Azione di riduzione e accettazione beneficiata: per la Cassazione conta anche il valore dell’asse ereditario

28 Ottobre 2025

La vertenza in commento pone fondamentalmente la seguente questione: chi agisce in riduzione deve necessariamente aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario o ci sono delle eccezioni?

Massima

L'equiparazione del legittimario chiamato ex lege alla successione al legittimario diseredato è strettamente limitata all'art. 564 c.c., e cioè comporta l'esonero dalla formalità dell'accettazione con beneficio di inventario al fine dell'esperimento dell'azione di riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi.

Il caso

La vicenda parte dall'atto di citazione con cui la sorella chiedeva che il Tribunale di Modena le attribuisse la quota di legittima, asserendo di essere stata lesa dalla condotta del padre che aveva effettuato donazioni di denaro al figlio e vendite simulate a favore di società delle quali il padre medesimo era socio maggioritario; nel giudizio si costituivano sia il figlio, deducendo che il padre in vita avesse beneficiato entrambi i figli in egual misura, sia la società, eccependo l'improponibilità della domanda per non avere l'attore accettato l'eredità con beneficio di inventario. Alla morte della madre si riproponeva sostanzialmente analogo scenario, con instaurazione di un secondo giudizio riunito al primo, posto che in questa sede i figli agivano per essere subentrati alle ragioni della madre lesa nei suoi diritti di legittimaria dalle operazioni effettuate dal padre.

il Tribunale di Modena rigettava tutte le domande: l'azione di simulazione verso le vendite effettuate alla società era improponibile, in quanto – stante la sussistenza di un relictum, seppur minimo – la figlia aveva agito verso un terzo non coerede senza la previa accettazione beneficiata dell'eredità; la domanda di riduzione delle donazioni eseguite dal padre a favore del figlio era generica così da non assolvere all'onere probatorio; le domande, principali e riconvenzionali proposte – rispettivamente – dalla sorella e dal fratello per essere subentrati nei diritti della madre, erano improponibili, dato che anche quest'ultima non aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario.

Nel giudizio d'appello, venivano respinti tanto il gravame principale promosso dalla sorella quanto quello incidentale del fratello; in particolare, la sentenza rigettava il motivo di appello con il quale la sorella asseriva di essere erede pretermessa a causa dell'irrisorietà del relictum, in quanto la stessa aveva tardivamente dedotto che tutto il patrimonio paterno fosse stato trasferito alla società.

Avverso detta sentenza, la sorella soccombente ricorreva per Cassazione fondando le proprie doglianze su due motivi: con il primo, denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 564 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente sostenuto che qualsiasi relictum fosse tale escludere la pretermissione della figlia, così da imporle l'indebito obbligo – al fine di poter agire in riduzione – di previamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario; con il secondo, denunciava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1414,1417,2727 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115,2 comma e 116 1 comma c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3, posto che l'erronea declatoria di improponibilità della domanda per mancata accettazione beneficiata aveva comportato l'omesso esame nel merito della vicenda.

La questione

La vertenza in commento pone fondamentalmente la seguente questione: chi agisce in riduzione deve necessariamente aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario o ci sono delle eccezioni?

