A quali procedimenti si applicano le disposizioni sull'appello del rito unitario famiglia?
10 Novembre 2025
Massima Le disposizioni sull'appello del rito unico di famiglia sono applicabili soltanto avverso i provvedimenti di primo grado emessi all'esito della trattazione con le norme della riforma, poiché manca nell'art. 35, d.lgs. n. 149/2022 un richiamo espresso alla Sezione II del Capo II del Titolo IV-bis (artt. 473-bis.30 ss.) Il caso Il Tribunale dichiarava la separazione di Tizia e Caio, respingendo la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e accogliendo la richiesta di mantenimento dalla medesima formulata. Tizia proponeva appello avverso la pronuncia in punto quantificazione dell'assegno di mantenimento, Caio si costituiva contestando in via incidentale l'insussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno di mantenimento in favore dell'appellante, quantomeno nella misura stabilita in primo grado. La Corte di appello accoglieva il gravame riconoscendo in favore dell'appellante un assegno di mantenimento di misura maggiore rispetto a quanto previsto nella pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di secondo grado evidenziavano che la richiesta di parte appellata di fissazione di nuova udienza rispetto a quella indicata con decreto presidenziale per il mancato rispetto del termine a comparire di novanta giorni previsto dall'art. 473-bis.31 c.p.c. muoveva da una prospettiva scorretta, dovendosi rilevare che la disciplina dell'appello in materia di separazione personale dei coniugi, così come introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, secondo il disposto dell'art. 35, comma 1, del medesimo testo normativo, trovava applicazione ai procedimenti istaurati successivamente al 30 giugno 2023, dovendo applicarsi di converso le disposizioni previgenti a tutti i procedimenti pendenti alla data rammentata, come nel caso di specie, essendo stato il giudizio di prime cure, concluso con la sentenza gravata, introdotto nel corso del 2022. Ritenevano pertanto che la disciplina dell'appello incidentale in materia non poteva individuarsi negli artt. 473-bis.32 e 343 c.p.c., trovando rilevanza nel presente giudizio di impugnazione il rito camerale, sostanzialmente deformalizzato, e dovendo l'appellato costituirsi entro i termini disposti con il decreto presidenziale di fissazione udienza e, dunque, entro tale termine dovendo essere proposta l'impugnazione incidentale. Non vi era pertanto alcuna necessità, di differire l'udienza, né al fine di consentire la proposizione tempestiva dell'appello incidentale, né al fine di permettere all'appellante di approntare sull'impugnazione incidentale le proprie difese. Caio proponeva ricorso in Cassazione deducendo, tra l'altro, il possibile errore di diritto ex 360 c.p.c. n. 4 e la potenziale nullità della sentenza o del procedimento per la violazione di norme processuali diverse da quelle relative alla giurisdizione e alla competenza, la possibile violazione o falsa applicazione di norme di diritto; l'eventuale omesso rispetto dei termini a comparire in secondo grado; la possibile violazione del diritto alla difesa per essere incorsa la Corte di appello in un errore in procedendo insanabile applicando la vecchia normativa. La questione La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla individuazione dei procedimenti di impugnazione soggetti alla disciplina dell'appello del rito unico di famiglia introdotto dal d.lgs. n. 149/2022. Le soluzioni giuridiche I giudici di legittimità hanno osservato che l'art. 35, d.lgs. n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia) prevede al comma IV che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283,434,436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". Tale chiara previsione comporta che le nuove norme in tema di appello entrano immediatamente in vigore - per l'appello del processo ordinario di cognizione e per l'appello in materia di lavoro, oltre provvedimenti in tema di esecuzione provvisoria - e si applicano a tutte le controversie instaurate, in fase di gravame, dopo il 28 febbraio 2023. Di contro, manca un espresso richiamo alla Sezione II del Capo II del Titolo IV-bis (artt. 473-bis.30 ss. c.p.c.), sicché - in assenza di specifiche previsioni - deve valere quanto previsto dal medesimo art. 35 per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ovvero, il richiamo alla disciplina previgente, che è quella da applicarsi a tutti i processi familiari che, a quella data, siano già pendenti. La S.C. ha sottolineato che una tale interpretazione appare coerente con il dato letterale e consente di applicare le disposizioni sull'appello del rito unico di famiglia soltanto avverso i provvedimenti di primo grado emessi all'esito della trattazione con le norme della riforma. Osservazioni L'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, secondo la previgente