Diversa quantificazione della domanda risarcitoria in corso di causa: possibilità e limiti
06 Novembre 2025
Massima In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria, originariamente azionata, è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui deve aver luogo: a) nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.; b) nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi ex art. 321 c.p.c. inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa; c) nel caso in cui (nel procedimento davanti al tribunale ovvero in quello davanti al giudice di pace) sia conseguente all'espletamento di attività istruttoria, immediatamente dopo l'espletamento di detta attività. Il caso Nel 2016 Tizio conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Barra (NA), Caio e l'assicurazione Alfa, affinché il primo fosse dichiarato unico ed esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in data 7 luglio 2016 e la seconda condannata, ex art. 149 del d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento, in suo favore, dei danni alla persona subiti in conseguenza del sinistro medesimo ed al pagamento delle relative spese di giudizio. Restavano contumaci i convenuti. La domanda veniva proposta inizialmente entro lo scaglione di valore di € 5.200,00, ma, all'udienza del 15 ottobre 2019, in sede di precisazione delle conclusioni, veniva modificata sotto il profilo economico, elevandone l'attore il valore all'esito delle risultanze della CTU svoltasi in corso di causa. Il Giudice di Pace di Barra, con la sentenza n. 3687/2020, in accoglimento della domanda proposta da Tizio, dichiarava Caio unico responsabile civile del sinistro e condannava la compagnia assicurativa Alfa al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni alla persona, della somma di € 5.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ritenendo la domanda proposta entro i predetti limiti di valore. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello Tizio, articolando un unico motivo, con il quale veniva dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Giudice di primo grado ritenuto che il valore economico della domanda non potesse essere modificato all'udienza di precisazione delle conclusioni, malgrado i parametri della CTU espletata inducessero obbligatoriamente a tanto e malgrado fosse stato correttamente integrato ai fini fiscali il contributo unificato originariamente versato in conseguenza della maggiore richiesta operata. Il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello, con sentenza n. 11425/2023, rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata. Avverso la decisione del giudice di appello proponeva ricorso per Cassazione Tizio. La questione In particolare, con l'unico motivo articolato, il ricorrente denunciava «violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3» avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto, a suo avviso, che l'accoglimento della richiesta di condanna al maggiore importo indicato solo all'udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe determinato violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ciò in quanto, secondo la prospettazione del ricorrente, doveva considerarsi possibile modificare la domanda introduttiva del giudizio, anche con aumento della somma richiesta a titolo di risarcimento danni, tutte le volte in cui la modifica non avesse avuto il suo fondamento in fatti diversi da quelli inizialmente contestati alla controparte e avesse costituito una semplice correzione rispetto alla pretesa iniziale. Le soluzioni giuridiche Il ricorso era giudicato infondato, ma sulla basa di motivazioni diverse da quelle fatte proprie dai giudici di merito. Osserva, infatti, la Corte che, coerentemente ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi consentita in corso di causa la modifica della domanda in punto di petitum e causa petendi , a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. un., sent., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2024, n. 23975; Cass. civ., sez. III, sent., 2 novembre 2023, n. 30455), così come non costituisce domanda nuova la diversa quantificazione o specificazione della pretesa in corso di causa, fermi i suoi fatti costitutivi (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. II, sent., 19 aprile 2010, n. 9266). Si è affermato, inoltre (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., sez. III, ord., 16 maggio 2024, n. 13622) che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU ben possono essere utilizzate per una diversa quantificazione del danno dedotto in giudizio, purché la modifica sia fatta per giustificare il petitum richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso (dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti o la voce di danno lamentata). La modifica, tuttavia, anche ove consentita nei limiti anzidetti, deve avvenire nel rispetto delle preclusioni stabilite dal codice di rito e, quindi, all'udienza ex art. 320 c.p.c. (e comunque prima che il giudice inviti a precisare le conclusioni) nel processo dinanzi al giudice di pace, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (o, oggi, exart. 