Compatibilità tra trattazione scritta e fase decisoria nel rito del lavoro: la posizione delle Sezioni Unite

27 Ottobre 2025

Le Sezioni Unite prendono posizione sulla vexata quaestio della compatibilità tra l'istituto della trattazione scritta o cartolare, ovvero la modalità di celebrazione del procedimento giurisdizionale alternativa alla tradizionale modalità di trattazione in presenza, introdotta dall'art. 83, comma 7, d.l. n. 18/2020 e stabilmente incastonata nell'ordinamento per effetto del d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto l'art. 127-ter c.p.c., e il rito del lavoro.

Massima

Con riferimento all'art. 127-ter c.p.c. in versione anteriore alle modifiche del 2024, il provvedimento con cui il giudice sostituisce l'udienza destinata alla discussione col deposito di note scritte è ammissibile, nel processo del lavoro, alle seguenti condizioni: (i) che la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma governi la sola fase processuale propriamente decisoria; (ii) che nessuna delle parti si opponga alla sostituzione della discussione orale col deposito di note scritte; (iii) che non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva della oralità; (iv) che si tenga conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l'iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Il caso

La decisione della Corte d'Appello con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, veniva dichiarata la natura discriminatoria del licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria, adottata «previo scambio di memorie in trattazione scritta», veniva impugnata in Cassazione.

Nel primo dei cinque motivi l'impugnante deduceva «la nullità del procedimento e della sentenza», in quanto «lo svolgimento dell'udienza di discussione con trattazione scritta» e la conseguente «omissione della discussione» avrebbero determinato una violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in rapporto all'art. 6 della Cedu, oltre che degli artt. 101, 128, 180, 429, 420, comma 4 e 437 c.p.c. essendo la trattazione scritta, così come introdotta stabilmente nell'ordinamento processuale dall'art. 127-ter c.p.c. incompatibile con l'udienza di discussione prevista nel rito del lavoro.

La Sezione lavoro della Corte, con ordinanza interlocutoria, rimetteva gli atti alla Prima Presidente affinché della questione sottostante il citato primo motivo di ricorso fossero investite le Sezioni Unite, evidenziando la particolare importanza della questione e l'oggettività dei dubbi interpretativi, sottolineando inoltre la trasversalità dei princìpi suscettibili di affermazione - nei reciproci rapporti tra oralità e pubblicità della discussione e lettura del dispositivo -, essendo tali principi estensibili alla materia locatizia e ai procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione, e dunque incidenti anche al di là delle controversie di lavoro.

La questione

Le Sezioni Unite prendono, dunque, posizione sulla vexata quaestio della compatibilità tra l'istituto della trattazione scritta o cartolare, ovvero la modalità di celebrazione del procedimento giurisdizionale alternativa alla tradizionale modalità di trattazione in presenza, introdotta dall'art. 83, comma 7 d.l. n. 18/2020 e stabilmente incastonata nell'ordinamento per effetto del d.lgs. n. 149/2022, che ha introdotto l'art. 127-ter c.p.c., e il rito del lavoro, oggetto di incessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Volendo richiamare, in sintesi, gli estremi del dibattito, a favore della compatibilità tra l'art. 127-ter c.p.c. e il rito del lavoro, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164/2024, militerebbero argomenti di natura sistematica, quale l'assenza di esplicite disposizioni di segno contrario, la collocazione della norma nell'ambito delle disposizioni generali relative agli atti processuali e alla disciplina delle udienze, certamente applicabile al processo del lavoro, e l'ampia derogabilità del principio di pubblicità delle udienze di cui all'art. 128 c.p.c.

Secondo tale impostazione, inoltre, la trattazione orale non costituirebbe connotato indefettibile del contraddittorio, potendo essere surrogata da difese scritte, nell'ottica della semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. Il rispetto del principio del contraddittorio, quale espressione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., sarebbe garantito dalla possibilità di sostituire l'udienza con le note di trattazione soltanto per alcune tipologie di cause e fasi processuali, e dalla facoltà di opposizione delle parti.

Di contro, nella direzione dell'incompatibilità strutturale, militerebbe l'esigenza di costante e contestuale interlocuzione tra i protagonisti del processo e, quanto alla fase decisoria, il contenuto delle note di trattazione scritta, contenenti «sole istanze e conclusioni», ontologicamente inadatta a fornire albergo alle argomentazioni difensive, tipiche dell'udienza di discussione. La facoltà di deposito del provvedimento nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine confliggerebbe, inoltre, con la caratteristica immediatezza della decisione resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Anche il principio di pubblicità delle udienze costituirebbe ostacolo difficilmente sormontabile, attesa la possibilità di deroga soltanto per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e buon costume, e non di migliore efficienza organizzativa.

La questione affrontata nella pronuncia in commento offre una prospettiva visuale parziale, sotto un duplice profilo.

