Rito familiare: legittimo il termine per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto
04 Novembre 2025
Massima Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 c.p.c., sollevate in riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui la norma prevede, al comma 1, che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti. Il caso Tizia proponeva ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al fine di ottenere una modifica delle condizioni di separazione. Nel costituirsi in giudizio Caio proponeva in via riconvenzionale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tizia eccepiva l'inammissibilità di tale domanda riconvenzionale in quanto estranea al petitum e alla causa petendi del giudizio principale e, al contempo, deduceva dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17 c.p.c. Il Tribunale di Genova sollevava, in riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. nella parte in cui prevede che l'attore debba, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova, produrre documenti e formulare le istanze di prova, mediante il deposito di una memoria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti. Ad avviso del giudice rimettente il d.lgs. n. 149/2022 avrebbe introdotto, con l'art. 473-bis.17 c.p.c., un termine troppo breve per consentire all'attore di proporre domande ed eccezioni che traggono origine dalle difese del convenuto. In particolare, con riferimento al caso sottoposto al suo esame, il rimettente rilevava come, a fronte della domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto, l'attrice avesse avuto un termine troppo limitato «per formulare domanda di assegno divorzile che, come noto, si fonda su presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione implicando una ricostruzione delle scelte compiute dalle parti nel corso della vita matrimoniale, spesso di lunga durata, con conseguente necessità di formulare le relative istanze di prova». Ciò determinerebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., nonché una violazione della parità delle armi e, in generale, dei principi del giusto processo, recati dall'art. 111 Cost. Il Giudice rimettente rilevava una violazione anche del principio di eguaglianza, ai sensi dell'art. 3 Cost., «dal momento che situazioni uguali ottengono un trattamento giuridico differente». Nello specifico, poneva a raffronto la disciplina dei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie con altri giudizi previsti dal codice di rito, alcuni dei quali parimenti riformati dal d.lgs. n. 149/2022. La questione La questione esaminata dalla Corte costituzionale afferisce alla legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,24 e 111 della Costituzione, del termine concesso dall'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. all'attore per reagire alle eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto. Le soluzioni giuridiche La Corte costituzionale nella pronuncia in commento ha in primo luogo rimarcato che, nell'ambito della materia processuale, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Tale limite ad avviso dei Giudici non risulta superato dalla disciplina del nuovo rito unitario famiglia che – nella prospettiva di un processo improntato, in generale, a concentrazione e speditezza – prevede un termine che non può essere inferiore a dieci giorni per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto, termine che seppur breve non eccede il margine della manifesta irragionevolezza in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa. Viene, invero, sottolineato che nel rito famiglia la parte attrice è ben in grado di prevedere il tipo di reazione che può scaturire dalla propria domanda e che può tradursi nella proposizione di una eccezione o di una domanda riconvenzionale: le difese del convenuto, infatti, devono presentare un collegamento oggettivo con la domanda principale e sono nel caso di specie per legge circoscritte ex ante dalla tipologia di rapporti cui esso si applica. In particolare, a fronte di una domanda concernente la separazione fra coniugi, con la quale si chieda una modifica delle condizioni patrimoniali relative al mantenimento dei figli, non può ritenersi inaspettata una domanda riconvenzionale riguardante lo scioglimento del rapporto atteso che il legislatore della novella ha espressamente disciplinato l'ipotesi del cumulo tra domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Consulta ha, inoltre, ritenuto che l'art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c. non viola il principio della parità delle armi in quanto, da un lato, ad entrambe le parti sono attribuiti gli stessi strumenti di tutela nonché i medesimi poteri istruttori e, dall'altro, il diverso termine assegnato all'attore e al convenuto per difendersi dalle eccezioni e dalle domande della controparte dipende dalla loro diversa posizione processuale. Ciò in quanto mentre il convenuto è tendenzialmente colto di sorpresa dall'iniziativa di chi introduce il giudizio, l'attore gode di maggiore capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte dalle quali sia chiamato a difendersi, tanto più nell'ambito di un rito che ha un perimetro contenutistico alquanto limitato. La Corte Costituzionale ha, altresì, ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altri riti del processo civile (rito ordinario, rito semplificato di cognizione, rito lavoro) per mancanza di omogeneità rispetto al rito unitario famiglia. Osservazioni Appare importante rimarcare che nella pronuncia in commento la Consulta, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 473-bis, comma 1, c.p.c., ha sottolineato che il legislatore ha modulato l'ambito applicativo della norma sulla base degli interessi coinvolti, prevedendo all'art. 473-bis.19, comma 1, c.p.c. che le decadenze stabilite da varie disposizioni, compreso l'art. 473-bis.17, «operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili». Inoltre, lo stesso art. 473-bis.19, al secondo comma, prevede espressamente che le «parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori». È stato, dunque, lo stesso legislatore ad aver avvertito l'esigenza, in questa peculiare materia, di una disciplina più elastica, che contribuisce a evidenziare il carattere non manifestamente irragionevole del punto di equilibrio individuato dalla norma censurata. La scelta adottata nel bilanciare le istanze di celerità con le esigenze di difesa, anche in relazione al tipo di interessi implicati, induce ad avviso della Corte ad escludere che il termine di dieci giorni assegnato all'attore per reagire alle eccezioni e domande riconvenzionali del convenuto possa rendere l'esercizio del diritto di difesa impossibile o eccessivamente difficoltoso. La Corte costituzionale ha inoltre rimarcato che, ove dovessero ricorrere situazioni eccezionali non imputabili alla parte, vi sarebbe in ogni caso spazio per l'applicazione della previsione generale di cui all'art. 153, comma 2, c.p.c., secondo cui «la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini». L'art. 153, comma 2, c.p.c. rappresenta difatti una norma di chiusura del sistema e, nel raccordo con l' art. 473-bis.17, comma 1, c.p.c., allontana ulteriormente il timore di possibili violazioni del diritto di difesa. Com'è noto, la rimessione in termini fa venir meno la decadenza dal potere di compiere l'atto che lo spirare del termine aveva determinato venendo la parte reintegrata nel potere di compiere l'atto dal quale essa era decaduta, producendo lo stesso effetto, peraltro, ove occorra, nei confronti della controparte. Attraverso la rimessione in termini si riapre, pertanto, uno spazio per l'esercizio dei poteri restituiti ad una parte, nonché di quelli simmetricamente spettanti alla controparte (nel caso di specie quelli di cui al comma secondo dell'art. 473-bis.17 c.p.c.). Riferimenti C. Filauro, Cumulo di domande nei giudizi di famiglia e compatibilità dei termini processuali del nuovo rito con il diritto di difesa, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 25 novembre 2024. |