Criteri di calcolo del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica: la “diversa natura” rispetto alle tabelle per la liquidazione del danno biologico
06 Novembre 2025
Nel caso di specie, la ricorrente (e così lo stesso pubblico ministero) contestava con il primo motivo di ricorso l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, di un coefficiente di capitalizzazione per la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa a suo dire «non aggiornato, né scientificamente corretto» – ovvero la formula proposta dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano sul danno nel febbraio 2020 – in luogo del nuovo “criterio tabellare”, sempre proposto dall'Osservatorio di Milano nel 2023, in cui si indicava un diverso criterio di capitalizzazione. La Corte ha ritenuto tale motivo infondato. Si premette che le “tabelle” sulla liquidazione del danno biologico – che «traggono la loro prima origine da un “censimento delle prassi di liquidazione passate”, a fini di uniformità nella determinazione di un valore patrimoniale per compensare la lesione al bene della salute» – e l'indicazione dei possibili criteri matematici da adottare ai fini della capitalizzazione anticipata di una rendita futura hanno «natura radicalmente diversa, sul piano ontologico». Tale indicazione costituisce, infatti, esclusivamente un “suggerimento” offerto, da parte di un organismo senza alcuna autorità ufficiale (il già citato Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano), relativamente al criterio scientifico di calcolo più opportuno da utilizzare allo scopo. Da tale diversità di natura, deriva che «il richiamo ai principi di diritto relativi al valore di “parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona, ai sensi dell'art. 1226 c.c.” dei criteri tabellari a tal fine predisposti dai vari organismi di osservazione delle prassi attivi presso gli uffici giudiziari non è in alcun modo utilizzabile» in relazione alla fattispecie, del tutto differente, della «liquidazione di un danno patrimoniale e, segnatamente, dell'individuazione dei criteri di calcolo da utilizzare per la capitalizzazione anticipata di una rendita futura». Il criterio utilizzato per la capitalizzazione anticipata della rendita (a differenza di quanto avviene per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona), infatti, «non si basa e non può basarsi sul censimento delle prassi di liquidazione passate, ma costituisce l'esito di una serie di accertamenti di fatto, conseguiti all'applicazione di criteri scientifici prognostici previamente determinati e non manifestamente implausibili in relazione alle cognizioni tecniche del tempo della decisione. L'effettivo “aggiornamento” di tale criterio e la sua adeguatezza scientifica, anche in relazione alle peculiarità del caso concreto, restano oggetto di una valutazione in fatto che sfocia poi in una valutazione equitativa, operazioni certamente tutte riservate al giudice del merito, il quale, ovviamente, non potrà che effettuarle sulla base dei dati scientifici disponibili, nel momento in cui adotta la decisione, e dei parametri da lui accertati come quelli più idonei a regolare la fattispecie concreta al suo esame. In tale ottica, le proposte provenienti dagli operatori, sia pure organizzati, ma in organismi istituzionalmente privi di poteri normativi, che propongano, aggiornino o modifichino l'indicazione di criteri ritenuti quelli preferibilmente da adottare per l'operazione di capitalizzazione, certamente non potrebbero determinare la impugnabilità, sotto il profilo della violazione di legge, e la riforma di decisioni di merito, corrette in fatto e in diritto al momento in cui sono assunte». |