La Consulta sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali

La Redazione
30 Ottobre 2025

La sentenza n. 156 della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, stat. lav., nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di un procedimento per repressione della condotta antisindacale, instaurato da un'associazione dei lavoratori cui l'azienda negava il diritto di costituire la RSA, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale decisa dalla Consulta con la sentenza in commento.

Nel caso di specie, non avendo sottoscritto il contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, né partecipato alle corrispondenti trattative, il sindacato non possedeva i requisiti stabiliti dalla norma censurata per l'esercizio di tale diritto. Il giudice evocava quindi il rischio di condotte strumentali del datore di lavoro, volte a escludere dal tavolo negoziale sindacati non graditi. Il Tribunale chiedeva quindi una pronuncia ablativa, diretta a eliminare qualunque requisito di selezione per la costituzione della RSA, o, in subordine, un'additiva, che a tale costituzione ammettesse ogni sindacato maggiormente o significativamente rappresentativo.

La Corte ha disatteso l'istanza principale, richiamando la propria giurisprudenza (v. n. 231/2013) e ricordando la partecipazione alla formazione del contratto collettivo quale criterio di legittimazione del sindacato alla costituzione delle RSA.

Tuttavia, la Corte ha riscontrato un vulnus dei principi di ragionevolezza e pluralismo, sanciti dagli articoli 3 e 39 della Costituzione, «in rapporto all'eventualità che tale criterio sia distorto in concreto per escludere dalle trattative contrattuali, e quindi dalle prerogative di agibilità sindacale, un'associazione dei lavoratori pur dotata di effettiva rappresentatività».

Nella ricerca di un parametro normativo di riconduzione a legittimità, la Corte ha «ritenuto di dover ricorrere alla nozione delle “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, punto di riferimento della legislazione degli ultimi anni in materia di relazioni sindacali».

Infine, evidenziando che trattasi di una soluzione interinale, la Corte ha espresso l'auspicio che il legislatore intervenga con un'organica revisione normativa, «capace di valorizzare l'effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori».

Fonte: "Diritto e Giustizia"

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