La posizione del coniuge non debitore nell’espropriazione dell’immobile in comunione legale
23 Ottobre 2025
Massima In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge. Il caso Pignorato un immobile ricadente in comunione legale, spiegavano intervento non solo alcuni creditori dell'esecutato, ma altresì un creditore comune ad entrambi i coniugi, per cui il giudice della procedura ordinava al creditore procedente l'estensione del pignoramento anche nei confronti del coniuge non obbligato. Eseguito il comando del g.e. e venduto l'immobile staggito, veniva redatto il progetto di distribuzione, il quale prevedeva, tra l'altro, anche la assegnazione di parte del ricavato spettante al coniuge non debitore in favore del creditore comune ad entrambi i coniugi. Il coniuge non debitore, tuttavia, contestava la distribuzione così operata, rivendicando il suo diritto ad ottenere integralmente la metà del ricavato derivante dalla vendita dell'immobile pignorato, sul presupposto della propria qualità di soggetto non obbligato. Accolta l'opposizione così formulata, il giudice dell'esecuzione revocava l'approvazione del progetto di distribuzione e delegava la redazione di un nuovo piano di riparto, il quale, tuttavia, veniva nuovamente opposto, questa volta dal creditore comune ad entrambi i coniugi, il quale osservava, a fondamento della sua doglianza, che, a seguito dell'estensione del pignoramento nei confronti del coniuge inizialmente non obbligato, l'immobile doveva ritenersi pignorato per l'intero ed i coniugi dovevano considerarsi entrambi soggetti esecutati, con conseguente diritto dei creditori intervenuti a soddisfarsi sull'intera somma ricavata. Accolta l'opposizione, il g.e. modificava ancora una volta il progetto di distribuzione, considerando il coniuge dell'esecutato anche esso soggetto passivo dell'esecuzione e attribuendo al creditore in questione gli importi di sua spettanza. Avverso tale decisione veniva proposto dal coniuge non debitore ricorso per cassazione. La questione Viene chiesto alla S.C. se la notifica al coniuge non debitore dell'atto di pignoramento avente per oggetto un immobile in regime di comunione legale abbia sempre valore di mera denuntiatio, oppure possa essere strutturato in modo tale da determinare l'estensione del pignoramento anche nei confronti del coniuge non debitore con la conseguenza di considerare il processo esecutivo promosso a tutti gli effetti contro entrambi i coniugi. Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, pur ritenendo il ricorso proposto inammissibile per inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. in quanto mancante della «specifica indicazione degli atti processuali» su cui il ricorso si fondava, ritiene in ogni caso opportuno enunciare il principio di diritto, allo scopo di esercitare la propria funzione nomofilattica. Al riguardo, osserva che, stando alla ormai consolidata posizione assunta dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore di norma «assolve le funzioni (equiparabili, quoad effectum, a quelle dell'avviso disciplinato dall'art. 599 c.p.c.) di una mera denuntiatio» della avvenuta sottoposizione a pignoramento del bene (anche) di sua proprietà, «con limitazione - derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza - al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio»; sennonché, qualora il creditore procedente, sin dall'inizio o anche dopo la notifica del pignoramento nei confronti del coniuge obbligato, richieda all'ufficiale giudiziario di formulare nei confronti di quello non obbligato «l'ingiunzione di astenersi dagli atti diretti a sottrarre i beni alla garanzia del credito anche nei confronti del coniuge non debitore ed indirizzi anche a quest'ultimo gli inviti e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.», deve ritenersi che il processo esecutivo si svolge anche contro il coniuge non debitore con la conseguenza che anche quest'ultimo ricopre «(dall'inizio del procedimento o dal successivo momento della notifica dell'atto di estensione) la posizione di esecutato». Osservazioni La decisione in epigrafe costituisce la naturale (seppur non condivisibile) applicazione dello «statuto di disciplina» fatto proprio dalla Corte di legittimità dopo la pronuncia della C. cost. 17 marzo 1988, n. 388, la quale, come si