Dimissioni telematiche anche durante il periodo di prova
24 Ottobre 2025
Massima L'art. 26 d.lgs. 151/2015 – ai cui sensi le dimissioni devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, esclusivamente con le previste modalità telematiche (comma 1), con possibilità di revoca con le medesime modalità entro sette giorni (comma 2) – trova piena applicazione anche in ipotesi di dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, uniche deroghe a tale regola essendo previste per il lavoro domestico e per quello presso le pubbliche amministrazioni (commi 7 e 8-bis). È pertanto valida la revoca delle dimissioni esercitata dal lavoratore in prova non rilevando in senso contrario le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 12 del 4 marzo 2016, atto interno alla p.A., sprovvisto di rilevanza normativa. Il caso La vicenda si riferisce a un caso di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, durante il periodo di prova, esercitato dal lavoratore che però procede alla successiva revoca dello stesso, conformemente al disposto dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 151/2015, secondo cui “entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo [telematico di recesso] il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni … con le medesime modalità”. Il datore di lavoro ritiene priva di effetti la revoca delle dimissioni sul presupposto che la riferita normativa – e quindi lo stesso diritto di revoca – non sia applicabile al periodo di lavoro in prova, caratterizzato, come noto, dalla libera recedibilità delle parti. Da ciò segue l'instaurazione di vertenza giudiziale, che, già nelle fasi di merito, vede Tribunale e Corte d'appello allineati nell'escludere che siano sottratte alla richiamata disciplina le dimissioni in periodo di prova. L'azienda presenta ricorso alla Corte di cassazione ma questa conferma le pronunce dei giudici di merito avvalorando un'interpretazione dell'art. 26 quale norma generale di tutela nei rapporti di lavoro subordinato (avverso ipotesi di dimissioni in bianco o simili) che ammette eccezione negli stretti limiti indicati dalla stessa (commi 7 e 8-bis: lavoro domestico e lavoro nelle pubbliche amministrazioni). La questione La questione attiene, quindi, alla portata dell'art. 26 d.lgs. 151/2015 e, nello specifico, all'accertamento della sua operatività nel periodo di prova. La prospettiva a ciò contraria, alla base del ricorso per cassazione, si fonda, sostanzialmente, sul carattere speciale della fase della prova avente la finalità di permettere alle parti di esperire la convenienza reciproca al “consolidamento” del rapporto, lasciandole quindi libere, nel periodo, di recedere senza obbligo di motivazione e senza preavviso. A supporto di tale impostazione, viene richiamata la circolare del Ministero del lavoro n. 12/2016 che, in aggiunta alle ipotesi ex lege di cui ai commi 7 e 8-bis citati, indica il periodo di prova quale ulteriore ipotesi derogatoria al regime delle dimissioni telematiche. Le soluzioni giuridiche La pronuncia di Cassazione anzitutto riafferma che l'art. 26 d.lgs. 151/2015 è disposizione di portata generale, e si colloca nell'ambito della disciplina inderogabile posta a presidio della genuinità della volontà del lavoratore nell'adozione di un atto avente effetti “definitivi” sullo svolgimento del rapporto di lavoro. L'intento perseguito dal legislatore è quello di prevenire condotte fraudolente o coattive, attraverso uno strumento procedurale il cui rispetto costituisce condizione di efficacia in tutti i casi di dimissioni, tranne limitate eccezioni. Si tratta quindi di disposizione che non sopporta deroghe se non quelle espressamente contemplate dal legislatore, fra le quali, come visto, non è annoverato il periodo di prova. L'uso della formula generale “dimissioni dal rapporto di lavoro” ricomprende dunque qualsiasi ipotesi di recesso unilaterale del lavoratore, indipendentemente dal fatto che sia esercitato in prova o a rapporto stabilizzato; in tale prospettiva – ritiene la Corte – se il legislatore avesse inteso limitare l'ambito della tutela, avrebbe dovuto espressamente escludere le dimissioni in prova, come fatto per le altre ipotesi. D'altra parte, merita attenzione il fatto che la circolare ministeriale n. 12 citata aveva escluso l'applicabilità della procedura telematica anche alla ipotesi di dimissioni dai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, deroga non contemplata nel testo originario dell'art. 26. E tuttavia, in un momento successivo, il legislatore ha ritenuto la necessità di dare dignità legislativa a tale deroga attraverso l'inserimento, nella norma, di un comma 8-bis (introdotto dall'art. 5, comma 3, lett. a, d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, contenente disposizioni appositamente correttive del Jobs Act.); significativa è la circostanza che il legislatore del d.lgs. n. 185 cit., nell'apportare correttivi al d.lgs. n. 151, non abbia proceduto nella stessa direzione con riguardo al lavoro in prova. Da un punto di vista sostanziale, va poi osservato che escludere l'applicabilità dell'art. 26 al periodo della prova realizza comunque una deminutio di tutela per il lavoratore: tornerebbero a trovare spazio ipotesi di dimissioni in bianco che evitino al datore – in caso di sua volontà di recesso – possibili contestazioni in merito alla validità della clausola di prova o allo spirare