Indennità per lavoro notturno e risarcimento del danno da demansionamento

28 Ottobre 2025

Se è pacifico che per diversi anni il lavoratore ha operato durante l’orario notturno, percependo la connessa indennità, qualora venga illegittimamente demansionato e, per tale ragione, inizi a eseguire la propria prestazione durante l’orario diurno, potrà chiedere anche il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita economica conseguente al mutamento del tempo del lavoro?  

In linea generale, l’indennità per lavoro notturno - così come le altre indennità correlate alle particolari modalità di svolgimento dell'attività lavorativa – deve essere corrisposta al lavoratore soltanto in presenza dei presupposti per la sua attribuzione, sicché essa non può considerarsi un elemento indefettibile della retribuzione, in modo da costituire una ulteriore voce di danno patrimoniale risarcibile in favore del dipendente che sia stato demansionato. Sebbene ciò non sia contestabile sul piano teorico, nel caso di specie non è preteribile il fatto che, pacificamente, il lavoratore ha svolto la propria prestazione durante l’orario notturno per diversi anni prima del mutamento delle mansioni, percependo la relativa indennità. Certamente quest’ultima, come già precisato, è strettamente collegata alla natura disagevole del lavoro svolto durante l’orario notturno, per cui venuta meno tale disagevolezza dovrebbe cadere anche il fondamento legittimante la pretesa del lavoratore. Tuttavia, il dipendente non mira a chiedere le differenze retributive, ma il risarcimento di un danno derivante dalla perdita economica costituita dalla mancata percezione, a far data dall’illegittima assegnazione alle mansioni inferiori, delle maggiorazioni prima introitate per il lavoro notturno. Tale danno, infatti, costituisce una conseguenza immediata e diretta del demansionamento, ossia dell’illegittimo comportamento datoriale. pertanto, sebbene il lavoratore non possa vantare un diritto a essere sempre impiegato nel turno notturno, dovrà essere valutato il fatto della precedente “ordinaria” assegnazione a tale turno come un elemento a sostegno del nesso causale tra l’inadempimento datoriale e il danno lamentato. (Cfr.: Cass., sez. lav., del 05 agosto 2025, n. 22636).

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