Sopravvenuta inabilità e obblighi gravanti in capo al datore

13 Novembre 2025

Se la sopravvenuta inabilità del dipendente è imputabile al datore di lavoro, è possibile ritenere più ampio il dovere di ricollocamento in seno all’organizzazione aziendale, così da rendere illegittimo l’eventuale licenziamento per g.m.o.?

La questione si collega al tema delle interazioni tra la l. n. 68/1999 e il d.lgs. n. 216/2003, con riferimento al quale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di accomodamento ragionevole concorre con le discipline specifiche, tra cui le norme relative al diritto al lavoro dei disabili. L'art. 4, comma 4, l. n. 68/1999, relativo ai lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, stabilisce che tali eventi "non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori". L'impossibilità di ricollocare il disabile, adibendolo a diverse mansioni comunque compatibili con il suo stato di salute, non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro che intenda licenziarlo, perché, laddove ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003, il datore dovrà comunque ricercare possibili "accomodamenti ragionevoli", che consentano il mantenimento del posto di lavoro. Pertanto, in applicazione del prefato art. 3, comma3-bis, sul datore grava l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni (eventualmente anche inferiori) compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa. Fatte tali doverose premesse, la disciplina introdotta dai citati testi normativi trova applicazione a prescindere da un accertamento sulla responsabilità del datore rispetto all'infortunio occorso, ciò non costituendo un elemento costitutivo dei diritti riconosciuti al dipendente, né incidendo sulla richiamata disciplina. (Cfr.: Cass., sez. lav., 11 settembre 2025, n. 24997; Cass., sez. lav., 18 aprile 2024, n. 10568 ; Cass., sez. lav., 22 maggio 2024, n. 14307; Cass., sez. lav., 29 maggio 2023, n. 15002; Cass., sez. lav., 22 dicembre 2023, n. 35850).

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