Riproposizione di prove non accolte in primo grado e onere di specificità dei motivi di appello
13 Novembre 2025
Massima L'onere di specificità dei motivi di appello richiede che anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, debba essere specifica, a pena di inammissibilità della richiesta; tale inammissibilità non è tuttavia ravvisabile quando l'esame integrale dell'atto di appello, benché formulato con generica richiesta di riproposizione di prove già dedotte, consenta di verificare se i contenuti delle istanze istruttorie possano essere conosciuti, in modo oggettivo e inequivoco, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso. Il caso Parte ricorrente addebita alla pronuncia di secondo grado la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibili le prove orali richieste dall'appellante in quanto riproposte mediante un rinvio generico alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado. Il difetto di specificità in quella indicazione, affermava la corte, era inosservante del principio di specificità imposto per la formulazione dei motivi dell'impugnazione con appello. La questione Il ricorrente osserva che il giudice d'appello aveva omesso di considerare che il rispetto del principio di specificità deve essere valutato con riguardo all'atto di impugnazione nel suo complesso; e che l'appellante aveva nel suo atto di gravame espressamente trascritto l'articolato delle prove orali per la cui ammissione aveva conclusivamente insistito. Le soluzioni giuridiche La Corte ha ricordato come valga, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, il principio secondo cui, ai fini dell'ammissibilità delle istanze istruttorie in sede di gravame, è necessaria la completa riproduzione di tali istanze nell'atto di appello, non essendo sufficiente il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. In proposito, tuttavia, essa ha precisato, deve ritenersi indubitabile la necessità di valutare l'assolvimento dell'onere di specifica indicazione, da parte dell'istante, attraverso l'esame integrale dell'atto di appello. E ciò al fine di verificare se, eventualmente, i contenuti delle istanze istruttorie possano essere ritenuti ugualmente conoscibili, in modo oggettivo e inequivoco, pur se esse siano riprodotte in un atto diverso da quello recante le conclusioni. Osservazioni La sintetica motivazione della pronuncia della Suprema Corte può lasciare ad una prima lettura in ombra un dettaglio che smentisce la sua apparente ovvietà. Certamente (come premette la Corte nei motivi) il contenuto di un atto processuale deve essere colto dal complesso del suo testo, non essendo né logico né consentito limitarsi ad un esame parziale e a discrezione dell'interprete. Sotto questo profilo nulla vi sarebbe da dire se non l'osservare che l'ordinanza in esame risponderebbe non tanto a principi di diritto quanto piuttosto al senso comune. Già la Corte di cassazione aveva affermato che la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione determinanti l'inammissibilità dell'appello non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (ord. n. 15519/2020). La vicenda di specie offriva, però, una particolarità in fatto: non si trattava di considerare l'integralità di un singolo atto (quello di proposizione del gravame) ma di scegliere tra due atti di parte distinti, quello di gravame e quello delle conclusioni finali. La parte ricorrente aveva trascritto l'articolazione delle prove orali, dedotte in primo grado, nel suo atto di appello per chiederne l'ammissione; e sotto questo profilo il gravame poteva dirsi connotato dalla necessaria specificità. Tuttavia, la stessa ricorrente nelle successive conclusioni si era limitata a richiamare la sua richiesta di prove indicandole «come formulate in primo grado». Per tal verso l'atto conclusivo mancava certamente di ogni specificità e come tale l'ha considerato la Corte territoriale dichiarandone l'inammissibilità. Era venuta a verificarsi, se non un contrasto, una differenza nell'esposizione delle istanze rivolte al giudice. L'atto propositivo dell'impugnazione era conforme alle disposizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. e, di per sé, non si esponeva ad una pronuncia di inammissibilità. Le conclusioni precisate invece, erano di contenuto generico e, notoriamente, proprio le conclusioni finali indicano l'oggetto e le ragioni sulle quali è chiesta la pronuncia del giudice, per come risultano dalle possibili modifiche, integrazioni e innovazioni in genere consentite sulle domande iniziali. La corte di appello ha risolto il problema del rapporto tra i due atti e di quale tra essi dovesse avere prevalenza come se in realtà il problema non si ponesse. Esisteva, infatti, pronta, la soluzione da seguire. Cass. sez. II, n. 5741/2019 aveva stabilito che la parte, vistasi rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie, ha l'onere di reiterarle in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico ai precedenti atti difensivi poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non possono trovare ingresso in sede di impugnazione. Dunque, i motivi di appello sottoposti al vaglio del gravame sono quelli specificati con la precisazione delle conclusioni. L'ordinanza che si commenta si è discostata dalla regola così enunciata. La Corte ha affermato che non ha importanza alcuna se la specificità richiesta nel caso di richiamo alle prove dedotte in primo grado è ricavabile da un testo diverso da quello che raccoglie le conclusioni finali della parte. La mancata specificità delle conclusioni in punto reiterazione della richiesta di prove era compensata dalla specificità del precedente atto di impugnazione. L'insegnamento che se ne ricava è nel senso che per « atto di appello » (ai fini dell'art. 342 c.p.c.) deve intendersi non già unicamente quello che propone per la decisione le conclusioni finali bensì il gravame quale risultante dal complesso delle istanze sottoposte al vaglio del giudice d'appello e, nel caso di istanze istruttorie, «… pur se esse siano riprodotte in luogo diverso dalle conclusioni» ; di conseguenza la corte di merito era incorsa in errore, «…avendo trascurato di valutare l'obiettiva ed inequivoca riconoscibilità delle istanze istruttorie riprodotte in sede di gravame attraverso un esame completo e integrale dell'atto d'appello» (così, testualmente, la Suprema Corte). Atto di appello da intendersi, pertanto, come l'insieme delle istanze risultanti dall'integrazione dell'atto di iniziale proposizione del gravame e della comparsa di conclusioni definitive. L'effetto di processuale determinazione delle istanze da sottoporre al giudice conseguente alle conclusioni precisate deve dunque cedere, quanto meno per ciò che concerne la specifica riproposizione di richieste disattese in primo grado, alla rilevanza da riconoscere al complesso delle manifestazioni di volontà ricavabili in modo sicuro ed univoco dalle difese della parte. Risulta evidente come la decisione della Corte abbia abbandonato il precedente indirizzo per fornire una soluzione pragmatica e conservativa. Sorge per l'interprete un quesito: la pronuncia era riferita al caso, circoscritto, delle istanze istruttorie e aveva lo scopo del recupero di quanto in effetti chiesto con l'atto di appello e poi dimenticato nel riassunto finale delle domande sottoposte all'esame dell'appello. La regola enunciata al riguardo può essere estesa anche alle fattispecie aventi ad oggetto non le sole istanze processuali di prove ma anche le vere e proprie domande di merito? |