Le soluzioni giuridiche

Ai sensi dell'art. 564, comma 1 prima parte, c.c. – rubricato «condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione» – è precluso al legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario di agire in riduzione. La rigida previsione si spiega nella necessità, soprattutto per i terzi, di avere un quadro il più possibile oggettivo ed ufficiale dei valori in giuoco, ragion per cui – come sancito dall'ultima parte del medesimo comma 1 – è irrilevante un'eventuale successiva decadenza dal beneficio (diversa dalla decadenza è, invece, la redazione tardiva dell'inventario allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità, Cass., sez. II, 11 luglio 2024, n. 19010). La condizione in questione deve preesistere all'instaurazione del giudizio non potendosi ammettere una sua “integrazione” in corso di causa (Cass., sez. II, 30 marzo 2025, n. 8348; Cass., 9 luglio 1971, n. 2200) e la sua mancanza è rilevabile d'ufficio (Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18068; Cass., 6 giugno 1968, n. 1701; Trib. Bari, 10 marzo 2016). È stato anche affermato come condizione per l'esercizio dell'azione sia non solo la presenza della dichiarazione di accettazione, ma anche l'effettiva redazione dell'inventario (Cass., Sez. II, 9 agosto 2005, n. 16739; Cass., 28 marzo 1981, n. 1787; Trib. Palermo Sez. II, 30 gennaio 2017; Trib. Bari, 8 gennaio 2007): tale assunto, a parere di chi scrive, si spiega non in base ad una presunta natura unitaria della fattispecie beneficiata (data dall'inscindibile unione di dichiarazione ed inventario) – talvolta paventata in giurisprudenza (Cass., Sez. V, 4 marzo 2011, n. 5211; Cass., Sez. V, 27 ottobre 2009, n. 22712; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9648; Cass., Sez. I, 11 luglio 1988, n. 4561) anche se da ultimo in qualche modo sconfessata dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 2024, n. 31310, nella parte in cui afferma che il minore acquista lo status di erede per effetto della sola dichiarazione di accettazione, incidendo la redazione dell'inventario esclusivamente sul versante della limitazione della responsabilità patrimoniale) – quanto sulla già citata ratio legis di ufficializzare i valori dell'asse ereditario che, con la sola dichiarazione di accettazione non seguita dall'inventario, sarebbe evidentemente frustrata.

L'obbligatorietà della previa erezione inventariale, non è – però – assoluta, bensì affetta da due eccezioni. La prima, è disposta dall'art. 564, comma 1 parte prima, c.c., in forza del quale l'accettazione con beneficio d'inventario non occorre quando si tratti di riduzione esercitanda avverso donazioni e legati che «siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità» (sul punto, Cass., Sez. II, 31 marzo 2025, n. 8477, per cui la regola dell'accettazione beneficiata in caso di azione verso soggetti diversi dai coeredi è applicabile «anche in caso di presunte interposizioni fittizie di persona»). La seconda è, invece, di consolidata genesi giurisprudenziale, allorquando si tratti di erede pretermesso (e, dunque, non semplicemente leso) dato che questi non è ancora in condizione di accettare l'eredità (Cass., Sez. II, 2 gennaio 2025, n. 23; Cass., Sez. II, 17 agosto 2022, n. 24836; Cass., Sez. II, 19 novembre 2019, n. 30079; Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, n. 20971; Cass., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28632; Cass., Sez. II, 15 giugno 2006, n. 13804; Cass., Sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12632; Cass., Sez. II, 1 dicembre 1993, n. 11873; Cass., Sez. II, 6 agosto 1990, n. 7899): è nota, infatti, l'assodata tesi per cui il legittimario pretermesso può essere reputato erede solo dopo il vittorioso esperimento dell'azione, per cui prima della sentenza non vi è spazio per un'accettazione da parte di costui (Cass., Sez. II, 22 agosto 2018, n. 20971; Cass., Sez. II, 3 luglio 2013, n. 16635; Cass., Sez. II, 23 dicembre 2011, n. 28632; Cass., Sez. II, 15 giugno 2006, n. 13804; Cass., Sez. II, 9 dicembre 1995, n. 12632; Cass., Sez. II, 6 agosto 1990, n. 7899; resta illustre retaggio dottrinale la tesi per cui il legittimario pretermesso sarebbe erede sin dall'apertura della successione, in quanto questi parteciperebbe alla comunione ereditaria avente ad oggetto il solo relictum, salvo poter agire in riduzione per ottenere quanto di spettanza calcolato ai sensi dell'art. 556 c.c., in tal senso, A. Cicu, Le successioni, Milano, Giuffrè, 1947, 218).

