Il ricorso infondato redatto con intelligenza artificiale e la condanna per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
22 Ottobre 2025
Massima La parte che agisce in giudizio con mala fede o, quantomeno, con colpa grave, proponendo un'opposizione manifestamente infondata redatta “con il supporto dell'intelligenza artificiale”, consistente in citazioni normative e giurisprudenziali astratte e prive di allegazioni concretamente riferibili alla fattispecie oggetto del giudizio, è passibile di condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. Il caso La Sezione lavoro del Tribunale di Torino ha rigettato un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendolo manifestamente infondato, poiché le domande dell’opponente erano sorrette da allegazioni giudicate fallaci e inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio. Nella motivazione, e in particolare al punto 5 dedicato alla condanna per lite temeraria, il giudice ha rilevato che la parte ricorrente aveva agito «con mala fede o, quantomeno, con colpa grave». Tale giudizio è stato fondato non soltanto sulla scelta di proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo che, alla luce delle risultanze processuali, appariva non contestabile sotto il profilo fattuale, ma anche sul deposito di un ricorso redatto «con il supporto dell’intelligenza artificiale». Quest’ultimo è stato definito dal giudice «un coacervo di citazioni normative e giurisprudenziali astratte» e «in larga parte» prive di un collegamento con la fattispecie concreta sottoposta al suo esame. La questione La controversia aveva ad oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo proposta da una ricorrente che si dichiarava «non debitrice» delle somme pretese da più creditori. Nel ricorso, la ricorrente contestava: (i) la decadenza dal potere impositivo; (ii) l'incompetenza territoriale; (iii) l'inesistenza dei titoli per vizi della sottoscrizione; (iv) la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi; (v) l'omessa notifica degli avvisi di addebito; (vi) l'intervenuto silenzio-assenso ex art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012; (vii) la prescrizione dei crediti. I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso sotto diversi profili. In primo luogo, (i) hanno dedotto di avere correttamente notificato ciascuno degli avvisi di addebito oggetto di contestazione, eccependo pertanto l'inammissibilità delle relative doglianze in quanto proposte oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica; (ii) hanno contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che la stessa fosse stata interrotta; (iii) hanno sottolineato la fondatezza delle loro pretese, osservando che i crediti erano già stati oggetto di precedenti intimazioni regolarmente notificate e non impugnate, con conseguente consolidamento della pretesa creditoria. Infine, uno dei convenuti (iv) ha evidenziato la corretta indicazione del criterio di calcolo degli interessi all'interno della comunicazione impugnata, nonché la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento. Le soluzioni giuridiche Il giudice di prime cure ha rigettato integralmente il ricorso per i motivi che seguono. Innanzitutto, ha ritenuto inammissibili tutte le doglianze relative al merito della pretesa creditoria sottesa agli avvisi di addebito e alla loro validità formale, in quanto proposte oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica, previsto a pena di decadenza dall'art. 34, d.lgs. n. 46 del 1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30, d.lgs. n. 78 del 2010. Parte ricorrente, osserva il giudice torinese, non aveva mai specificamente contestato tale rilievo, né in ricorso né in udienza, mentre dagli atti risultava che le notifiche erano state regolarmente eseguite, tramite PEC o raccomandata, come dimostrato dalle ricevute prodotte dai convenuti, mai contestate. Inoltre, come dedotto da uno dei convenuti, tutti gli avvisi di addebito erano già stati oggetto di precedenti comunicazioni e intimazioni di pagamento, regolarmente notificate via PEC alla ricorrente, la quale non aveva dedotto di averle impugnate. Tali intimazioni, al pari delle altre comunicazioni, costituivano atti interruttivi della prescrizione, che non risultava maturata con riguardo ad alcuno dei crediti oggetto del ricorso, né prima né dopo la formazione dei rispettivi titoli. Il giudice torinese aggiunge che, quand'anche si volesse escludere la ricezione di tali notifiche da parte della ricorrente, dovrebbe comunque ritenersi che la stessa fosse nelle condizioni di far valere l'eventuale opposizione recuperatoria impugnando il primo atto della procedura esecutiva notificatole. Non avendolo fatto, la ricorrente risulta definitivamente decaduta dalla possibilità di sollevare tali eccezioni in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, essa è stata rigettata in quanto formulata in via del tutto «generica e senza alcuna connessione con gli atti oggetto del ricorso o con