Responsabilità di Regione e Comune per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari
30 Ottobre 2025
La vicenda portata all'attenzione della III sezione civile della Corte di cassazione è quella di una cittadina che, convenuti in giudizio la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo, ne chiedeva la condanna al risarcimento, in proprio favore, dei danni subiti dalla propria abitazione, resa instabile dall'erosione della costa. Tale erosione era dovuta, a suo dire, ad opere realizzate in mare dai titolari di alcuni stabilimenti balneari, che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso. In sede di gravame avverso la pronuncia resa del Tribunale di Lecce, la Corte d'appello condannava in solido Comune e Regione ai sensi dell'art. 2051 c.c. sul presupposto detti enti fossero rimasti nella titolarità del "potere di fatto" sul tratto di mare territoriale oggetto di concessione in favore degli stabilimenti balneari. Con il primo motivo di ricorso avverso la pronuncia della Corte d'appello, Regione e Comune contestavano quest'ultima (con argomentazioni che non pare utile riportare in questa sede), tra l'altro, nella parte in cui si affermava «che la Regione e il Comune di Porto Cesareo, "in relazione al demanio marittimo ricompreso nel loro territorio sono a pieno titolo custodi di detti beni demaniali, avendone la gestione”». La Corte ha ritenuto (oltre che inammissibile, anche) infondato il motivo, correggendo tuttavia la sentenza impugnata. Viene richiamato quanto affermato da Cass., sez. un., 2 febbraio 2017, n. 2735, ovvero che «la disciplina dettata dalla legge per i beni demaniali si estende, in quanto compatibile, anche al mare territoriale, quantunque quest'ultimo non rientri fra tali beni, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium». Dunque, afferma la Corte: «configurandosi un possesso dello specchio marino antistante ad uno stabilimento balneare in capo al relativo concessionario, non può certo sostenersi che la Regione - e il Comune - conservi(no) il "potere di fatto", e con esso la responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ., di quegli specchi d'acqua dei quali, mercè apposita concessione, sia stata attribuita al titolare di uno stabilimento balneare la possibilità di trarre "maggiori utilità" (e con essa, evidentemente, simmetriche responsabilità, in applicazione del classico brocardo "ubi commoda, eius et incommoda")». In definitiva, secondo la Corte, la responsabilità di Regione e Comune va, piuttosto, affermata ai sensi dell'art. 2043 c.c. – alla stregua dei compiti ad essi attribuiti (…) in particolare dagli artt. 70, comma 1, lett. a), e 89, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, oltre che dagli artt. 5 e 6 dalla legge regionale della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 – per omessa vigilanza sulla condotta dei concessionari degli stabilimenti balneari, in particolare in relazione al mancato rispetto delle condizioni imposte dai provvedimenti autorizzatori ad essi rilasciati. Né, d'altra parte, osta ad un tale esito la configurazione di un (ipotetico) concorso ex art. 2055 c.c. nella produzione dell'evento dannoso tra i suddetti concessionari, ex art. 2051 c.c., e gli Enti territoriali, ex art. 2043 c.c. |