La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto commesso dal datore di lavoro: la necessaria valutazione delle concrete misure di sicurezza successivamente adottate
14 Novembre 2025
Massima Con riferimento alla valutazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro successivamente al fatto commesso, la Corte di cassazione ha stabilito il principio di legittimità che riconosce che «in tema di applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all'art. 301 d.lgs. n.81, del 2008». Il caso La Suprema Corte, pur dichiarando l’inammissibilità dei primi due motivi di doglianza, ha riconosciuto la fondatezza del terzo motivo del ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila e ha disposto l’annullamento della pronuncia impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., posta la mancata motivazione del giudice di prime cure in ordine alla concreta valutazione delle misure di sicurezza adottate dal ricorrente. La questione Nel caso in esame, la questione affrontata dalla Corte di cassazione concerne la necessità di valutare il comportamento successivo alla realizzazione del reato da parte del datore di lavoro, quando ha posto in essere una condotta rilevante ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., nella specie consistita nell’aver adottato misure di sicurezza dopo la commissione del fatto. Le soluzioni giuridiche La Sezione Terza della Suprema Corte da avvio all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Invero, deve riconoscersi l'importanza di valutare il comportamento tenuto dal soggetto, datore di lavoro dell'impresa edile, successivamente al reato contestato di cui agli artt. 108, 159, comma 2°, lett. b) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per aver omesso di assicurare idonea viabilità nell'area di cantiere in cui erano presenti cavi elettrici, con rischio di inciampo su pavimenti e percorsi, oltreché per aver omesso di installare ulteriori dispositivi di sicurezza nell'area esterna. Segnatamente, con il proprio provvedimento, il giudice del merito non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla concreta valutazione delle misure di sicurezza successivamente adottate dal datore di lavoro, ma si è limitato a stigmatizzare le pluralità di violazioni delle misure riscontrate in sede di ispezione. A tal riguardo, la Corte di cassazione, nel riconoscere la fondatezza del motivo di doglianza che ha sollevato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p., ha specificato la necessità di operare la valutazione della condotta susseguente al fatto quale indice da cui dedurre la tenuità del reato, con particolare riguardo alla concreta adozione delle misure di sicurezza dopo il fatto commesso. Infatti, tale valutazione sull'episodio concreto da parte del Giudice del merito si rende necessaria proprio per impedire l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato (c.d. ‘oblazione speciale') di cui all'art. 301 d.lgs. 81/2008, che ricorrerebbe in ipotesi di impropria automatica applicazione della causa di non punibilità in questione. Osservazioni La sentenza in commento risulta del tutto condivisibile poiché precisa ulteriormente il recente filone giurisprudenziale della Suprema Corte in materia di non automatica applicabilità, nei casi di violazioni antinfortunistiche, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (Cass. pen., sez. III, 23 luglio 2025, n. 26974). Nello specifico, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120/2019, la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. deve leggersi in raccordo con il generale presupposto dell'offensività della condotta, requisito indispensabile per la sanzionabilità penale di ogni comportamento commesso in violazione di legge. Invero, la causa di esclusione della punibilità persegue finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, mediante la responsabilizzazione del giudice nella relativa attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, con lo scopo di espungere dal circuito penale fatti marginali che non necessitano di pena o del complesso meccanismo dell'accertamento penale (Cass. pen., sez. un., 27 gennaio 2022, n. 18891; nonché sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681). Pertanto, stante la contestazione del reato di cui agli artt. 108, 159, comma 2°, lett. b) del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, con la pronuncia in commento la Corte di cassazione ha rilevato la necessità di tenere conto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., anche della condotta susseguente al reato, quale profilo dirimente per delimitare lo spettro applicativo dell'oblazione speciale prevista dall'art. 301 del medesimo Testo Unico, che rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 20 e ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prescrizione ed estinzione di reati contravvenzionali come quello commesso nel caso di specie. Tali previsioni, invero, stabiliscono un iter procedimentale che mira all'accertamento della violazione in materia di prevenzione infortuni o igiene sul lavoro e alla possibilità di eliminare tale violazione mediante l'ottemperanza alle prescrizioni impartite da parte dell'organo di vigilanza e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Pertanto, come riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità, la generalizzata applicazione della causa di non punibilità a tali casistiche potrebbe condurre ad effetti aberranti, risolvendosi nella creazione di un sistema in cui il soggetto che ha adempiuto alle prescrizioni potrebbe, omettendo di pagare la somma dovuta, ottenere un esito processuale favorevole, con evidente torsione del sistema che condurrebbe ad una controspinta in senso opposto all'ottemperanza (Cass. Pen., Sez. III, n. 26974/2025). Insomma, nei casi di impropria applicazione automatica della causa di non punibilità si finirebbe per abrogare di fatto il meccanismo estintivo previsto dalla legislazione speciale, derivandone l'imprescindibile necessità in capo al giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità penale del datore di lavoro di valutare l'effettivo valore dell'adempimento di quest'ultimo nell'adozione successiva delle misure di sicurezza come indice da cui dedurre la tenuità del fatto. Riferimenti R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, Torino, 2023. E. R. Belfiore, La responsabilità del datore e dell’impresa per infortuni sul lavoro, in Arch. Pen., 2011, n. 2. D. Colombo, Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato. le prime pronunce della Cassazione sul novellato art. 131-bis c.p., in Sist. Pen., 7-8, 2023. F. Consulich, Manuale di diritto penale del lavoro, Torino, 2024. D. Piva, Legalità e sicurezza nei lavori in appalto: qualità dell’impresa e gestione dei rischi interferenziali. Tra posizioni di garanzie “primarie” e “secondarie, colpa grave e organizzativa del committente, in La dimensione dinamica della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto locale: sistemi produttivi, modelli di prevenzione e responsabilità penale, L. Foffani, G. Pellacani, R. Orlandi, L. Lodi (a cura di), Torino, 2024. D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011. C. Santoriello, Le violazioni in tema di sicurezza del lavoro non sono tenui, Altalex, 2024. C. Santoriello, Si alla particolare tenuità del fatto anche per le violazioni antifortunistiche (ma con cautela…), Altalex, 2025. |