171-ter c.p.c.) per il processo dinanzi al Tribunale. Ove, inoltre, la modifica consegua allo svolgimento di attività istruttoria, essa deve avere luogo immediatamente dopo l'espletamento di detta attività e sempre che la stessa sia funzionale alla quantificazione di un petitum già azionato (è legittima, ad esempio, l'invocazione della CTU per la quantificazione delle voci di danno già specificamente dedotte in una causa risarcitoria). Poiché, quindi, nella vicenda di specie il ricorrente solo dopo che il giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa (secondo l'art. 321 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente) aveva modificato la propria domanda ampliando il petitum in punto di quantum debeatur in conformità alle risultanze della CTU, la modifica doveva ritenersi intempestiva e, quindi, inammissibile. Da qui il rigetto del ricorso. Osservazioni Ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (nel rito antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, ancora applicabile alle controversie introdotte antecedentemente al 28 febbraio 2023) all'udienza di prima comparizione e trattazione, ovvero con la prima memoria di cui al comma 6 della citata norma, è consentito alle parti «precisare e modificare le domande già proposte». Analoga facoltà è riconosciuta dall'art. 171-ter c.p.c. (applicabile ai processi soggetti al c.d. rito Cartabia), con la prima memoria integrativa regolata dalla medesima disposizione normativa. Il tema dell'emendatio libelli e dei suoi limiti è stato oggetto di particolare attenzione nell'ambito della giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni. A partire, infatti, da Cass. civ., sez. un., sent., 15 giugno 2015, n. 12310 si è consolidato l'orientamento per cui la modificazione della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. (e oggi dall'art. 171-terdel codice di rito) può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purché la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di condotta processuale che non determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte né l'allungamento dei tempi processuali. Si è, quindi, ammessa la modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo (Cass., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12310 cit.); la modifica della domanda di adempimento contrattuale in quella di indennizzo per ingiustificato arricchimento (Cass. civ., sez. un., sent., 13 settembre 2018, n. 22404); la modifica della domanda domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione sine titulo, a seguito dell'eccezione di nullità del contratto da parte del convenuto (Cass. civ., sez. III, ord., 14 febbraio 2019, n. 4322). Anche in punto di quantificazione della pretesa si è ammessa la modifica degli importi originariamente richiesti in corso di causa con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., purché rimanga immutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio e non sia provocata alcuna compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi del processo (Cass. civ., sez. VI-II, ord., 30 settembre 2020, n. 20898). La vicenda all'esame della Suprema Corte nella pronuncia in commento riguarda il caso in cui l'esigenza di diversa quantificazione della domanda (evidentemente in senso favorevole all'attore, dovendosi ritenere sempre consentita, anche negli scritti conclusivi, la rinuncia a tutta o parte della domanda: Cass. civ., sez. un., sent., 7 febbraio 2024, n. 3453) sopravvenga all'esito di attività istruttoria, nel caso di specie la CTU disposta in corso di causa. Anche rispetto a tale eventualità si è ammessa, quindi, la possibilità di modifica della domanda, purché fatta tempestivamente e, cioè, subito dopo la conclusione dell'attività istruttoria che la giustifica. Trattasi, tuttavia, di principio destinato comunque a confrontarsi con il disposto dell'art. 112 c.p.c., in forza del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre il limite di essa (c.d. corrispondenza tra chiesto e pronunciato). E' da ritenere, quindi, che una maggiore quantificazione della pretesa risarcitoria rispetto all'atto introduttivo sia consentita, comunque, in presenza nelle conclusioni di una clausola di salvezza, con l'uso di espressioni tipo la "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o formule analoghe, che, come chiarito dalla stessa Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 15 novembre 2024, n. 29537) non costituiscono una clausola di stile ove vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi. In presenza, invece, di una specifica quantificazione della domanda risarcitoria, manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, senza alcuna formula di salvaguardia, deve escludersi la possibilità di ampliamento in corso di causa, pena la violazione della disciplina di cui all'art. 112 c.p.c. Riferimenti Sul tema dell'emendatio libelli: Cass. civ., sez. un., sent., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. civ., sez. un., sent., 13 settembre 2018, n. 22404; Cass. civ., sez. III, ord., 14 febbraio 2019, n. 4322. Sulla possibilità di modifica del quantum della pretesa si veda: Cass. civ., sez. VI-II, ord., 30 settembre 2020, n. 20898. |