La natura degli emolumenti accessori percepiti dal dipendente: i recenti orientamenti della Cassazione

31 Ottobre 2025

Con le sentenze n. 24849 e n. 24854 del 9 settembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema degli elementi della retribuzione che debbano essere considerati, rispettivamente, ai fini del calcolo del TFR e della retribuzione globale di fatto utile per definire l’entità dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento.

Nel primo caso, la Suprema Corte ha confermato l’inclusione, in assenza di una chiara deroga collettiva, di somme quali il trattamento estero e i benefit riconosciuti per i periodi di lavoro all’estero nella base di calcolo del TFR. Nel secondo caso, invece, la Cassazione ha ribadito la natura non retributiva dell’indennità di trasferta, escludendola dal computo della retribuzione globale di fatto, anche se corrisposta in modo continuativo, in quanto genuinamente destinata a compensare disagi e non a remunerare la prestazione lavorativa.

Massima

Fermo il principio di onnicomprensività della retribuzione ai fini del TFR, applicabile anche ai benefit e agli emolumenti riconosciuti in ragione dei costi genericamente sostenuti dal lavoratore per periodi prolungati di distacco all’estero, resta esclusa dal computo di tale trattamento, anche in presenza di corresponsione continuativa, l’indennità di trasferta, stante la permanente funzione strettamente compensativa della stessa

Il caso

Il caso analizzato con la sentenza. n. 24849 trae origine dal licenziamento di un dirigente, distaccato per diciassette anni all'estero, che, in sede di impugnazione della decisione aziendale, chiedeva il pagamento dell'indennità supplementare, prevista dall'art. 25 del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) aziendale, e la revisione della retribuzione da considerare ai fini del calcolo del TFR, includendo voci retributive percepite in costanza di distacco quali il c.d. “trattamento estero”, il benefit alloggio, l'autovettura a uso promiscuo, il rimborso dell'incidenza fiscale estera negativa e la retribuzione variabile.

In parziale accoglimento delle doglianze del ricorrente, il giudice di primo grado condannava la società a corrispondere al dirigente un importo a titolo di differenze retributive, in relazione all'incidenza delle predette voci sul calcolo della retribuzione.

La Corte d'Appello di Torino riconosceva al dirigente il diritto all'indennità supplementare e alle differenze retributive nascenti dall'inclusione delle predette voci nel calcolo della retribuzione.

La società datrice di lavoro proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Il secondo procedimento arrivato al vaglio della Suprema Corte (Cass. civ., sez. lavoro, 9 settembre 2025, n. 24854) è stato incardinato da un lavoratore licenziato, nel 2007, per asserito superamento del periodo di comporto.

Il dipendente impugnava il recesso datoriale, sostenendo che le assenze effettuate fossero riconducibili a un infortunio sul lavoro, causato dalla violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro (art. 2087 c.c.), e che, pertanto, non dovessero essere considerate ai fini del calcolo del comporto.

Dopo un complesso iter giudiziario, la Corte d'Appello di Venezia annullava il licenziamento, ordinava la reintegra del lavoratore e condannava la società al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione.

A seguito di un primo ricorso per cassazione, la Suprema Corte accoglieva il ricorso incidentale del lavoratore, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui non aveva determinato la misura del risarcimento.

Il giudizio veniva quindi riassunto dinanzi alla Corte d'Appello in sede di rinvio, ove la società datrice di lavoro eccepiva che la somma pretesa a titolo di danno dal lavoratore fosse errata, in quanto calcolata computandovi l'indennità di trasferta, ossia un emolumento che non avrebbe natura retributiva.

La Corte d'Appello, in sede di rinvio, accoglieva la tesi della società, stabilendo che l'indennità di trasferta non dovesse essere computata nella retribuzione globale di fatto.

Il lavoratore proponeva, quindi, un nuovo ricorso per cassazione, lamentando, altresì, la violazione dell'art. 18, l. n. 300/1970 e dell'art. 1218 c.c., per l'erronea esclusione dell'indennità di trasferta dalla base di calcolo del risarcimento, pur percepita con continuità.

La questione

Nel primo caso arrivato al vaglio della Cassazione (di cui alla menzionata sentenza n. 24849/2025), la società ha affidato al proprio ricorso diversi motivi. Per quanto di interesse in questa sede, la stessa ha denunciato il mancato rilevamento della contestazione dei conteggi dell'exdirigente in relazione alla quantificazione dell'indennità supplementare, nonché un'erronea interpretazione del contratto aziendale, il quale non avrebbe consentito di includere il cosiddetto trattamento estero nella base di calcolo per il TFR. Similmente, la ricorrente ha contestato la natura retributiva riconosciuta dalle corti di merito agli ulteriori benefit ed emolumenti erogati al dirigente in connessione alla missione svolta all'estero.

