La S.C. sul risarcimento di spese mediche effettuate presso strutture private (anche all’estero)
06 Novembre 2025
In tema di risarcibilità dei costi sostenuti dal danneggiato per le spese mediche sostenute e da sostenersi presso strutture private, anche estere, per i trattamenti delle patologie causate da un illecito, la Corte di cassazione ha chiarito quanto segue: «In base ai principi generali che regolano la responsabilità risarcitoria, i costi per le spese mediche sostenuti e da sostenersi per i trattamenti delle patologie causate da un illecito [devono] essere integralmente risarciti, pur se effettuati presso strutture private, anche estere, purché si tratti di trattamenti necessari o, quanto meno, utili, e purché la scelta di rivolgersi a strutture private anziché a strutture pubbliche o convenzionate, con i relativi maggiori costi, sia ragionevolmente giustificata dalle circostanze del caso concreto, e non si traduca, pertanto, in mero arbitrio». Tale principio di diritto trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c., il quale, precisamente, comporta che: «a) di regola, tutte le spese che il danneggiato dimostri di avere sostenuto per trattamenti necessari o anche solo utili, sul piano sanitario, per la sua patologia causata dall'illecito, anche presso strutture private (e anche all'estero) sono risarcibili (e altrettanto è a dirsi per le spese future da sostenersi); b) per escluderne il risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., occorre sempre una eccezione di parte e la rigorosa prova, a carico del danneggiante eccipiente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10995 del 14/07/2003; Sez. L, Sentenza n. 11672 del 29/07/2003), che si tratta di spese evitabili con l'ordinaria diligenza, cioè, in sostanza, di spese superflue, perché quei medesimi trattamenti (o trattamenti del tutto equivalenti) sarebbero stati disponibili, con equivalente efficacia sul piano sanitario e senza rilevanti maggiori difficoltà di accesso, presso strutture pubbliche o convenzionate, gratuitamente o, comunque, con costi inferiori, non comportando, di conseguenza, per lo stesso danneggiato, lo svolgimento di attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (cfr., sui limiti dell'onere di diligenza richiesto al danneggiato, ex multis: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22352 del 05/08/2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25750 del 15/10/2018); c) l'accertamento in ordine alla sussistenza degli indicati presupposti integra una indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sor-retta da congrua motivazione (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020)». Nel caso di specie, la Corte d'appello aveva, da un lato, ammesso la risarcibilità delle spese di cura e riabilitazione (con tutti i costi connessi) sostenute dal ricorrente presso strutture private, anche estere, nel corso del periodo della sua invalidità temporanea. Quanto al periodo successivo alla stabilizzazione delle conseguenze dell'evento dannoso, in cui allo stesso ricorrente era residuata esclusivamente una situazione di invalidità permanente, la Corte d'appello aveva (correttamente) accertato che i trattamenti necessari erano disponibili, con equivalente efficacia e possibilità di accesso (anzi, addirittura con difficoltà logistiche inferiori), presso strutture pubbliche o convenzionate in località vicine alla sua residenza: «Di conseguenza, è stata esclusa la risarcibilità dei maggiori costi sostenuti per effettuare altrove tali trattamenti, in particolare presso strutture private estere: la corte d'appello ha ritenuto che tale opzione non fosse giustificabile, né in relazione all'efficacia delle cure, né in relazione alla migliore logistica nella scelta della struttura cui rivolgersi e, pertanto, i predetti maggiori costi non potessero considerarsi conseguenza diretta dell'evento dannoso». La decisione della Corte d'appello era stata impugnata dalla ricorrente con il secondo e terzo motivo di ricorso, che sono stati tuttavia ritenuti infondati dalla Corte di cassazione, la quale ha ritenuto corretta la decisione resa in sede di gravame. |