Abolitio criminis e risarcimento del danno in sede civile: una recente pronuncia della Cassazione

La Redazione
24 Ottobre 2025

La Corte di cassazione è stata chiamata a chiarire gli effetti della “abolitio criminis” – nella specie, del reato di abuso d’ufficio – sulla condanna generica al risarcimento del danno contenuta in una sentenza penale di condanna (o, come nel caso di specie, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato).

La Corte, II sezione civile, ha cassato una sentenza della Corte d'appello di Bari, ritenendo fondati i motivi di ricorso avanzati dalla Regione Puglia, in una complessa vicenda giudiziaria che vedeva quest'ultima agire in giudizio, tra l'altro, per il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali a suo dire cagionati dalla condotta dell'ex Presidente di Regione, condotta inquadrata nel reato di abuso d'ufficio (come noto, abrogato per effetto della modifica dell'art. 323 c.p. ad opera della legge 11 settembre 2020 n. 120).

La Corte d'appello, chiamata dalla Regione ad accertare e dichiarare, in sede di rinvio, incidenter tantum e ai soli fini risarcitori, la illiceità e dannosità della condotta nell'ex Presidente come accertata in sede penale e a condannarlo al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, aveva rigettato la domanda ritenendo che, pur non cessando automaticamente con l'abolitio criminis gli effetti civili della condanna penale, risultasse determinante la mancata prova di un “fatto ingiusto” rilevante ex art. 2043 c.c.

In ordine alla questione degli effetti della abolitio criminis sulla natura di illecito civile e sulla condanna al risarcimento del danno, la Corte di cassazione ha richiamato un principio più volte affermato secondo cui: «Le intervenute modifiche degli elementi costitutivi del reato e la successiva intervenuta abolitio criminis del reato di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. non comportano “il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, conseguendone che non deve essere revocata la sentenza relativamente alle statuizioni civili derivanti dal reato, le quali continuano a dar vita ad obbligazioni pienamente efficaci nei confronti della parte danneggiata; né al giudice dell'esecuzione, chiamato a pronunziarsi sulla revoca della sentenza di condanna, per sopravvenuta ‘abolitio criminis' a norma dell'art. 673 cod. proc. pen. è consentito ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né di valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione (v. Cass. Sez. 3, 27/07/1965 n. 1770; in senso conforme Cass. Sez. 3, 19/02/1998 n. 1761)”».

La Corte, ritenendole applicabili al caso di specie, ha richiamato alcune pronunce – Cass., sez. II, 15 giugno 2020, n. 11467 e Cass., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27055 rese con riferimento alla fattispecie di estinzione del reato per prescrizione – secondo le quali «qualora il giudice penale, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, pronuncia una condanna generica dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, a tale statuizione deve riconoscersi efficacia vincolante, in ordine all'affermata responsabilità del danneggiante, nel successivo giudizio civile risarcitorio, che resta l'unico deputato all'accertamento dell'esistenza ed entità in concreto di un pregiudizio risarcibile ex art. 1223 c.c.» e ciò, aggiunge la Corte nell'odierna sentenza «a maggior ragione, ove sopravvenga come, nel caso di specie, l'abolitio criminis».

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