Mobilità presso un diverso ente pubblico e valutazione dell’anzianità di servizio

11 Novembre 2025

In sede di procedura selettiva per le progressioni economiche, al lavoratore, operante presso la nuova P.A. a seguito di mobilità, può non essere riconosciuta l’anzianità maturata presso l’Ente precedente?

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le disposizioni normative e contrattuali finalizzate a garantire il mantenimento del trattamento economico e normativo acquisito non implicano la totale parificazione del lavoratore trasferito ai dipendenti già in servizio presso il datore di destinazione, dal momento che la prosecuzione giuridica del rapporto presuppone l'operatività del divieto di reformatio in peius, ma non elimina la diversità fra le due fasi di svolgimento del medesimo rapporto. Il nuovo datore può valorizzare la suddetta diversità, purché il trattamento differenziato non implichi la mortificazione di un diritto già acquisito dal lavoratore. Tenuto a mente tale orientamento, deve evidenziarsi che l'anzianità di servizio, la quale non costituisce ex se un diritto opponibile dal lavoratore al nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa siano correlati benefici economici, con la conseguenza che il mancato riconoscimento della pregressa anzianità comporterebbe de facto un peggioramento del trattamento retributivo precedentemente goduto dal lavoratore trasferito. Al di fuori della mentovata ipotesi, l'anzianità di servizio raggiunta non potrebbe essere fatta valere per rivendicare una ricostruzione di carriera in applicazione della (diversa) disciplina applicabile al cessionario e, quindi, per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica. L'ordinamento garantisce, infatti, solo la conservazione dei diritti quesiti dal lavoratore al momento della cessione del contratto ma non anche le sue eventuali aspettative. Il nuovo datore, pertanto, ben può ai fini della progressione di carriera, valorizzare l'esperienza professionale specifica maturata alle proprie dipendenze, differenziandola da quella riferibile alla pregressa fase del rapporto.  (Cfr.: Cass., sez. lav., 01 luglio 2025, n. 17726; Cass., sez. lav., 16 maggio 2022, n. 15589; Cass., sez. lav., 20 febbraio 2020, n. 4389; Cass., sez. lav., 02 luglio 2020 n. 13622.

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