ricorderà, ha accolto l'inquadramento della comunione legale tra le comunioni senza quote, in quanto avente la propria ragione nel principio di solidarietà famigliare. Da tale premessa, la Suprema Corte ha fatto discendere l'inapplicabilità della disciplina relativa all'espropriazione dei beni indivisi di cui agli artt. 599 ss. c.p.c., il cui principio cardine consiste proprio dalla circostanza che il pignoramento dei beni indivisi riguarda solo la quota del bene pignorato in titolarità del debitore, a differenza di quanto accade nel pignoramento su un bene in comunione legale, il quale colpisce il bene nella sua interezza, osservandosi in giurisprudenza che i coniugi non hanno diritto a disporre delle “quote” del bene comune, potendolo farlo per la sua interezza proprio perché non è possibile individuare una quota di spettanza del bene distinta in capo ai singoli comunisti (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575). Da tale premessa se ne è ricavato che qualora il bene risponda patrimonialmente di un debito della famiglia, il creditore può aggredire il bene nella sua interezza, trattandosi dell'espropriazione di un bene comune che vede come debitori tutti i comproprietari, con l'unica particolarità che nel caso in cui il ricavato sia superiore all'importo del debito il residuo rientra a far parte della comunione legale. Quando invece il creditore agisce su un bene in comunione legale per la soddisfazione di un debito personale del singolo coniuge, il bene viene espropriato sempre nella sua interezza, ma con delle particolarità che qui di seguito si riportano: 1) del pignoramento va fatta «notificazione anche al coniuge non debitore», che è destinatario dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. e a cui si applicano anche le disposizioni «dell'art. 498 e dell'art. 567 c.p.c., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa»; 2) la trascrizione nei registri immobiliari dev'essere eseguita anche nei confronti del coniuge non debitore, in quanto soggetto passivo dell'espropriazione, sia perché, nella struttura di fattispecie a formazione progressiva del pignoramento immobiliare, la formalità pubblicitaria ha la funzione di completare il pignoramento e di renderlo opponibile ai terzi, sia perché l'art. 567 c.p.c. si riferisce ai “venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento”, facendo menzione del pignoramento di cespite in comunione legale nel quadro "D" della nota di trascrizione; 3) la soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore «lo configura come soggetto passivo dell'espropriazione in concreto operata, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato», compreso quello di chiedere la conversione del pignoramento e di proporre le opposizioni tipiche del debitore; 4) il bene così pignorato viene venuto o assegnato per l'intero; 5) con la pronuncia del decreto di trasferimento, la comunione si scioglie limitatamente a quel bene e il coniuge non debitore matura il diritto alla metà della somma lorda ricavata dall'alienazione o del valore, in caso di assegnazione (così v. ex multis Cass. 7 aprile 2023, n. 9536; per una rassegna delle principali decisioni sul tema, si v. CAGLIARI, L'espropriazione di beni in comunione legale, in questa Rivista, 19 Agosto 2025). Ponendosi in continuità con i precedenti appena menzionati, la decisione in commento ribadisce i principi appena riportati: il coniuge non obbligato va qualificato come soggetto passivo dell'espropriazione in virtù dell'esigenza di sottoporre l'intero bene alla procedura esecutiva, a causa della contitolarità solidale che connota il regime proprietario nel contesto della comunione legale. Per la S.C., più precisamente, il coniuge non obbligato resta tale anche se il pignoramento gli viene notificato, giacché tale atto non vale a renderlo debitore, ma ha la funzione di mera denuntiatio della sottoposizione a espropriazione forzata del bene (anche) di sua proprietà, pur in assenza di una sua responsabilità patrimoniale nei confronti del creditore procedente, «con limitazione - derivante dal necessario asservimento a fini espropriativi del bene nella sua interezza - al suo potere di disporre dello stesso in maniera efficace ed opponibile al ceto creditorio». Se ciò è vero, allora, deve ritenersi che i creditori del