendente non potrebbe lamentare un danno da usura psico-fisica fondando la propria domanda su tale circostanza (recte mancata coincidenza del riposo con il settimo giorno consecutivo di lavoro). Sul punto è opportuno distinguere tra l'ipotesi in cui sia intervenuta la totale soppressione del riposo settimanale e quella in cui sia operato un mero spostamento temporale dello stesso. Infatti, qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e della normativa inerente alla specifica organizzazione del tempo di lavoro, al dipendente, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno, sarà dovuta la maggiorazione del compenso prevista in sede di contrattazione collettiva in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. Diversamente, la risarcibilità dell'asserito danno da usura psico-fisica presuppone che la prestazione nel settimo giorno consecutivo sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti e in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., in quanto solo l'ipotesi di perdita definitiva del riposo settimanale è ritenuta ex se pregiudizievole per il lavoratore. (Cfr.: Cass., sez. lav., 2 agosto 2025, n. 22289).

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