disciplina(artt. 23, legge n. 74/1987 e 4, legge n. 898/1970), era trattato e deciso in camera di consiglio. Tale previsione postulava, secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'intero giudizio di impugnazione fosse regolato dal rito camerale (Cass. civ., sez. I, 12 agosto 2024, n. 22749; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2019, n. 403). L'opzione per il rito camerale per l'appello nei procedimenti in materia di famiglia trovava una propria obiettiva giustificazione nella necessità di dare agile veste formale a giudizi nei quali l'allegazione di fatti nuovi non incontra le consuete preclusioni previste dal rito ordinario. Si trattava d'una soluzione conforme all'esigenza di adattare il contenuto della sentenza di primo grado all'evolversi della situazione fattuale che valga a modificare le condizioni dei provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole. La Riforma Cartabia ha delineato un modello processuale che, seppur strutturato secondo regole di tipo contenzioso con richiami espressi alle norme dell'appello ordinario, mantenendo la collegialità della trattazione e della decisione, ha tuttavia mutuato, per un verso, dall'esperienza del rito camerale la snellezza ed elasticità e, per altro verso, dal processo di primo grado i poteri officiosi del giudice in tutti i casi in cui si debbano tutelare gli interessi dei minori. L'art. 473-bis.30 c.p.c. contiene, attraverso il richiamo all'art. 342 c.p.c., la scelta di modulare gli oneri di forma del ricorso ai requisiti di ammissibilità prescritti per l'appello ordinario, nella formulazione risultante all'esito della novella. La scelta della forma del ricorso comporta che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio (Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2006, n. 24502). Il presidente, a seguito del deposito del ricorso in cancelleria, nei cinque giorni successivi, dovrà nominare il relatore, fissare l'udienza di comparizione e trattazione e fissare il termine entro il quale l'appellante dovrà provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato, con la precisazione che tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a novanta giorni, da elevarsi a centocinquanta nel caso di notifica da eseguirsi all'estero (art. 473-bis.31, commi 1-2-3, c.p.c.). È stato poi espressamente previsto il potere officioso del presidente di acquisire le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e di ordinare alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, comma 3, c.p.c. ovvero la documentazione reddituale e patrimoniale (art. 473-bis.31, comma 4, c.p.c.). L'appellato dovrà costituirsi entro trenta giorni prima dell'udienza, depositando comparsa di costituzione contenente l'esposizione delle proprie difese e le precise contestazioni, in modo chiaro e specifico, al pari degli oneri formali prescritti per il ricorso in appello, e, a pena di decadenza, proporre appello incidentale (art. 473-bis.32, comma 1, c.p.c.). L'appellante può depositare una memoria di replica, sino a venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato può replicare depositando ulteriore memoria difensiva fino a dieci giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.32, ult. comma, c.p.c.). All'esito della discussione o dopo l'esaurimento dell'istruzione, il Collegio trattiene la causa in decisione assegnando, previa richiesta delle parti, un termine per note difensive, e deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni. Particolarmente significativo è il disposto del quarto comma dell'art. 473-bis.34 che attribuisce al giudice d'appello la facoltà di adottare i provvedimenti indifferibili e urgenti, previsti dall'art. 473-bis.15 c.p.c., in tutti i casi in cui ricorrono situazioni di pregiudizio imminente ed irreparabile, con le forme e le regole processuali ivi previste, con possibilità anche di intervenire inaudita altera parte e di fissare udienza per la conferma, modifica e revoca dei provvedimenti adottati, nonché quelli provvisori delineati dall'art. 473-bis.22 c.p.c. Il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia) è intervenuto sull'art. art. 473-bis.34, ult. comma, c.p.c. al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla Corte d'appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., e che il reclamo si propone alla stessa Corte d'appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro Collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell'ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla Corte d'appello più vicina. Il legislatore ha poi previsto che il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 c.p.c. trovi applicazione limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili (art. 473-bis.35 c.p.c.). Riferimenti S. Ciardo, Dell’Appello, in La riforma del diritto di Famiglia: il nuovo processo, AA.VV., Milano 2023, p. 137 e ss.. |