Risarcimento danni: per la personalizzazione serve la prova specifica

La Redazione
13 Novembre 2025

La Cassazione ha riaffermato i principi consolidati in tema di personalizzazione del danno all’interno delle controversie relative a sinistri stradali. Il ricorso, incentrato sulla presunta omessa liquidazione del danno morale e sulla mancata personalizzazione del pregiudizio dinamico-relazionale, è stato rigettato.

La Suprema Corte ha evidenziato che la personalizzazione del danno può essere riconosciuta solo in presenza di elementi fattuali specifici, documentati e non riconducibili alle conseguenze ordinarie della lesione, ribadendo la necessità di un onere probatorio stringente a carico del danneggiato.

Al centro della vicenda, la richiesta di riconoscimento di una personalizzazione del danno, con incremento della liquidazione in relazione alle peculiari conseguenze subite dalla vittima di un sinistro stradale. I giudici di merito avevano già negato tale riconoscimento, ritenendo soddisfacente la liquidazione operata secondo le tabelle milanesi e non ravvisando elementi eccezionali idonei a giustificare un aumento.

La Suprema Corte conferma la correttezza del percorso seguito e specifica che la personalizzazione del danno può essere accordata solo laddove emergano, in modo certo e documentato, effetti anomali e peculiari rispetto alle conseguenze normalmente previste per il tipo di lesione accertata. Viene sottolineato che «la liquidazione delle conseguenze ‘normali' del danno viene già ricompresa nel risarcimento tabellare; solo le conseguenze ‘peculiari' devono essere oggetto di specifica prova e possono determinare una maggiorazione». Inoltre, «l'operazione di ‘personalizzazione' impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ‘ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari», ciò in quanto «le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento».

La pronuncia nega quindi la configurabilità della violazione dell'art. 138, comma 2, cod. assicurazioni, per essere stato escluso un aumento, a titolo di personalizzazione, della somma liquidata per il danno “dinamico-relazionale”. Correttamente, infatti, i giudici di merito si sono attenuti alla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in presenza di una lesione della salute, potranno aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”» (v. Cass. Civ. n. 7513/2018). Ciò posto «se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità”, là dove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”».

Fonte: Diritto e Giustizia

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