Convocazione alle trattative e diritti sindacali: il rompicapo dell’attuale art. 19 dello Statuto dei Lavoratori

Jacopomaria Nannini
12 Novembre 2025

L’articolo esamina un decreto del Tribunale di Roma che ha ritenuto antisindacale l’esclusione della FLC-CGIL dal diritto alla costituzione della propria RSA, anche se il sindacato non rispettava i requisiti fissati dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori perché non risulta né firmatario del CCNL applicato né partecipante al negoziato per la stipulazione dell’accordo. Per il Giudice la mancata partecipazione del sindacato alle trattative non può ostare al riconoscimento del diritto di nomina dei dirigenti della RSA ove l’organizzazione sindacale possieda una rappresentatività tale da rendere illegittima la mancata convocazione al negoziato.

Massima

L’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori manipolato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 deve essere interpretato in modo tale che il diritto alla costituzione di una RSA non sia riconosciuto esclusivamente a quelle OO.SS firmatarie del contratto collettivo o a quelle che abbiano partecipato alle trattative, ma anche a quei sindacati illegittimamente estromessi dal negoziato ancorché dotati di una rappresentatività che attribuiva loro un pieno diritto ad essere convocati al negoziato stesso.

Il caso

La FLC-CGIL, nonostante avesse presentato una piattaforma contrattuale unitaria con CISL, UIL e SNALS per il rinnovo del CCNL del settore scuole private 2024-2027, veniva arbitrariamente esclusa dalle trattative dall’associazione datoriale degli istituti di istruzione ANINSEI che a giugno 2024 sottoscriveva il nuovo contratto esclusivamente con la UIL-RUA.

A dicembre 2024 la Scuola AMBRIT Rome S.r.l. (aderente ad ANINSEI) comunicava alla FLC-CGIL, unica organizzazione sindacale presente nell’istituto di istruzione con un tasso di adesione del 20% del personale, l’intervenuta decadenza dal diritto di nomina della propria RSA in virtù della mancata partecipazione del sindacato alle trattative per il rinnovo del CCNL.

La Federazione Roma e Lazio della FLC-CGIL presentava così un ricorso ex art. 28, censurando l’antisindacalità della condotta della scuola consistente nell’esclusione della organizzazione dalla legislazione di sostegno nonostante la significativa rappresentatività acquisita dal sindacato nel singolo istituto e in tutta la categoria

La questione

La questione in esame è la seguente: una organizzazione sindacale, dotata di una significativa rappresentatività all’interno di una azienda e nell’intero comparto di riferimento, può essere privata del diritto di costituire una RSA in virtù della mancata partecipazione alle trattative ex art. 19 St.lav? Se l’esclusione dalle trattative è avvenuta “illegittimamente” l’accesso alla legislazione di sostegno deve essere comunque negato?

Le soluzioni giuridiche

La decisione in commento affronta la discussa questione del criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento del diritto alla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dei connessi diritti previsti dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

L’art. 19 della l. n. 300 del 1970, secondo la sua attuale formulazione frutto di una parziale abrogazione referendaria nel 1995 e di una manipolazione ad opera della sentenza n.231 del 2013 della Corte Costituzionale, riconosce il diritto alla nomina dei dirigenti RSA esclusivamente a quei sindacati che abbiano sottoscritto un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva o che abbiano partecipato alle trattative per la stipulazione dell’accordo.

I requisiti della firma del contratto collettivo o la partecipazione alle trattative, ad avviso del legislatore e della stessa Corte Costituzionale, costituiscono quindi un indice di misurazione della rappresentatività del sindacato perché mostrerebbero la capacità di quest’ultimo di imporsi autonomamente come controparte negoziale all’imprenditore o alla associazione datoriale.

Dunque l’art. 19, ad oggi nuovamente sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale a seguito di un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Modena (Trib. Modena, ord. 14 ottobre 2024, n. 220), fissa un criterio oggettivo rigido fondato esclusivamente sulla forza del sindacato di affermarsi all’interno della contrattazione collettiva (non mancano comunque decisioni che non ritengono sufficiente la firma del contratto o la partecipazione al negoziato, essendo indispensabile una certa rappresentatività del sindacato che prescinde dal momento contrattuale, v. Trib. Brescia, Giud. Mancini, decreto 4 febbraio 2014).

Nel caso di specie quindi, dal momento che una formale applicazione del criterio legale avrebbe comportato una inevitabile esclusione della FLC-CGIL dal diritto a costituire la propria RSA, il Giudice ha offerto una peculiare interpretazione secondo cui il mancato accesso della Ricorrente alle trattative non può rilevare ai fini dell’art. 19 proprio perché l’estromissione dal negoziato è stata illegittimamente disposta dalla associazione datoriale.

Il Tribunale approda a tale ricostruzione muovendo in primo luogo dalle stesse previsioni che le Parti Sociali hanno fissato nel Testo Unico del 2014 in materia di titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva di categoria, trattandosi di norme ritenute vincolanti per le parti del giudizio in virtù del rapporto associativo che queste hanno con le Confederazioni firmatarie del T.U.