la situazione della ricorrente». L'eccezione di mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi è stata parimenti rigettata, poiché tale criterio è legislativamente predeterminato dall'art. 30, d.P.R. n. 602 del 1973, che rinvia al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Finanze. Infine, anche l'eccezione di nullità della pretesa tributaria per formazione del silenzio-assenso ex art. 1, commi 537-540, legge n. 228 del 2012, è stata ritenuta infondata: uno dei convenuti aveva infatti prodotto la comunicazione con cui era stata rigettata l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente. Su tale punto la ricorrente nulla aveva replicato, sicché nessun silenzio-assenso poteva dirsi formato. Accertata l'assoluta inconsistenza delle difese, il giudice torinese ha integralmente rigettato le domande della ricorrente, dichiarando assorbite le ulteriori questioni dedotte dalle parti resistenti. All'esito, il Tribunale ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite ai convenuti e, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al versamento di una somma in favore di ciascuna parte convenuta, nonché – ai sensi del quarto comma – al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Secondo il giudice, la parte aveva infatti agito «con mala fede o, quantomeno, con colpa grave», opponendosi ad avvisi di addebito regolarmente notificati, già oggetto di plurimi atti di esecuzione parimenti notificati, e presentando un ricorso redatto «con il supporto dell'intelligenza artificiale», costituito un complesso eterogeneo di richiami normativi e giurisprudenziali di carattere astratto, privo di un impianto argomentativo coerente e, per larga parte, non pertinente, non sorretto da allegazioni specificamente riferibili alla concreta vicenda processuale. Osservazioni La motivazione e il dispositivo della sentenza in commento si prestano ad apprezzamento sotto molteplici profili. Anzitutto, essa costituisce la prima pronuncia in Italia che condanna la parte soccombente, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per avere introdotto un atto giudiziario redatto con il supporto dell'intelligenza artificiale. Il ricorso appariva infatti caratterizzato da allegazioni non soltanto infondate, ma del tutto pretestuose e prive di effettiva pertinenza rispetto alla fattispecie, tali da integrare i presupposti della lite temeraria. Si tratta, dunque, di un precedente che segna un punto di svolta in quanto pone per la prima volta una (attesa) questione che certamente sarà affrontata più e più volte in futuro. In un caso differente – ma anch'esso riconducibile a un utilizzo non accorto dell'intelligenza artificiale – il Tribunale di Firenze, con ordinanza, aveva escluso la condanna per responsabilità processuale aggravata. In quell'occasione, infatti, il giudice ritenne di non irrogare la sanzione, atteso che il difensore, pur avendo sottoscritto il ricorso, si era giustificato addebitando la responsabilità a un collaboratore di studio, il quale aveva inserito nell'atto una sentenza inesistente, suggerita da un sistema di IA generativa. Tale condotta, secondo il Tribunale, non aveva inciso sulla decisione giudiziale, né alterato in misura significativa il regolare svolgimento del processo, con conseguente esclusione della responsabilità aggravata. Il rilievo della decisione torinese risiede, tuttavia, anche nella metodologia seguita dal giudice: nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, egli non si è limitato a sanzionare la parte per aver depositato un ricorso non frutto di elaborazione professionale, bensì generato da un software di intelligenza artificiale; ha altresì proceduto a un esame puntuale delle censure, sia sotto il profilo processuale sia sotto quello sostanziale, per poi dichiararle manifestamente infondate. La motivazione chiarisce come le difese della ricorrente fossero integralmente prive di consistenza, con conseguente rigetto delle domande e assorbimento delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti. La circostanza che il ricorso fosse stato predisposto mediante strumenti di intelligenza artificiale si desume dalla motivazione della sentenza, nella quale il giudice si riferisce a un ricorso redatto “col supporto dell'intelligenza artificiale”, descrivendolo come un insieme disordinato di citazioni normative e giurisprudenziali astratte, prive di coerenza logica e in larga parte inconferenti, non accompagnate da concreti riferimenti alla vicenda processuale. Non è chiaro peraltro in base a quali elementi il giudice abbia potuto dare per certo l'impiego dello strumento tecnologico. La condanna per lite temeraria lascia peraltro intendere che, anche qualora il ricorso – pur sempre manifestamente infondato – non fosse stato redatto con il supporto dell'intelligenza artificiale, la decisione del giudice, unitamente alla documentazione prodotta dai convenuti, non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di evitare la condanna, che sarebbe