Obbligo di repêchage e bilanciamento degli interessi in caso di assistenza a un familiare disabile

31 Ottobre 2025

Se il lavoratore, cui posizione lavorativa è stata soppressa, avendo la necessità di mantenere l’orario osservato per assistere il familiare disabile (per il quale gode dei permessi di cui alla l. n. 104/1992), ha rifiutato la ricollocazione proposta dal datore, in quanto determinante il mutamento dell’orario di lavoro, ed ha chiesto una diversa soluzione, anche mediante un demansionamento,  con conservazione dell’orario precedentemente osservato, può ritenersi comunque soddisfatto l’obbligo di repêchage in ragione della iniziale proposta avanzata dalla parte datoriale?

Con riferimento al licenziamento per g.m.o. si rammenta che l'onere datoriale di tentare il reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, sebbene non costituisca un requisito espresso a livello normativo, è stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità partendo dalla tutela costituzionale del lavoro (artt. 4,35 e 41,2 comma Cost.), oltre che dalla necessità di ovviare al rischio di scelte datoriali pretestuose. Pertanto, la giustificazione del licenziamento in questa ipotesi deve essere integrata dall'impossibilità di reimpiegare il dipendente interessato. Il datore, nel tentativo di ricollocazione, tenuto conto della organizzazione aziendale, può prospettare anche il demansionamento, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore. Tanto premesso, quando il dipendente fruisca dei permessi di cui alla l. n. 104/1992, il controllo sull'adempimento dell'obbligo di repêchage deve essere effettuato in modo particolarmente pregnante, tenuto conto del bilanciamento di interessi sotteso alla disciplina di sostegno degli invalidi, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le esigenze tecniche, organizzative e produttive addotte dal datore non risultino effettive e, comunque, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte. Nel caso di specie si discute di un licenziamento per soppressione del posto di lavoro. Il datore ha proposto uno spostamento ad altre mansioni con orario differente, ma tale proposta è stata rifiutata dal lavoratore per ragioni legate all'assistenza del familiare disabile. Il dipendente, tuttavia, al fine di mantenere il posto di lavoro e l'orario precedentemente osservato, si è offerto di svolgere anche mansioni inferiori. Proprio tale prospettazione del lavoratore comporta la necessità per la parte datoriale di esplorare la possibilità di una ricollocazione differente e, quindi, di valutare un'ulteriore alternativa al licenziamento, pena la violazione dell' obbligo di repêchage (Cfr.: Cass., sez. lav., 03 luglio 2025, n. 18063).

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