Iscrizioni a ruolo nel processo esecutivo: effetti della mancanza dell’attestazione di conformità sulle copie
11 Novembre 2025
Massima L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti. Il caso Eseguito un pignoramento immobiliare, il g.e. rilevava d'ufficio l'inefficacia dello stesso per avere il creditore depositato, al momento dell'iscrizione a ruolo, copie dell'atto di precetto e di pignoramento prive dell'attestazione di conformità agli originali, per cui dichiarava l'estinzione del processo esecutivo, sebbene il creditore procedente avesse nel frattempo prodotto in udienza gli originali dei documenti privi di attestazione di conformità. A fronte di ciò il creditore proponeva reclamo e in quella sede il giudice adito sollevava rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. chiedendo alla S.C. di Cassazione di stabilire se la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento di cui all'art. 557 c.p.c. (e 196-novies, comma 2, disp. att. c.p.c.) poi successivamente prodotte nel termine previsto dalla legge fosse causa di inefficacia del pignoramento o se invece integrasse un'ipotesi di mera irregolarità, come tale sanabile. Ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale, la causa veniva assegnata alla terza sezione civile. La questione Viene sottoposta alla S.C. la questione se «la mancanza dell'attestazione di conformità delle copie di titolo, precetto e pignoramento ex art. 557 c.p.c. (e 196-novies, comma 2, disp. att. c.p.c.), sebbene prodotte nel termine ivi prescritto, costituisca causa di inefficacia del pignoramento ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile». Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, affermando di voler dare seguito al precedente di Cass. 11 febbraio 2025, n. 3494 secondo cui «la violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., per l'iscrizione a ruolo della procedura, nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione», giunge alla conclusione di ritenere che nel caso in cui l'avvocato depositi le copie di precetto e pignoramento mancanti dell'attestazione relativa alla loro conformità agli originali il pignoramento debba essere dichiarato inefficace con conseguente declaratoria di estinzione del processo esecutivo così avviato. Per giungere a questa conclusione così tranchant la S.C. si avvale di numerosi argomenti, sia letterali, sia di carattere strettamente processuale e sistematico. Prima di scendere alla loro sintetica esposizione, corre l'obbligo di precisare che tale principio di diritto viene dalla Corte considerato applicabile non solo al dettato normativo di cui agli artt. 543 e 557 c.p.c. attualmente vigente, ma anche a quello risultante precedentemente all'intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024, a causa della «sostanziale identità e continuità del dettato normativo concreto» (§ 2 della decisione). Quanto ai cd. argomenti di natura letterale, la S.C. osserva che non è possibile ritenere patrocinabile la tesi secondo cui poiché l'art. 557 c.p.c. ricollega la sanzione dell'inefficacia del pignoramento al mero mancato deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, non è possibile estendere la sanzione dell'inefficacia all'ipotesi della mancanza dell'attestazione di conformità delle copie; ciò per la ragione che poiché il deposito di tali atti avviene obbligatoriamente in forma telematica, «il deposito della copia del titolo, del precetto e del pignoramento non [può] che essere accompagnato dalla attestazione di conformità da parte dell'avvocato». Passando poi alla disamina degli argomenti di carattere processuale e sistematico addotti a sostegno della tesi della «mera irregolarità sanabile», la decisione in commento osserva che, a differenza di quanto sostenuto dalla tesi più liberale, l'attestazione di conformità all'originale delle copie di titolo esecutivo, precetto e pignoramento non costituisce una mera formalità in quanto «il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve avere avanti a sé l'originale da collazionare con la copia», ovvero deve avere il possesso del titolo. Il deposito dell'attestazione di conformità, quindi, permette al giudice dell'esecuzione di verificare se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva. La Corte, invero, riconosce che nel caso di specie il creditore aveva depositato il titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e che era semplicemente mancato il deposito delle copie del precetto e del pignoramento munite di attestazione di conformità; sennonché, per la decisione che qui si commenta non è possibile effettuare alcuna differenza tra titolo esecutivo, precetto e pignoramento, giacché gli artt. 557 e 543 c.p.c. considerano in modo unitario gli atti in discorso impedendo di effettuare alcun distinguo. Per la Corte, ancora, deve escludersi che in caso di mancata contestazione circa la effettiva conformità delle copie di tali atti agli originali il vizio possa ritenersi sanato per intervenuto raggiungimento dello scopo; ciò in quanto la teoria relativa al raggiungimento dello scopo attiene alla categoria della nullità e non a quella dell'inefficacia per il mancato tempestivo deposito degli atti. Relativamente agli artt. 557 e 543 c.p.c., il legislatore ricollega al mancato