Corte costituzionale: legittima l’esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova
30 Ottobre 2025
Lo ha stabilito la Corte costituzionale dichiarando non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all'art. 168-bis, comma 1, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del processo e la messa alla prova dell'imputato per il reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). Il giudice rimettente aveva sostenuto che tale esclusione violasse gli articoli 3 e 27 della Costituzione, determinando una disparità rispetto ad altri reati come il favoreggiamento personale, la falsa testimonianza e l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci, per cui invece la messa alla prova è consentita. Secondo il giudice rimettente, la mancata ammissione all'istituto renderebbe inoltre la pena irragionevolmente severa e percepita come ingiusta. Tuttavia, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative all'articolo 3 Cost., poiché i reati posti a confronto non sono assimilabili né per struttura né per beni giuridici tutelati, escludendo così la lesione del principio di uguaglianza. La questione relativa al favoreggiamento personale è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione. Infine, la Corte ha escluso la violazione dell'articolo 27 Cost., poiché la finalità rieducativa può essere perseguita con strumenti alternativi alla messa alla prova. |