Mancata comunicazione al debitore dell’inizio delle operazioni peritali e nullità della perizia di stima

Pasqualina Farina
28 Ottobre 2025

Con la decisione in commento, viene aggiunto un ulteriore tassello allo «statuto di disciplina» della perizia di stima nell'espropriazione immobiliare.

Massima

All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.

Il caso

A seguito del pignoramento di alcuni terreni agricoli, il g.e. nominava l'esperto perché predisponesse la perizia di stima senza, tuttavia, indicare giorno ora e luogo di inizio delle operazioni e del sopralluogo; fissava invece il termine per il deposito della relazione (1 giugno 2022) e la successiva udienza di autorizzazione a vendita (28 giugno 2022).

All'udienza, l'esperto, a causa di difficoltà nelle ricerche catastali, chiedeva proroga, concessa dal giudice con rinvio dell'udienza al 3 novembre 2022.

La perizia di stima veniva, quindi, depositata in data 2 novembre 2022 e pochi giorni dopo (8 novembre 2022) la difesa del debitore depositava istanza ex artt. 157 e 486 c.p.c. per la declaratoria di nullità della perizia.

All'esito dell'udienza (1 dicembre 2022), svoltasi con la partecipazione dell'esperto, il g.e. autorizzava con ordinanza la vendita dei terreni e, al contempo, rigettava l'istanza dell'esecutato.

Avverso tale provvedimento il debitore proponeva opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c., stante la nullità delle relazioni di stima depositate dal perito nominato, «per la mancata comunicazione al debitore esecutato e al suo difensore del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo»; e, per l'effetto, chiedeva di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa sostituzione del perito e nomina di altro perito di stima iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali, in considerazione del fatto che l'oggetto dell'esecuzione è costituito da terreni agricoli; e chiedeva, conseguentemente, di dichiarare l'insussistenza del diritto al compenso e alle spese per le operazioni espletate dal CTU.

Il g.e. - investito della fase sommaria dell'opposizione - negava la sospensione dell'esecuzione e il tribunale, adito per la fase di merito, rilevava la tardività dell'opposizione: il debitore avrebbe potuto (e dovuto) contestare la mancata comunicazione di data ed ora del sopralluogo del perito già durante l'udienza del 28 giugno 2022, sicché l'istanza dell'8 novembre 2022 era da reputarsi tardiva. In ogni caso, a tacer d'altro, il giudice della fase di merito dell'opposizione segnalava che alla denuncia d'irregolarità formali non si allegava né veniva dimostrata la sussistenza di un concreto pregiudizio determinato dal contenuto della perizia o dalla valutazione dell'immobile.

La questione

Avverso la sentenza resa dal tribunale, quale giudice dell'opposizione, il debitore ha proposto ricorso in Cassazione. Tale impugnazione è stata dichiarata inammissibile dalla S.C. poiché il motivo di ricorso non «si articola in critiche alla decisione impugnata che siano distinte e argomentate rispetto alle singole disposizioni elencate e si risolve in un'indistinta, generica e confusa invocazione di astratti principî generali». Ciononostante, la Corte in considerazione della peculiare importanza della questione sottesa, relativa alla funzione dell'esperto stimatore nell'espropriazione immobiliare, ha comunque reso la pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, dopo aver illustrato il regime anteriore alla riforma del 2015, si è preliminarmente soffermata sulla disciplina prevista dall'art. 568 c.p.c. (così come ristrutturato dal d.l. n. 83/2015), nella parte in cui ha innovato il criterio di determinazione del valore dell'immobile espropriato e ancorato la stima dell'esperto a parametri ben definiti, prendendo definitivamente le distanze dal previgente e desueto metodo «catastale» come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale che, peraltro, ben ha messo in luce la natura pubblicistica di tale incarico (C. cost. 17 aprile 2019, n. 90). Al contempo il Collegio ha evidenziato la centralità della perizia di stima: è proprio l'apporto dello stimatore a rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata. Dalla peculiare funzione della perizia di stima e, ancor prima, della tutela esecutiva la Corte correttamente afferma che il ruolo (e la relativa di riferimento) del consulente tecnico nel processo di cognizione non è affatto coincidente con quello svolto dal perito stimatore nell'esecuzione.

A lume, quindi, della diversità dei compiti che il consulente tecnico d'ufficio svolge rispetto a quelli dell'esperto nell'esecuzione immobiliare (che si occupa della completezza della documentazione, della descrizione dei beni, della verifica dello stato dei luoghi e di eventuali diritti di terzi, nonché della regolarità dei titoli edilizi ecc., elementi tutti necessari per consentire l'adozione dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sia per la migliore allocazione del cespite sul mercato), la Corte afferma che non è necessario «che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte».

Osservazioni

La decisione in epigrafe contribuisce, in presenza di uno scarno dato normativo, a meglio definire le regole che governano sia lo svolgimento delle operazioni di stima, sia la figura dell'esperto stimatore.