deposito delle copie munite della necessaria attestazione di conformità nel termine di legge la sanzione dell'inefficacia: dunque ciò che conta non è il disposto dell'art. 156 quanto quello dell'art. 153 c.p.c. che preclude alla parte la possibilità di svolgere la attività processuale successiva (cioè il deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione). Più in generale osserva l'estensore della sentenza che «il deposito dell'attestazione della conformità ha lo scopo di consentire un più ordinato svolgersi del processo esecutivo senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza»; in tale prospettiva, il mancato deposito degli atti muniti di attestazione di conformità determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo, in quanto il giudice dell'esecuzione non potrebbe in loro assenza procedere alla vendita dei beni pignorati o all'assegnazione del credito. Con la declaratoria di inefficacia, pertanto il legislatore intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, nel mancare di depositare un atto equipollente all'originale, non mette l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere tempestivamente il proprio compito. Ancora, non appare utile all'ipotesi sottoposta al giudizio della S.C. il richiamo alla giurisprudenza in tema di attestazione di conformità tra originale telematico e copia analogica del ricorso per cassazione della sentenza impugnata; ciò sia perché si tratta di precedenti che hanno la finalità di regolare la situazione eccezionale e transitoria del passaggio dal sistema cartaceo al sistema telematico di deposito degli atti processuali nel giudizio di legittimità, sia perché il processo in cassazione, in quanto giudizio di cognizione (di legittimità) è sorretto da principi e da regole processuali del tutto differenti da quelle che disciplinano il processo esecutivo, sia soprattutto perché non è confrontabile la situazione conseguente alla mancata attestazione della conformità delle copie del ricorso e della sentenza impugnata nel giudizio in cassazione con quella derivante dalla mancata attestazione della conformità delle copie del titolo esecutivo del precetto e del pignoramento nel processo esecutivo, non essendo quest'ultimo un giudizio di cognizione, ma un procedimento nel quale il contraddittorio è applicato solo in forma attenuata. Peraltro, a differenza del giudizio di cassazione in cui il mancato deposito della copia attestata conforme all'originale della sentenza impugnata è causa di improcedibilità, nell'espropriazione immobiliare e presso terzi il mancato deposito dell'attestazione di conformità determina l'estinzione del processo, per cui, trattandosi di un effetto caducatorio già verificatosi e solo da dichiarare, «non è consentito il compimento successivo delle attività non effettuate nei termini previsti e necessarie per impedire l'estinzione, con sanatoria della stessa». Infine, deve escludersi la possibilità di ammettere la sanabilità del vizio in discorso tramite l'applicazione del principio di non contestazione, in quanto detto principio non opera nell'ambito del processo esecutivo sia a causa della - già rilevata - diversa e attenuata operatività del principio del contraddittorio nel processo esecutivo, sia perché nel processo esecutivo il debitore non ha alcun onere di costituirsi tanto che spetta al giudice dell'esecuzione verificare la regolarità degli atti sino a quel momento compiuti dal creditore. Così confutati gli argomenti sistematici e di natura processuale a favore della tesi della mera irregolarità sanabile, la Corte afferma che il mancato deposito dell'attestazione della conformità delle copie all'originale di titolo esecutivo, precetto e pignoramento è in grado di cagionare l'inefficacia del pignoramento e per tale via l'estinzione dell'intero processo esecutivo: infatti la previsione della necessità dell'attestazione di conformità di cui sopra non è un onere di difficile esigibilità e dunque non può ritenersi effettivamente eccessivamente gravoso per il creditore al punto da imporre un'interpretazione contraria al dato letterale degli artt. 557 e 543 c.p.c.; più precisamente, l'esigenza di comparazione tra il concreto peso dell'onere formale imposto al creditore e quello dello scopo che giustifica siffatta imposizione porta a concludere che non si tratta di un onere che possa essere considerato come un ostacolo eccessivo all'accesso alla tutela giurisdizionale e che, quindi, può essere ragionevolmente richiesto alla parte istante. In quanto «ragionevole e non eccessivamente gravoso per le parti», esso è «pienamente rispettoso di tutti i principi, anche sovranazionali, sulla strumentalità delle forme processuali e sul diritto di accesso alla giustizia, confermandosi: che l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; che il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo; che non è, pertanto, suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti». Osservazioni Il d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014 ha introdotto nell'ambito dell'espropriazione forzata l'onere a carico del creditore procedente di iscrivere a ruolo il procedimento di espropriazione da questi avviato con il contestuale deposito del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento