Rimozione di una veranda in soprelevazione sul terrazzo privato
12 Novembre 2025
La veranda è un manufatto che supporta materiali trasparenti o opachi, realizzato mediante la chiusura di un balcone o sulla terrazza di proprietà esclusiva. A tal proposito, preliminarmente, giova ricordare che le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato. Perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato non occorre che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia. Perciò deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento. Premesso ciò, in riferimento al quesito in esame, la Suprema Corte ha osservato che la veranda costruita sul terrazzo di copertura dell'appartamento va demolita se non rispetta l'aspetto architettonico del progetto, a meno che l'edificio non versi in stato di degrado complessivo tale da rendere ininfluente allo sguardo l'intervento realizzato. Di certo la presenza di altre verande nell'edificio non esime dal rispetto dell'armonia architettonica dell'intero stabile chi realizza una sopraelevazione (Cass. civ., sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22156). Secondo il provvedimento in esame è quindi illecita la soprelevazione realizzata dal condomino, nel caso di specie una veranda sul proprio terrazzo che induce in chi guarda una chiara sensazione di disarmonia, anche se la fisionomia dell'edificio risulta già in parte lesa da altre modifiche preesistenti e salvo che lo stabile, a causa delle modalità costruttive o delle modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento. |