Sull’ammissibilità del patto aggiunto alle condizioni di separazione e divorzio
03 Novembre 2025
Massima Gli accordi a latere, raggiunti tra i coniugi, successivi all'omologazione della separazione, ovvero alla pronuncia dei provvedimenti provvisori, trovando legittimo fondamento nel principio dell'autonomia contrattuale consacrato nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi validi ed efficaci, anche in assenza dell'intervento del giudice, quando non interferiscono con l'accordo omologato, bensì ne specificano il contenuto, con disposizioni maggiormente rispondenti agli interessi ivi tutelati. La prova di siffatti accordi segue le regole dei contratti e la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere e il contenuto di una separazione omologata o della sentenza di divorzio è governata dai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti. Il caso Successivamente al giudizio di divorzio, il marito promuoveva procedimento monitorio per ottenere il rimborso delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, da lui corrisposte nel periodo successivo alla separazione per intero, comprensivo anche della quota parte spettante alla moglie. Quest'ultima agiva in opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo essere intervenuto fra le parti un accordo, sebbene non scritto, in forza del quale il marito si era impegnato a pagare integralmente il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della moglie al contributo al mantenimento personale, id est all'assegno divorzile. Il marito sosteneva l'inesistenza di siffatto accordo, che non compariva nelle condizioni del divorzio e rispetto al quale difettava la prova. Quanto al regime della prova, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2722 e ss. c.c., la confessione stragiudiziale fatta a terzi - nelle specie contenuta nei messaggi inviati ai figli - è liberamente apprezzata dal giudice, ai sensi dell'art. 2735 c.c., ma costituisce pur sempre principio di prova scritta nei termini meglio chiariti dall'art. 2724 c.c., consentendo, così, di ritenersi provato, nella specie, il patto aggiunto alle condizioni di separazione e divorzio, secondo cui il convenuto opposto avrebbe rinunciato alla rivalsa nei confronti della moglie, condebitore solidale, accollandosi interamente il mutuo per l'acquisto della casa coniugale, a fronte della contestuale rinuncia da parte della moglie opponente ad avanzare richieste economiche in suo favore. La questione Se sia ammissibile nel nostro sistema un accordo patrimoniale fra i coniugi, integrativo delle condizioni economiche previste a margine di un giudizio di separazione o divorzio, non sottoposto al vaglio del giudice ai fini dell’omologa e che preveda la rinuncia al diritto all’assegno di mantenimento da parte del coniuge. Le soluzioni giuridiche Storicamente il sistema di diritto di famiglia italiano non contempla la possibilità di riconoscere validità ad accordi prematrimoniali (prenuptial agreements in contemplation of divorce), né ad accordi predivorzili (postnuptial agreements in contemplation of divorce). In entrambi i casi, si è al cospetto di accordi in vista del fallimento dell'unione matrimoniale, non contemplati dalla legislazione interna, colpiti da nullità, secondo l'orientamento di gran lunga prevalente della giurisprudenza, in quanto diretti a condizionare la libertà dei coniugi, i quali dovrebbero restare sempre liberi di poter accedere alle tutele specifiche previste dalla legge, soprattutto nel momento della crisi del rapporto coniugale. Nel tempo, tuttavia, si è formato un fronte che ha inteso esaltare l'autonomia dei coniugi in questo settore e si è fatta strada una progressiva apertura verso la “privatizzazione” del diritto di famiglia. Sul tema si assiste a tentativi, da parte della giurisprudenza, di aprire dei varchi, nel segno del riconoscimento di maggiori spazi all'autonomia privata, distinguendosi a questo fine fra un contenuto necessario degli accordi di separazione e divorzio, afferente alle questioni che attengono ai diritti indisponibili: affidamento dei figli, regime di visita dei genitori, mantenimento dei figli, assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge (L'accordo con il quale i coniugi fissano in costanza di matrimonio il regime giuridico del futuro divorzio deve considerarsi invalido sia nella parte riguardante i figli, sia nella parte concernente l'assegno spettante ai sensi dell'art. 5 l.898/70, v. Cass. 11 agosto 1992 n. 9494); e un contenuto eventuale, afferente ai diritti