ugualmente derivata dalla natura totalmente infondata delle doglianze e dall'inconferenza dei principi, delle norme e dei precedenti giurisprudenziali richiamati rispetto ai fatti sottoposti a giudizio. La responsabilità processuale aggravata non discende dall'impiego in sé dell'intelligenza artificiale, bensì dall'aver agito in giudizio con «mala fede o colpa grave», proponendo doglianze manifestamente infondate, se non addirittura pretestuose – come quelle relative all'incompetenza territoriale o al calcolo degli interessi – in conseguenza del mancato vaglio critico di quanto elaborato dagli strumenti di IA. Il difensore, infatti, omettendo ogni verifica sulla correttezza delle allegazioni e sulla pertinenza delle argomentazioni prodotte dall'IA, ne ha nondimeno assunto la paternità professionale, con conseguenze pregiudizievoli per la parte assistita. La vicenda solleva, in via indiretta, anche il tema della responsabilità professionale dell'avvocato nei confronti del cliente. L'affidamento negligente a uno strumento di intelligenza artificiale, senza le opportune verifiche, può dar luogo a responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., parametrata alla diligenza professionale media di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., nonché a responsabilità per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c. Rilevano, altresì, le disposizioni della legge professionale forense e del Codice deontologico forense. In particolare, si richiama l'art. 26, che vieta all'avvocato di porre in essere attività pregiudizievoli per il cliente per negligenza o imperizia, nonché l'art. 35, che disciplina il dovere di corretta informazione nei confronti della parte assistita, imponendo al difensore di garantire trasparenza sulla propria attività professionale, «quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse». Non può escludersi che, in futuro, simili condotte possano incidere anche sul piano assicurativo, sollevando interrogativi circa l'operatività delle polizze di responsabilità civile professionale. La pronuncia del Tribunale di Torino, in definitiva, costituisce un monito non tanto nei confronti dell'intelligenza artificiale in sé, quanto piuttosto verso i professionisti del diritto che ne facciano un uso superficiale e acritico. La responsabilità – come emerge dalla condanna per lite temeraria – resta, infatti, sempre e soltanto in capo all'essere umano che, agendo in giudizio, come nel caso di specie, depositi un atto giudiziario senza aver svolto quella imprescindibile attività di vaglio critico e di verifica delle fonti che rappresenta l'essenza stessa della funzione difensiva. Postilla: verso una prassi applicativa? A pochi giorni di distanza dall'annotata pronuncia, il 23 settembre, è stata pubblicata una sentenza della Sezione lavoro del Tribunale di Latina. In tale occasione il giudice, rigettando per manifesta infondatezza un ricorso volto all'accertamento negativo di un credito contributivo portato da un avviso di addebito dell'INPS, ha condannato la parte per responsabilità aggravata. La decisione è stata motivata con riferimento alla scarsa qualità del ricorso, predisposto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e caratterizzato, anche in questo caso, da un insieme disordinato di citazioni normative e giurisprudenziali inconferenti, ritenute indice di mala fede e di negligenza – da ricondurre in primo luogo al difensore – e tali da giustificare la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. Non è questa la sede per soffermarsi analiticamente sulla decisione, ma va segnalato come il giudice di Latina abbia espressamente affermato che il ricorso «risulta evidentemente redatto con strumenti di intelligenza artificiale», desumendolo dalla scarsa qualità degli scritti difensivi e dalla totale mancanza di pertinenza e rilevanza delle argomentazioni. Analogamente alla sentenza torinese, neppure qui il lettore della sentenza ha conferma oggettiva dell'effettivo impiego dell'IA: si tratta, piuttosto, di una supposizione del giudice, fondata sulla manifesta inadeguatezza dell'atto e sulla sua estraneità rispetto al caso concreto. Ciò pone una questione nuova e delicata: la condanna per lite temeraria deve ricollegarsi all'uso dell'intelligenza artificiale o, più semplicemente, alla scarsa qualità e alla manifesta infondatezza degli atti difensivi? Si tratta di un profilo che, fino a tempi recenti, raramente veniva sanzionato, ma che sembra oggi emergere come prassi dei tribunali, come dimostrano le decisioni torinese e pontina, pur in assenza di una certezza assoluta circa il reale ricorso all'IA. Non va dimenticato, infatti, che solo il sistema stesso potrebbe confermare se uno scritto sia frutto dell'ingegno umano o meno, e che le cosiddette “allucinazioni” dell'IA non sono in realtà così dissimili da quelle che, talvolta, si rinvengono anche negli atti difensivi tradizionali, quando contengano riferimenti inventati o argomentazioni di scarsa qualità. |