Esecuzione provvisoria in appello: il nuovo requisito del pregiudizio grave e irreparabile post riforma
28 Ottobre 2025
Ai sensi dell'art. 283 c.p.c., come novellato, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, sono richiesti il requisito della manifesta fondatezza dell'impugnazione o la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza (periculum in mora). Nel caso di specie, la Corte d’appello, premessa la non manifesta fondatezza dell’impugnazione, osserva che l’appellante alcuna concreta ragione ha dedotto a fondamento del periculum, ovvero del grave pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata, con riferimento ai capi della sentenza che dispongono la condanna alle sole spese di lite; infatti, l’istanza di sospensione ad oggetto non risulta corroborata da alcuna chiara e specifica deduzione circa la sussistenza di specifici elementi che possano condurre ad ipotizzare il verificarsi di un danno irreparabile derivante dall’effettiva esecuzione della sentenza impugnata, atteso che, a fronte dell’importo non particolarmente ingente dei capi di condanna immediatamente esecutivi, parte appellante non ha neanche dedotto, né tantomeno documentato la propria complessiva condizione reddituale, né ha indicato quali sarebbero le ragioni ostative all’eventuale recupero delle somme stesse, in caso di riforma della sentenza impugnata, tenuto anche conto che le spese di lite (di importo non particolarmente elevato) sono state distratte in favore del difensore antistatario, soggetto sicuramente solvibile. |