disponibili, vale a dire ad ogni altra questione patrimoniale o personale fra i coniugi. La stessa Cassazione è impegnata da tempo, non senza qualche tentennamento, nel difficile compito di destreggiarsi, per contemperare l'esigenza, da un lato, di proteggere i diritti indisponibili e dall'altro, di riconoscere uno spazio all'autonomia privata all'interno del diritto di famiglia. Emblematica da ultimo l'Ordinanza del 21 luglio 2025, n. 20415, da molti salutata come viatico all'apertura verso la validità dei patti pre-matrimoniali all'interno dell'ordinamento italiano. In realtà l'apertura della giurisprudenza, se è vero che in qualche misura vi è stata, ed è la stessa Cassazione a riconoscerlo, è però assai più timida di quanto si vorrebbe declamare a gran voce. Il progressivo movimento verso la valorizzazione dell'autonomia negoziale dei coniugi nell'ambito del fallimento matrimoniale, viene riconosciuto a partire dalla sempre più ampia possibilità di regolamentare la crisi con strumenti alternativi al contenzioso giudiziario: negoziazione assistita da avvocati, domande di separazione e divorzio dinnanzi al sindaco, il ricorso cumulativo di separazione e divorzio contestuali. Inoltre, nelle sparute pronunce che aprono dei varchi, si riconosce ad esempio validità agli eventuali accordi pre-divorzio aventi, come unica funzione, quella di risolvere insorte controversie patrimoniali, senza riferimenti al futuro assetto economico conseguente all'eventuale pronuncia di divorzio (in questo senso Cass. n. 8109/2000). In seguito, la Suprema Corte ha circoscritto l'ambito di tutela pubblicistica, coincidente con il principio di indisponibilità preventiva dell'assegno di divorzio, esclusivamente nell'ambito della tutela del coniuge economicamente più debole, il solo legittimato ad esperire l'azione di nullità (Cass. 21 dicembre 2012 n. 23713). Resta fermo, tuttavia, il principio secondo il quale, nel caso di crisi coniugale, devono ritenersi nulli i patti aventi ad oggetto il complessivo futuro assetto economico della famiglia. Sono state invece ritenute valide e meritevoli di tutela, in quanto espressione dell'autonomia negoziale, le convenzioni di dare-avere sottoscritte tra i coniugi, subordinate alla crisi coniugale, quando prevedano eque condizioni e reciproche concessioni, non incidenti sui diritti indisponibili. Osservazioni Alla luce della ricognizione dei principi appena effettuata, emerge come nel caso in esame la rinuncia a far valere il diritto all’assegno divorzile difficilmente può essere fatta rientrare fra i diritti disponibili. Più che su disposizioni maggiormente rispondenti con gli interessi tutelati, il limite della validità sembra corrispondere alla tutela del soggetto beneficiario dell’assegno di mantenimento. Nella fattispecie in esame, il collegio calabrese ha ritenuto che la rinuncia a far valere il diritto all’assegno divorzile fosse bilanciata, per la parte debole del rapporto, dai vantaggi conseguiti attraverso i versamenti dei ratei del mutuo sulla casa. Per conseguire l’effetto del riconoscimento di una tale pattuizione, il tribunale arriva a ritenere esistente il patto, sebbene non trasposto in un documento scritto, né nelle condizioni del divorzio. Si tratterebbe quindi di un patto con il quale i coniugi avrebbero concordato che il marito continuasse a corrispondere per intero le rate del mutuo contratto sulla casa già coniugale, a fronte della rinuncia della moglie a far valere il suo diritto al mantenimento per sé. Siffatto accordo, non essendovi prova scritta, se non parziale, quale quella desumibile dai messaggi scambiati sul telefono con i figli, che costituirebbero solo un principio di prova scritta e altresì una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, liberamente apprezzabile, renderebbe ammissibile la prova per testimoni, ritenendosi che la moglie si sarebbe trovata nella impossibilità morale, vertendosi in tema di rapporti affettivi, di procurarsi la prova scritta. Risulta pertanto decisiva la prova testimoniale da parte dei figli della coppia, i quali peraltro dichiarano anche che il padre si era detto impossibilitato a mantenerli negli studi, proprio in quanto gravato in via esclusiva del mutuo. Per il tribunale tanto basta per ritenere provato il patto interno fra i condebitori, da intendersi aggiunto alle condizioni di separazione e divorzio, in virtù del quale il marito si è accollato il debito per intero, a fronte della contestuale rinuncia da parte della moglie ad avanzare richieste economiche a suo favore. |