Nel secondo caso oggetto della nostra analisi, invece, il lavoratore ricorrente ha lamentato l'esclusione operata dalle corti territoriali dell'indennità di trasferta dal computo della retribuzione globale di fatto ai fini del calcolo del danno da licenziamento illegittimo, senza considerare la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, che dimostrava la corresponsione continuativa di tale emolumento.

Le soluzioni giuridiche

Nel caso affrontato con decisione n. 24849/2025, la Corte di Cassazione, ha effettuato, in via preliminare, una disamina della disciplina relativa alla finzione di avveramento, ai sensi dell'art. 1359 c.c., ritenendo tale fattispecie integrata nel caso in esame, riconoscendo il diritto del dirigente di ottenere il pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 25 del contratto aziendale.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha rigettato le censure della società, ribadendo che l'art. 2120 c.c. sia ispirato al principio della onnicomprensività della retribuzione da includere nella base di calcolo del TFR che ricomprende "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese".

Il principio di onnicomprensività può essere derogato dalla contrattazione collettiva solo se la clausola derogatoria sia espressa, chiara, univoca e specifica.

Secondo la Corte, l'art. 25 del CCL aziendale non contiene una deroga espressa e chiara al principio di onnicomprensività; pertanto, in assenza di una specifica esclusione, gli emolumenti versati al dirigente in connessione con il distacco all'estero, aventi natura retributiva e non occasionale, dovevano essere inclusi nella base di calcolo del TFR.

Con riferimento, poi, ai benefit relativi all'alloggio e all'autovettura aziendale, la Suprema Corte ha confermato che gli stessi non costituissero un mero rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'azienda, ma, al contrario, fossero emolumenti erogati in via continuativa e fissa per soddisfare esigenze personali e familiari del lavoratore, assumendo, quindi, natura retributiva.

Con la sentenza n. 24854/2025, la Corte ha, invece, confermato la decisione della corte territoriale che aveva accertato che l'indennità di trasferta percepita dal dipendente era destinata a "compensare disagi legati alla trasferta", escludendone, così, la natura retributiva.

La sua esclusione dal calcolo del risarcimento, sostiene, pertanto, la Corte, è una conseguenza logicamente e giuridicamente esatta della statuizione che precede.

Correttamente la corte territoriale, prosegue la Suprema Corte, ne ha escluso il computo dalla retribuzione globale di fatto del lavoratore, poiché, a fronte della mancata prestazione lavorativa, quest'ultimo non ha patito i disagi tipici della trasferta, ai quali l'indennità era esclusivamente legata.

Il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo mira, infatti, a ristorare il lavoratore della perdita economica subita a causa della mancata percezione della retribuzione e non può, quindi, estendersi a compensare il venir meno dell'erogazione di somme destinate a coprire spese o a indennizzare disagi che, per effetto della mancata prestazione lavorativa, il dipendente non ha più sostenuto.

Osservazioni

Le due pronunce oggetto di analisi, considerate congiuntamente, contribuiscono a meglio definire gli elementi della retribuzione che debbano essere considerati ai fini del calcolo del TFR e della retribuzione globale di fatto per il calcolo dell'indennità risarcitoria.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24849/2025, ribadisce un orientamento ormai consolidato secondo cui il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall'art. 2120 c.c., può essere derogato esclusivamente da previsioni collettive chiare, univoche e specifiche. Peraltro, secondo la Suprema Corte, anche gli emolumenti erogati in via continuativa, fissa e periodica, senza giustificativi di spesa e destinati a soddisfare esigenze abitative personali e famigliari del lavoratore – e non esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro – devono essere computati ai fini del calcolo del TFR.

Di converso, con la sentenza n. 24854/2025, la Corte di legittimità con riguardo alla definizione della natura dell'indennità di trasferta, ne ha escluso la valenza retributiva, laddove la stessa sia precipuamente destinata a compensare i disagi derivanti dalla trasferta stessa. Tale impostazione trova, peraltro, riscontro nel caso di specie, attraverso le previsioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro, che escludono espressamente la computabilità dell'indennità di trasferta dalla retribuzione globale di fatto.

A parere di chi scrive, l'analisi delle due sentenze, solo apparentemente di segno avverso, consente di ricostruire un principio di fondo unitario in merito alla natura degli emolumenti riconosciuti ai lavoratori a fronte di particolari modalità di svolgimento della prestazione. In particolare, coerentemente con la giurisprudenza consolidata in materia, qualora il versamento datoriale non sia sinallagmaticamente collegato con la prestazione lavorativa e volto a compensare aggravi economici e disagi sostenuti dal lavoratore in ragione di esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro, gli emolumenti e i benefici riconosciuti sono, inevitabilmente, destinati a essere qualificati come elementi retributivi, validi anche ai fini del computo del TFR, ove privi del carattere dell'occasionalità.

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