Invasione di edifici e violazione di sigilli per l’ex locataria che rientri dalla finestra

La Redazione
23 Ottobre 2025

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 349 c.p. a carico dell'ex locataria, rientrata dalla finestra dopo la re-immissione nel possesso del proprietario.

Il ricorso, basato su presunti vizi motivazionali e sulla mancata considerazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p., è stato ritenuto aspecifico e respinto, in quanto la Corte ha evidenziato come la ricorrente si fosse introdotta nell'immobile dalla finestra, dimostrando consapevolezza dell'altruità del bene e dell'illiceità della propria condotta.

In materia, difatti, come sottolineato più volte dalla Corte di legittimità, l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata “solo” dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo.

Pertanto, l'esimente dello stato di necessità può operare solo in presenza di assoluta necessità e di una situazione di pericolo attuale e inevitabile, per cui non può essere invocata al fine di sopperire alle proprie esigenze abitative o di mera convenienza personale, come nel caso di specie, in cui l'ex locataria non voleva allontanarsi dal proprio Comune.

Il ricorso è stato, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una cifra di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

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