del relativo periodo. Alla luce di tali aspetti e del contenuto apodittico, non argomentato, sul punto, della circolare ministeriale, la Cassazione si limita ad “accantonarla” evidenziando come le circolari della p.A. “non creino diritto e non possano limitare il cittadino o vincolare l'interpretazione giudiziale”. La Corte di cassazione ha altresì chiarito, nell'occasione, che l'esercizio della revoca delle dimissioni ex art. 26, comma 2, d.lgs. 151/2015 produce un automatismo di tipo ripristinatorio con la conseguenza che il rapporto di lavoro prosegue come se l'atto di dimissioni non fosse mai stato presentato. Non vi è dunque spazio per configurare – come prospettato dalla parte ricorrente – la fattispecie in termini di cessazione del rapporto con successiva tutela risarcitoria, giacché il legislatore ha inteso attribuire al lavoratore un vero e proprio diritto potestativo di riconsiderare la propria scelta dimissionaria (comma 2, art. 26), cui corrisponde l'obbligo del datore di riaccoglierlo in servizio e giuridicamente l'effetto della piena continuità del rapporto. L'istituto si colloca, infatti, con ogni evidenza, su un piano distinto rispetto alla tutela contro il licenziamento illegittimo: mentre in tale ambito il rimedio risarcitorio ha ampi spazi, qui l'unico effetto giuridico della revoca telematica delle dimissioni, validamente esercitata, è la continuità del rapporto con obbligo per l'impresa di consentire la prosecuzione della prova. La prospettiva del mero ristoro economico risulta inconferente in quanto ridurrebbe a una misura compensativa ciò che il legislatore ha costruito come un rimedio idoneo a neutralizzare integralmente l'atto di dimissioni e a preservare l'interesse del lavoratore alla permanenza nel rapporto in prova. Ovviamente, rileva la Corte, l'ordine di ripristino del rapporto di lavoro in prova non pregiudica la facoltà delle parti di valutare la reciproca convenienza al termine dell'esperimento, una volta che esso abbia avuto una durata sufficiente. Osservazioni La pronuncia conferma quindi che l’art. 26 ha portata generale e non tollera eccezioni non testuali, ciò che risponde a un principio di certezza del diritto e uniformità applicativa. Nella pronuncia l’attenzione è focalizzata sulla revoca delle dimissioni, revoca che rappresenta un elemento di ulteriore estensione della tutela per il lavoratore, sottraendo la fattispecie alla regola generale in materia di atti unilaterali recettizi (quali anche le dimissioni) secondo cui, questi, una volta giunti a conoscenza del destinatario, producono gli effetti loro propri, senza possibilità di venir revocati (cfr. artt. 1334 e 1328 c.c.). Qui la revoca è ammessa per un periodo di sette giorni, sorta di diritto di ripensamento del lavoratore avverso gli effetti, altrimenti definitivi, del suo atto di recesso. Contestare - come ha fatto il ricorrente - l’applicazione alla fattispecie de quo dell’art. 26, comma 2 (relativo appunto alla revoca delle dimissioni) necessariamente postula la inapplicazione anche del comma 1 (formalità delle dimissioni), quindi dell’intera norma; il che si sostanzierebbe nell’ammettere, durante la fase dell’esperimento, che le dimissioni possono essere rese, fra l’altro, senza alcun vincolo formale, quindi se del caso anche verbalmente. Tale ipotesi sembra riecheggiare ricostruzioni giuridiche della prova o esperimento, da tempo superate, che qualificavano il patto di prova come speciale e autonomo contratto di lavoro con propria causa tipica data dallo scambio tra il consentire ed il compiere l’esperimento (v. per es. Assanti, Il contratto di lavoro a prova, Milano, 1957, 27), in quanto tale (patto) disgiunto dall’effettivo contratto di lavoro (che si instaura al termine della prova) e quindi non avvinto alla medesima disciplina. Con la conseguenza che lo stesso atto di recesso delle parti in prova non andrebbe sovrapposto al licenziamento e alle dimissioni propriamente dette, configurandosi come manifestazione di un distinto diritto potestativo delle parti nel valutare la convenienza della prosecuzione del rapporto. È evidente che una ricostruzione siffatta – solo sottintesa negli assunti della parte ricorrente – non trova supporto negli approdi della attuale dottrina e giurisprudenza in materia, che configurano il patto di prova quale condizione sospensiva (o risolutiva) apposta all’unico e unitario contratto di lavoro. Il che conferma l’impossibilità di fondare, sulla asserita alterità di tale periodo, la deroga all’applicazione dell’art. 26 più volte citato. Un ultimo richiamo ai passaggi della pronuncia in cui si ribadisce come le circolari amministrative non abbiano efficacia normativa. A differenza di taluni provvedimenti amministrativi (es. regolamenti ministeriali), che si connotano quali fonti di diritto, sebbene di natura subordinata, le circolari amministrative – per regola – sono meri atti interni che, in via interpretativa, intendono garantire uniformità nell’operato delle pubbliche Amministrazioni interessate e che, in ragione della provenienza, sono dotate di una particolare auctoritas anche nell’orientare le condotte dei destinatari. Nondimeno, è stato evidenziato che alcune circolari, aventi portata generale e astratta, prospettano occasionalmente capacità e forza innovativa esterna, analoga a quella di un regolamento (cfr. M. Mazzamuto, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo). |