coniuge non debitore non possano intervenire nella procedura, con la sola salvezza dei creditori aventi un diritto di prelazione sul bene pignorato, poiché, venendo espropriato il bene per l'intero, questi ultimi devono essere avvisati ai sensi dell'art. 498 c.p.c. onde permettere loro di intervenire e di soddisfarsi sul ricavato. I creditori chirografari, invece, non possono ritenersi legittimati ad intervenire proprio perché l'esecuzione si svolge solo nei confronti del coniuge obbligato, mentre quello non debitore riveste la qualità di soggetto responsabile senza debito, similmente a quanto accade nell'espropriazione contro il terzo proprietario. Sennonché, allo scopo di legittimare l'intervento di tali creditori, «con il derivante diritto di questi ultimi di soddisfare la loro pretesa concorrendo alla distribuzione dell'attivo patrimoniale sulla quota (pari alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del compendio pignorato) di spettanza del coniuge loro debitore», la Cassazione compie un ulteriore passo in avanti, ammettendo - nella limitata ipotesi in cui sia intervenuto un creditore comune ad entrambi i coniugi - la possibilità per il creditore procedente di estendere il pignoramento nei confronti anche del coniuge non debitore, in modo da far acquisire anche a quest'ultimo le vesti di esecutato e permettere «l'intervento nella procedura di creditori suoi personali e il concorso di questi nella distribuzione sulla quota del ricavato di spettanza di tale coniuge». Tale precisazione costituisce un ulteriore tassello di un'opzione ricostruttiva che mostra sempre di più i caratteri di una disciplina speciale che non trova un preciso addentellato nella normativa codicistica ma che costituisce il frutto della creazione di quel peculiare statuto giuridico del procedimento di espropriazione dei beni in comunione legale che ha trovato la sua origine nella sentenza della Cass. 14 marzo 2013, n. 6575. Sennonché, nella decisione che qui si commenta si annida un pericolo, rappresentato dalla circostanza che la S.C. ha enunciato un principio di diritto non del tutto coerente con la fattispecie portata alla sua attenzione, giacché, come si legge nella massima supra riportata e costituente la sua pedissequa riproduzione, da esso non risulta la (almeno a parere di chi scrive) doverosa e necessaria precisazione che per poter procedere all'estensione del pignoramento nei confronti del coniuge dell'esecutato occorre che detto coniuge sia a sua volta debitore di un altro creditore nel frattempo intervenuto. La genericità del principio di diritto così formulato rischia dunque di ingenerare presso gli operatori del diritto l'idea – invero espressamente esclusa dall'estensore del provvedimento – che è in facoltà del creditore procedente scegliere se strutturare l'atto da notificare al coniuge non debitore come una mera denuntiatio o come un vero e proprio pignoramento, assoggettandolo così allo stesso regime del soggetto esecutato e conseguentemente privandolo della legittimazione a riscuotere la metà del ricavato della vendita forzata; sarebbe allora forse stato preferibile evitare di prendere posizione sulla questione, anche in considerazione delle già evidenziate deficienze illustrative inerenti agli aspetti essenziali della vicenda portata all'attenzione della S.C. che infatti hanno indotto quest'ultima a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto. Riferimenti Acone, Espropriabilità dei beni della comunione legale per i debiti personali di uno dei coniugi; un passo avanti ed uno indietro della Corte di cassazione, in Foro it., 2013, I, 3274; Balena, Brevi riflessioni sull'espropriazione dei beni in comunione legale, in Giusto processo civile, 2014, 1 ss. Costa, Responsabilità della comunione per i debiti personali dei coniugi: ancora non chiaro il concetto di quota, in NGCC, 2013, I, 663 ss.; Lombardi, L'espropriazione promossa dai creditori particolari del coniuge. L'art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente, Torino, 2019; Pilloni, L'espropriazione “integrale” dei beni del coniuge in regime di comunione legale, in RDPr, 2014, 790 ss.; Tiscini, Espropriazione forzata di beni facenti parte della comunione legale per debiti personali di un solo coniuge. Lo stato dell'arte, in Giusto processo civile, 2019, 89 ss. |