Infatti, ad avviso del Giudice, la FLC-CGIL, nonostante avesse partecipato alla definizione della piattaforma contrattuale unitaria e fosse dotata di una significativa rappresentatività nel comparto, è stata illegittimamente estromessa dalle trattative perché ciò è avvenuto in aperta violazione del T.U. che riconosce il diritto di accesso al negoziato a tutte le OO.SS con una rappresentatività superiore al 5% (sicuramente posseduta dalla FLC)  e che impone alla controparte datoriale di convocare la delegazione di OO.SS che congiuntamente abbiano una rappresentatività superiore al 50% (quando nel caso di specie sono state escluse dal negoziato FLC Cgil, Cisl SUR e Snals Confsal, che unitariamente rappresentano il 63,82% della rappresentatività nelle elezioni RSU del comparto scuola accertate dall’Aran).

In questo modo la mancata convocazione non può porre la Ricorrente al di fuori dell’art. 19 St.Lav. perché la partecipazione alle trattative che la norma richiede per l’accesso ai diritti sindacali costituiva un diritto perfetto della FLC-CGIL.

Il Giudice fonda l’antisindacalità dell’esclusione della FLC-CGIL dalle trattative (e dunque dal conseguente diritto a costituire la propria RSA presso la Resistente) anche su un discusso passaggio della stessa sentenza della Corte Costituzionale n.231 del 2013 in cui la Consulta, per taluni, sembrerebbe aver affermato l’esistenza di un diritto del sindacato “rappresentativo” a partecipare alle trattative generando così un superamento del sedimentato principio del c.d. mutuo riconoscimento nelle relazioni sindacali.

Tale diritto di partecipare al negoziato è desunto da quell’obiter dictum (punto 7 in diritto sentenza n.231 del 2013) in cui la Corte Costituzionale sembrerebbe affermare che un sindacato, in virtù di una acquisita rappresentatività, potrebbe trovare nell’art. 28 dello Statuto un rimedio nel caso di un’eventuale e ingiustificata esclusione dalle trattative.

Secondo il Giudice quindi, in virtù di quanto affermato dalla stessa Corte Costituzionale nel 2013, la acquisita e notoria rappresentatività della FLC-CGIL rende illegittima sia l’esclusione del sindacato dalle trattative che la decadenza di questa dai benefici del Titolo III dello Statuto.

Nel decreto annotato viene allora offerta un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art 19 St.Lav. per cui, ai fini del riconoscimento dei benefici connessi alla legislazione di sostegno del Titolo III, occorre equiparare il dissenso espresso dal sindacato “rappresentativo” attraverso la mancata sottoscrizione del contratto con il presupposto per esercitare quel dissenso (cioè il diritto a partecipare al negoziato stesso).

Secondo questo orientamento espresso nel decreto in commento il criterio formale dell’art 19 St.Lav., pur restando valido ed efficace, include necessariamente anche quei sindacati che abbiano una rappresentatività tale da non poter non essere interlocutori della controparte datoriale.

Osservazioni

La decisione del Giudice di far riferimento alle regole del T.U. del 2014 costituisce indubbiamente un tentativo interessante ed inedito di risolvere un conflitto sorto all’interno dell’ordinamento intersindacale attraverso l’utilizzo di previsioni poste dalle stesse Parti Sociali, nonostante il T.U. in esame sconti ad oggi l’inattuazione del suo fulcro essenziale consistente nella rilevazione e certificazione dei dati sulla rappresentatività.

Nel decreto, infatti, si utilizzano gli unici dati sulla rappresentatività al momento disponibili, cioè quelli attestati dall’ARAN in riferimento alla differente area di contrattazione della Pubblica Istruzione.

Risulta invece più problematico ritenere che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 231 del 2013 abbia esplicitamente riconosciuto un diritto ad essere convocati alle trattative e per l’effetto un diritto alla costituzione della RSA che prescinda dall’effettiva presenza del sindacato al negoziato.

È infatti piuttosto contraddittorio sostenere, restando nella attuale formulazione dell’art. 19, che la partecipazione alle trattative sia il criterio di misurazione legale della rappresentatività e contemporaneamente un diritto preesistente del sindacato rappresentativo.

Peraltro, al netto dell’ipotesi che coinvolge il caso di specie in cui la rappresentatività della FLC-CGIL è fatto notorio, il superamento - in via interpretativa - del criterio formale della partecipazione alle trattative porrebbe un serio problema di certezza del diritto.

Infatti sarebbe soltanto il Giudice a poter stabilire, senza un pre-esistente criterio formale e oggettivo, quando un sindacato possiede quella rappresentatività che lo rende titolare di un diritto ad essere convocato alle trattative (e quindi secondo il decreto annotato automaticamente rientrante nell’art. 19).

Riferimenti

A.Maresca, Costituzione delle RSA e sindacati legittimati, in Arg.Dir.Lav., n.6, 2013, p.1322 ;

G.Santoro Passarelli, La partecipazione del sindacato alle trattative per costituire le r.s.a. e l’applicazione dell’art. 28, in Corriere Giuridico, 2013, n.12, pag. 1487 ss.

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