Riduzione ovvero esclusione del contributo al mantenimento del figlio e ripetizione: le precisazioni del giudice capitolino

22 Ottobre 2025

Nel caso di riduzione retroattiva del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore basata su una rivalutazione dei fatti pregressi anziché su eventi sopravvenuti, non è consentita la ripetizione delle somme già versate.

Massima

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo.

Il caso

In un giudizio di divorzio era adottato provvedimento presidenziale con il quale era disposto a carico del padre, tra le altre cose, l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio, non essendo stato dimostrata la sua conseguita autosufficienza economica.

Nel proseguo del giudizio, il padre chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio sul presupposto della intervenuta autosufficienza economica dello stesso, insistendo per la restituzione di quanto illegittimamente percepito dall’ex moglie a titolo di mantenimento per il figlio.

Il giudice capitolino con specifico riferimento all'applicabilità della condictio indebiti alle modifiche, nel corso del giudizio, delle condizioni economiche della separazione o del divorzio, per fatti sopravvenuti come nel caso di specie, ha precisato che la domanda restitutoria derivanti da modifiche in corso di causa relative agli assegni di mantenimento posti a carico delle parti deve essere accolta in presupponente il fatto sopravvenuto della conseguita autosufficienza del figlio.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di riduzione ovvero esclusione del contributo al mantenimento del figlio a quali condizioni è ammissibile la ripetizione?

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza n. 32914/2022, le Sezioni Unite dopo un'ampia ricognizione dell'evoluzione della giurisprudenza sulla questione della ripetibilità delle somme già percepite dal coniuge avente diritto, anche per mantenere il figlio maggiorenne, alla luce della natura e soprattutto della "funzione" dell'assegno di mantenimento, nonché dei principi in materia di ripetibilità dell'indebito, hanno affermato che:

a) anche l'assegno di mantenimento del coniuge separato e l'assegno divorzile, nella sua componente propriamente assistenziale, nonché l'assegno di mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, rispondano, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e non essendo necessario uno stato di indigenza o bisogno, come negli alimenti);

b) l'opinione, pacifica in giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l'assegno alimentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni, comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica - in assenza di una disposizione che sul piano sostanziale sancisca l'irripetibilità dell'assegno - su di un piano "equitativo", "sulla base dei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società "naturale" costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche "per finalità alimentare", sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2 c.c.);

c) occorre, dunque, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative solidaristiche, espressione di quella solidarietà che trova sede anche nella peculiare comunità sociale rappresentata dalla famiglia ed anche nelle situazioni di crisi della unione, in un'ottica di temperamento della generale operatività della regola civilistica della ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della stessa";

d) quindi non si tratta di dettare una regola di "automatica irripetibilità" delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto;

e) perciò, ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità); invece, non sorge a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato "al ribasso"; il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione, ciò in quanto si deve ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole, o dei figli.

Da tali premesse, il giudice della nomofilachia ha precisato che opera la condictio indebiti, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile, mentre non opera la condictio indebiti e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione); sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica.

Successivamente, ponendosi lungo la traiettoria delineata dalle Sezioni Unite, Cass., n. 10974/2023 ha affermato che in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza ab origine, quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo (nello stesso senso anche Cass. n. 11502/2025).

Osservazioni

L'assegno di mantenimento dei figli è destinato, di regola, ai bisogni ordinari del figlio, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, mentre le spese straordinarie, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione (Cass. n. 35710/2021; Cass. n. 1562/2020).

In ogni caso, la prestazione deve essere idonea a garantire al figlio il soddisfacimento del medesimo tenore di vita goduto prima della crisi familiare.

Con riguardo ai figli maggiorenni e non autosufficienti economicamente, poi, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento; dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 10450/2022; Cass. n. 38366/2021).

Anche le disposizioni di natura economica attinenti ai figli sono soggette a modifica nel caso di variazione dei presupposti sui cui si fondava la decisione precedente.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. n. 11913/2009; Cass. n. 28/2008).

Da ultimo, è stato chiarito che la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo "status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cass. n. 4224/ 2021).

L'assegno in oggetto ha comunque natura para-alimentare, rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, ecc., ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (sul carattere "sostanzialmente alimentare" dell'assegno: Cass. n. 28987/2008; Cass. n. 13609/2016; Cass. n. 23569/2016; Cass. n. 11689/2018).

Deve quindi affermarsi che, in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo.

G. Spirito, I limiti alla ripetibilità della prestazione economica in caso di riduzione del contributo al mantenimento del figlio, in NJUS.

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