entro il termine perentorio, rispettivamente di 15 giorni per l'espropriazione mobiliare ed immobiliare e di 30 giorni nell'espropriazione presso terzi, a pena di inefficacia del pignoramento medesimo; attualmente, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. decreto correttivo alla riforma Cartabia il creditore non ha più l'onere di depositare la nota di iscrizione a ruolo, dovendo procedere all'iscrizione del procedimento presso l'ufficio giudiziario competente, depositando copie conformi degli atti appena menzionati e della nota di trascrizione. Oggi, infatti, il deposito degli atti in discorso ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, anche se è bene precisare che laddove provveda all'iscrizione a ruolo un soggetto diverso dal creditore, il deposito di tali atti può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Come accaduto nel caso preso in considerazione dalla decisione in commento, può accadere che il creditore, pur provvedendo all'iscrizione a ruolo del pignoramento e al deposito del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, non provveda anche ad effettuare l'invio telematico dell'attestazione di conformità delle copie di tali atti. Stando alla decisione in commento, in mancanza del deposito delle copie conformi, la sanzione per il creditore inadempiente deve consistere nell'inefficacia del pignoramento e per tale via nell'estinzione della procedura, in quanto ciò si desumerebbe sia dalla lettera della legge, che «risulta chiara ed esplicita nel ricollegare l'inefficacia del pignoramento (e l'estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle «copie attestate conformi agli originali», sia dalla circostanza, considerata dirimente, che da un lato, l'onere imposto al soggetto procedere di effettuare siffatta attestazione non pare di «difficile esigibilità» e dall'altro, che la sua mancata effettuazione non permette al giudice dell'esecuzione di conoscere se il creditore sia o meno in possesso del titolo esecutivo e quindi sia o meno legittimato all'esercizio del diritto incorporato nel titolo. Ora, l'ambito limitato del presente commento impedisce di prendere posizione punto per punto su tutti gli argomenti addotti dalla decisione a fondamento di questa impostazione così rigorosa; in questa sede pare però sufficiente osservare come tale ultima osservazione appare assai formalistica e soprattutto poco convincente, quando si consideri che la mera attestazione di conformità (o la sua mancanza) non costituisce elemento sufficiente a garantire al magistrato che il titolo esecutivo sia ancora nella disponibilità del soggetto, anche perché tale possesso è suscettibile di venire meno nell'arco temporale che intercorre tra il momento in cui l'attestazione viene apposta e la data del deposito materiale dell'atto in cancelleria. Peraltro, anche a voler desumere dagli artt. 543 e 557 c.p.c. che dal mancato rispetto del termine per l'iscrizione a ruolo del creditore e dal correlato mancato deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento derivi come conseguenza l'inefficacia del pignoramento non può non considerarsi che il deposito di una copia non munita dell'attestazione di conformità, non essendo in grado di incidere in alcun modo sul diritto di difesa del debitore esecutato, si traduce in una mera irregolarità in grado di essere sanata per effetto del successivo deposito dell'attestazione purché prima della declaratoria dell'intervenuta estinzione del processo ad opera del giudice dell'esecuzione. Tale soluzione trova piena conferma nel dato letterale delle disposizioni così come formulate all'indomani della «svolta» al processo telematico, che in alcun modo riconducono l'assenza delle attestazioni di conformità alla sanzione dell'inefficacia del pignoramento, discendente invece dall'omessa iscrizione a ruolo nei termini di legge. Essa peraltro risponde ai generali principi di economia (esterna) dei processi e di conservazione degli atti, evitando che il creditore sia costretto a riavviare l'espropriazione. Insomma, quanto meno prima facie, quella seguita dalla Corte di cassazione appare un'impostazione molto rigida che mette in luce in modo emblematico l'eccesso di formalismo con cui il legislatore disciplina le copie informatiche autenticate dagli avvocati, imponendo norme che non tengono conto del contesto digitale, dove i pericoli di diffusione di atti non fedeli all'originale sono gestiti con logiche differenti da quelle delle procedure tradizionali. Riferimenti Auletta A., Conseguenze del mancato deposito dell'attestazione di conformità nel termine di cui all'art. 543, comma 4, ultimo alinea, c.p.c., in Inexecutivis; Barale, Inefficace il pignoramento se manca l'attestazione di conformità sulle copie depositate con l'iscrizione a ruolo, in IUS Processo telematico (ius.giuffrefl.it), 19 maggio 2017; Bongiorno, L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, in Il processo civile. Le riforme del quinquennio 2010-2014, Torino 2015, 529; Farina P., Il mancato o tardivo deposito di attestazione di conformità: una nuova fattispecie di inefficacia del pignoramento immobiliare, in questa Rivista; Ricci, Sull'inefficacia del pignoramento immobiliare per inosservanza delle modalità di iscrizione a ruolo, in Eclegal.it. |