Responsabilità datoriale oltre il mobbing: tutela della salute e dignità del lavoratore
22 Ottobre 2025
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 27685 del 16 ottobre 2025, si è pronunciata su un'importante controversia in tema di responsabilità datoriale per danni da mobbing e straining. Il lavoratore aveva lamentato condotte datoriali lesive della salute e dell'immagine professionale, tra cui l'imposizione di nuove mansioni, la mancata considerazione di problemi di salute e reiterati episodi di scherno relativi alle tendenze sessuali, chiedendo il risarcimento ex art. 2087 c.c. La Corte d'Appello di Roma, riformando il primo grado, aveva respinto la domanda ritenendo assente un intento persecutorio sistematico, necessario a configurare il mobbing. La Cassazione, accogliendo il ricorso, ha chiarito che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. sussiste anche in assenza di mobbing, essendo sufficiente la violazione degli obblighi di tutela della salute e della personalità morale del dipendente, anche per mera colpa. Il Collegio ha sottolineato che, pur escludendo il mobbing per mancanza di intento persecutorio, il giudice del merito deve comunque accertare se i fatti integrino una responsabilità datoriale per non aver adottato tutte le misure necessarie a proteggere il lavoratore, valorizzando anche condotte censurabili e negligenti emerse in causa. Il rinvio alla Corte d'Appello impone un nuovo esame della domanda risarcitoria secondo tali principi, a prescindere dalla qualificazione come mobbing delle condotte denunciate. Questa pronuncia rafforza la tutela del lavoratore, ampliando il perimetro della responsabilità datoriale anche oltre le ipotesi di mobbing in senso stretto. |