La mancata fruizione dei riposi lavorativi fa scattare la responsabilità del datore di lavoro

La Redazione
27 Ottobre 2025

La Corte d’Appello di Roma ha confermato il diritto di una dipendente sanitaria turnista a beneficiare della pausa giornaliera di almeno dieci minuti prevista dall’art. 8 d.lgs. n. 66/2003, condannando la ASL al risarcimento per usura psicofisica.

La Corte ha escluso che la disciplina contrattuale collettiva di settore operi una deroga espressa in danno dei lavoratori turnisti rispetto al beneficio previsto dalla normativa generale. Ha inoltre ribadito che, in caso di inadempimento prolungato, il danno può essere riconosciuto anche su base presuntiva, valorizzando la continuità e la durata dell'inadempimento datoriale.

La vicenda trae origine dal ricorso di una dipendente ASL turnista, la quale, dal 2008, aveva lavorato su turni di 12 ore senza mai beneficiare della pausa prevista, quantificando in 24.000 i minuti non fruiti in dieci anni.

La ASL si era difesa sostenendo che, per i lavoratori turnisti, la disciplina contrattuale collettiva non prevedesse tale diritto, riservando la pausa di 30 minuti solo ai non turnisti.

La Corte, respingendo l'appello della ASL, chiarisce che «la circostanza che l'applicazione del comma 4 dell'art. 27 (...) sia circoscritta al personale non turnante non comporta che il personale turnante non abbia diritto a beneficiare di alcuna pausa qualora la prestazione giornaliera ecceda le 6 ore consecutive, in assenza di espressa deroga al regime di cui all'art. 8»

In altri termini «tale disposizione contrattuale non prevede l'espressa esclusione del personale turnante dal beneficio della pausa di 10 minuti previsto ex lege, quanto la previsione del diritto alla pausa di 30 minuti per il personale “non in turno”, senza esplicitamente derogare la disciplina della pausa ex d.lgs. 66/2003 per ciò che concerne il personale turnante. Né può ritenersi che tale previsione contrattuale costituisca quella espressa disciplina (...) che l'art. 8 del d.l.gs. affida alla contrattazione collettiva, tenuto conto che l'art. 17 del medesimo d.lgs. consente tale deroga a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata (art. 17, comma 4, d.lgs. n. 66/03). Tali condizioni, nel caso di specie, non risultano in alcun modo soddisfatta».

La sentenza, dunque, valorizza la tutela della salute dei lavoratori e l'obbligo datoriale ex art. 2087 c.c., riconoscendo la risarcibilità del danno anche su base presuntiva in presenza di reiterate violazioni e di un inadempimento protratto per anni. Il quantum viene determinato parametrando il risarcimento ai minuti di pausa non goduti, secondo i conteggi del lavoratore.

L'appello ASL è in conclusione stato respinto, confermando la condanna al risarcimento del danno e alle spese di lite.

Fonte: (Diritto e giustizia)

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