Da un lato, come detto, si occupa di analizzare i profili di compatibilità dell'istituto di cui all'art. 127-ter c.p.c. nella versione antecedente alla più recente modifica, apportata dal decreto correttivo n. 164/2024 che, come si vedrà, contiene un'implicita ma chiara presa di posizione del legislatore sulla questione. Dall'altro, la pronuncia esamina compiutamente i profili di applicabilità dell'istituto a una sola fase processuale, id est quella decisoria, in quanto oggetto dello specifico motivo di censura, tralasciando di analizzare le ulteriori fasi del processo del lavoro, ovvero quella di trattazione e istruttoria, che presentano parimenti profili di interesse e unicità.

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni Unite compongono un quadro che, complessivamente considerato, converge senza dubbi nella direzione della compatibilità tra il modello decisorio tipico del processo del lavoro e, in generale, dei modelli contraddistinti da oralità della discussione e immediatezza della pubblicazione, e il deposito di note scritte.

I tasselli argomentativi che compongono il quadro sono, sotto il profilo teorico e concettuale, la considerazione della coerenza tra fase decisoria gestita mediante sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte nel termine perentorio assegnato e i canoni dell'immediatezza e concentrazione, come declinabili sulla base del diritto vivente, e non di una lettura asettica delle norme che compongono il processo del lavoro.

Così, se da un lato il deposito telematico del dispositivo è, sotto il profilo dell'immediata conoscibilità del dictum giudiziale, sostanzialmente equipollente alla pubblica lettura della sentenza (Cass., sez. lav., 21 novembre 2023, n. 32358), la fisiologica disarticolazione del processo del lavoro in fasi distinte e delineate, corollario della complessità dei casi concreti, consente di concepire pacificamente la destinazione al segmento decisorio di una fase ad hoc, che non rappresenta l'esito dell'unica udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., come illusoriamente concepita dal codificatore del 1973.

Quanto all'oralità, la stessa va concepita in chiave evolutiva, con riguardo al segmento decisorio nel quale, per le connotazioni specifiche della controversia, e a determinate condizioni, può in effetti tollerarsi una deroga parziale dell'oralità in condivisione con le parti, implicitamente ricavata dall'assenza di opposizione.

Sotto il profilo pratico, la cifra della compatibilità la si ricava dalle modifiche del correttivo e, soprattutto, dai pregressi orientamenti giurisprudenziali, che consentono di svolgere pienamente il diritto di difesa, nel rispetto del principio della parità delle armi processuali.

Secondo la Corte, il limite al contenuto delle note di trattazione, previsto nelle «sole istanze e conclusioni», sarebbe meramente lessicale, ben potendosi estendere anche alle attività assertive e argomentative (Cass., sez. lav., 18 maggio 2022, n. 15999), parificando le note alle comparse conclusionali di cui all'art. 189, comma 1, n. 2, c.p.c.

Sotto altro profilo, la natura derogatoria del modello in commento rispetto a quello ordinario, rappresentato dall'udienza di discussione orale, seguita dall'immediata pubblicazione della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., impone di considerare la valenza ostativa dell'opposizione di una o di tutte le parti e la necessità che il giudice ripristini le modalità orali della trattazione laddove l'iter processuale richieda una diretta interlocuzione tra il giudice e le parti, in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Osservazioni

Le chiare enunciazioni della Corte, riferite alla versione dell'art. 127-ter c.p.c. anteriore al rimaneggiamento operato dal d.lgs. n. 164/2024, sgombrano il campo da ogni dubbio circa l'esito del giudizio di compatibilità che deve, con argomento a fortiori, ritenersi esteso anche alla versione attuale della norma.

Il correttivo ha, difatti, operato sotto un triplice profilo.

Il campo di applicazione risulta significativamente ristretto, essendo preclusa la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte anche nei casi in cui la presenza personale delle parti costituisca espressione di un onere processuale.

La pubblicità dell'udienza non risulta preclusiva della conversione o disposizione dell'udienza cartolare e, al contempo, rende vincolante l'opposizione di una sola delle parti, sufficiente a imporre il ripristino delle modalità di trattazione orale della causa, in presenza o da remoto.

Viene, inoltre, introdotta una fictio iuris, secondo cui «il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza», utile a superare gli eventuali dubbi relativi al precetto dell'immediatezza, tipico del modello decisorio ex art. 429 c.p.c.

Non risulta, ancora una volta, toccato dal legislatore il contenuto delle note di trattazione che, quantomeno formalmente, continua a essere limitato alle sole istanze e conclusioni, alimentando perplessità in ordine alla possibilità di utilizzo dell'art. 127-ter c.p.c. in fasi, come quella decisoria, in cui il dispiegamento delle attività defensionali delle parti non può essere limitato alla mera formulazione di istanze e conclusioni.

La pronuncia in commento, tuttavia, consolidando l'orientamento secondo cui, a dispetto del tenore letterale della disposizione, vi sarebbe ampio spazio per un contenuto deduttivo e difensivo nell'alveo delle note scritte, consente di concepire in senso onnicomprensivo l'utilizzo dello strumento nella fase decisoria, non limitandolo a situazioni, tendenzialmente semplici o seriali, in cui le parti deliberatamente intendano abdicare allo sviluppo di argomentazioni difensive in sede di discussione finale.

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