Questione consequenziale è quella del rapporto tra accettazione beneficiata ed esercizio dell'azione di simulazione: ebbene, la giurisprudenza si è spinta a ritenere che – ove si tratti di azione di simulazione esperenda in via unicamente preordinata a quella di riduzione (e tale potrebbe essere quella di simulazione relativa volta a disvelare la reale natura gratuita di una vendita, appunto, simulata) – sarebbe necessaria, ancorchè non prescritta da nessuna norma, la preventiva accettazione beneficiata dell'eredità (Cass., Sez. II, 22 febbraio 2018, n. 20971; Cass., Sez. VI, 22 giugno 2017, n. 15546; Cass., Sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18068; Cass., Sez. II, 31 agosto 2011, n. 17896; Cass., Sez. II, 23 febbraio 2011, n. 4400; Cass., Sez. II, 27 giugno 2003, n. 10262; Cass., Sez. II, 18 aprile 2003, n. 6315; Cass., Sez. II, 19 marzo 1996, n. 2294; Cass., Sez. II, 10 febbraio 1987, n. 1407; Trib. Firenze, 23 aprile 2020; App. Milano, 17 febbraio 2010; Trib. Latina, 19 dicembre 1987).

Osservazioni

La pronuncia in commento si trova a dover valutare, in particolare, l'esercizio da parte del legittimario di un'azione di simulazione verso donatari (non coeredi) volta a dimostrare la natura onerosa dei trasferimenti a loro favore. Se dal punto vista concettuale gli Ermellini non hanno dubbi nel ritenere che – trattandosi di azione propedeutica al successivo esperimento dell'azione di riduzione – occorra da parte dell'attore la preventiva accettazione beneficiata in ossequio alla regola generale di cui all'art. 564, comma 1 prima parte, c.c., più sfumata è la valutazione del di lui status di legittimario preterito. Il punto è decisivo, in quanto è solo al legittimario preterito, e non a quello semplicemente leso, che può essere accordata – secondo consolidato, e logico, orientamento del quale si è già dato conto sopra – l'esenzione dal rispetto della condizione data dall'accettazione beneficiata per poter agire in riduzione. Ecco che, allora, la Suprema Corte effettua una circoscrizione della posizione di erede pretermesso: costui non può essere solamente il soggetto escluso dalla successione per effetto di disposizioni testamentarie a favore di altri (quella che la sentenza definisce preterizione «in senso tecnico»), ma tale condizione potrebbe verificarsi anche quando – seppur aprendosi una successione legittima in seno alla quale il legittimario potrebbe in ogni caso astrattamente accettare l'eredita a costui devoluta – il patrimonio relitto sia sostanzialmente irrilevante per averne il de cuius disposto integralmente in vita (ciò in considerazione del «dato di comune esperienza secondo il quale un relictum, costituito almeno da effetti personali di modico valore appartenuti al de cuius è presente in qualsiasi successione»). La sentenza impone di «considerare che la ratio dell'art. 564 c.c., laddove prevede la previa accettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire in riduzione nei confronti dei soggetti non coeredi, è nella tutela dei legatari e donatari estranei, per i quali è necessaria la preventiva constatazione ufficiale dell'asse ereditario, che li pone in condizione di verificare l'effettività della lesione della riserva; ciò significa che non è configurabile alcuna esigenza di tutela nel caso in cui non sussista un asse ereditario da dividere, seppure un qualche relictum privo di rilievo economico esista nonostante il defunto abbia donato in vita tutte le sue sostanze». Sulla base di questo ragionamento, il Giudice d'appello ha – quindi – erroneamente escluso che la sorella fosse erede pretermessa per il solo fatto che ci fosse un attivo ereditario costituito da conto corrente avente saldo attivo di euro 30,07.

Sulla base di detto principio, il motivo di ricorso è stato accolto affinchè il Giudice del rinvio esamini nel merito l'azione di riduzione proposta dalla sorella.

La pronuncia in commento prende atto dell'inadeguatezza strutturale insita nella condizione di esercizio dell'azione di riduzione contenuta nell'art. 564, comma 1 prima parte, c.c.: se l'interesse perseguito dalla norma è quello di garantire la corretta quantificazione delle poste ereditarie, viene da sé che l'esigenza è morta sul nascere ove la massa ereditaria sia di irrilevante consistenza. Viene anche da dubitare, in più ampi termini, che l'inventario in sè – regolato da norme ormai anacronistiche per quella che è l'evoluzione della patrimonializzazione (criticamente, ad esempio: come si possono inventariare i bitcoin?) – possa assolvere alla nobile funzione riconosciutale di certificare l'attivo ereditario. Ben venga, allora, un'interpretazione dell'art. 564 c.c. che ne colga la reale essenza senza impingere in sterili esercizi procedurali.

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