La premessa da cui muove la Corte è nel senso che il consulente tecnico d'ufficio e l'esperto stimatore abbiano entrambi il compito di integrare le conoscenze specialistiche del giudice; tuttavia non v'è dubbio che la disciplina relativa a questi due ausiliari ed alle relative attività presenta significative divergenze, in linea con la diversa struttura dei processi in cui prestano il proprio contributo (rispettivamente il processo di cognizione e quello d'espropriazione immobiliare).

A ben guardare, la Suprema Corte già in passato aveva, sia pure in relazione ad una procedura concorsuale, affermato che l'attività dell'esperto non richiede il rispetto del principio del contraddittorio con il consulente di parte, per due diversi ordini di ragioni: sia perché tale attività costituisce un mero atto preparatorio della vendita e la valutazione è meramente indicativa (tant'è che non vincola il giudice nella determinazione del prezzo base, né pregiudica l'esito della vendita); sia perché la relazione di stima non risolve una controversia, presentando invece carattere esecutivo e tipicamente unilaterale (Cass. 4 aprile 2001, n. 4919).

A conferma della correttezza di questa impostazione va segnalato che il conferimento di incarico ed il giuramento del perito stimatore non avvengono in udienza nel contraddittorio delle parti, potendo svolgersi dinanzi al cancelliere. Il fatto poi che il CTU, a norma dell'art. 193 c.p.c., giura di «bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatogli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» si spiega solo alla luce delle caratteristiche del processo di cognizione dove il consulente contribuisce alla formazione del sapere tecnico del giudice e quindi alla futura decisione del giudizio. Da qui la necessità che lo svolgimento delle operazioni peritali siano improntate al rispetto del principio del contraddittorio. 

Tali precisazioni consentono, sotto altro profilo, di comprendere perché nella formula del giuramento dell'esperto non si rinviene alcun richiamo alla verità (non essendo appunto richiesto al g.e. di risolvere una controversia tra le parti); e di comprendere pure perché lo svolgimento delle operazioni dell'esperto non richiede la nomina di consulenti di parte, né la loro partecipazione alle operazioni, essendo il g.e. chiamato ad attuare il comando insito nel titolo esecutivo.

Tanto basta alla Suprema Corte per ribadire che l'esperto stimatore è incaricato di acquisire e illustrare gli elementi necessari all'adozione di altri atti necessari alla prosecuzione dell'espropriazione, caratterizzata - come noto - da un contraddittorio qualitativamente attenuato (in tal senso v. Cass. 9 marzo 2017, n. 6015, Cass. 25 settembre 2023, n.27313; Cass. 9 gennaio 2024, n. 903), che neppure si esplica nel corso delle operazioni peritali, bensì in un momento successivo e, cioè, con le osservazioni alla relazione ex artt. 173-bis, commi 3 e 4, disp. att. c.p.c.

Si tratta questo di un passaggio particolarmente importante perché consente alla Corte di chiarire che le interlocuzioni tra perito stimatore e parti avvengono sulla bozza della relazione, evidenziando come il legislatore abbia inteso – per la relazione di stima - attuare un contraddittorio eventuale e posticipato. Cionondimeno, la preventiva eventuale comunicazione dell'accesso ai luoghi agli interessati potrebbe - da un punto di vista pratico - agevolare l'espletamento delle operazioni, ma non per questo le parti possono vantare un diritto a parteciparvi. Così la Corte si preoccupa, opportunamente, di chiarire meglio il ruolo della (eventuale) comunicazione “rivolta anche all'esecutato e riguardante l'accesso dello stimatore (che) rimane, perciò, funzionale allo svolgimento delle operazioni peritali, non già al contraddittorio”.

Tale precisazione costituisce un ulteriore tassello di un'opzione ricostruttiva che mette a punto, per l'esperto stimatore, una disciplina speciale che porta la Suprema Corte a riconoscere al g.e. il potere di affidare la stima anche a soggetto non iscritto nell'albo dei consulenti del tribunale, senza necessità di darne comunicazione al presidente a norma dell'art. 22 disp. att. c.p.c., escludendo altresì l'operatività del successivo art. 23 laddove prevede che «a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio».

Parimenti, la Corte esclude che all'esperto stimatore si applichi l'art. 63 c.p.c. relativo all'obbligo del consulente tecnico di prestare il suo ufficio (salvi i casi di astensione e ricusazione), proprio perché il suddetto esperto potrebbe non aver richiesto l'iscrizione al relativo albo (la ratio della norma è infatti nel senso che sarebbe incongruo permettere a chi ha dato la disponibilità allo svolgimento di un determinato ufficio di rifiutare liberamente tali incarichi.

In continuità con altra pronuncia (Cass. 18 settembre 2015, n. 18313), la decisione in commento ribadisce, infine, che pur non essendo tecnicamente un consulente tecnico d'ufficio, l'esperto è a questo equiparato con riferimento all'«obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio».

Riferimenti

Oltre a P. Castoro, N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, aggiornato da R. Giordano, Milano 2025, 784 ss., v. la giurisprudenza richiamata nel testo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.