Per i docenti l'obbligo di vigilanza cambia in base all’età degli alunni ma la responsabilità non è esclusa
28 Ottobre 2025
È quanto stabilito dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame. Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento avanzata da uno studente in relazione ai danni subiti il 9 ottobre 2007, durante la lezione di educazione fisica, quando venne colpito accidentalmente con un casco da un compagno di scuola, nel locale spogliatoio adiacente la palestra. Accolta in primo grado la domanda risarcitoria, la decisione veniva riformata in appello, essendosi ritenuta raggiunta la prova che il danno fosse stato determinato da causa non imputabile all'Istituto scolastico o a un suo docente. Esito al quale il giudice di secondo grado perveniva sul rilievo che il sinistro si era verificato nello spogliatoio maschile (al quale la docente, donna, di educazione fisica non poteva accedere), ad opera di un compagno del ricorrente frequentante il quinto anno scolastico e prossimo alla maggiore età, e dunque «munito di completa capacità di discernimento e già formato dal punto di vista comportamentale, donde l'impossibilità di configurare alcun profilo di “culpa in vigilando”». Di qui, il ricorso per cassazione dello studente, secondo il quale «con l'accoglimento della domanda di iscrizione presso un istituto scolastico e la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale dal quale discende l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni», e ciò «indipendentemente dalla sua età». Inoltre, la circostanza che la docente di educazione fisica non potesse accedere – in quanto donna – allo spogliatoio non escluderebbe la responsabilità dell'Istituto, il quale “avrebbe dovuto «distaccare» o «delegare» un dipendente di sesso maschile per la sorveglianza all'interno dello spogliatoio, o «predisporre qualsiasi altra cautela idonea ad evitare episodi come quello verificatosi». La doglianza, tuttavia, è infondata. I Giudici, infatti, ricordano che «l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni (anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso)», ragion per cui risulta «applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.»; di conseguenza, «mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante». Tra le circostanze da apprezzare, al fine di stabilire se sia stata raggiunta o meno la prova della non imputabilità dell'evento dannoso rileva, innanzitutto, «l'età degli allievi, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica»: nello specifico, «il contenuto dell'obbligo di vigilanza è inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni, onde con l'avvicinarsi di questi all'età del pieno discernimento il dovere di vigilanza dei precettori richiede in minor misura la loro continua presenza», e ciò perché tale condizione è «tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere» (ex multiis, Cass. n. 2334/2018; Cass. n. 2394/2024). A questi principi si è attenuta la sentenza impugnata, pertanto il ricorso deve essere rigettato. Fonte: Diritto e Giustizia |