Opposizione di terzo revocatoria: qualificazione, termini, prova del dolo o della collusione

La Redazione
13 Novembre 2025

Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno (sent. 13 febbraio 2025, n. 90) in una controversia in materia di indennità di disoccupazione, ha qualificato l'opposizione proposta dal terzo come opposizione di terzo revocatoria e ha ritenuto la predetta opposizione tardiva.

L'opposizione di terzo revocatoria, posta a tutela degli aventi causa e dei creditori di una delle parti, i quali si assumono pregiudicati da una sentenza resa nei confronti del loro dante causa o debitore perchè pronunciata per effetto di dolo o collusione in loro danno, sono onerati dell'allegazione e della prova del dolo o della collusione. 

L'opposizione di terzo revocatoria deve essere proposta nel termine di trenta giorni decorrenti dal momento in cui è stato scoperto il dolo o la collusione.

Nel giudizio di opposizione di terzo revocatoria sono litisconsorti necessari, con l'opponente, le parti del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, sicchè trattandosi di causa inscindibile ex art. 331 c.p.c., va disposta in sede di impugnazione l'integrazione del contradditorio laddove non tutte le parti siano citate.

(Nel caso di specie, il Tribunale di Livorno, in una controversia in materia di indennità di disoccupazione, premessa la qualificazione dell'opposizione proposta dal terzo come opposizione di terzo revocatoria e non ordinaria – atteso che, in tale ultimo caso, il terzo legittimato alla stessa dovrebbe far valere un diritto autonomo che sia anche incompatibile (nel senso tale da negare potenzialmente l'esistenza o il contenuto dell'altro) con quello riconosciuto nella sentenza che si oppone, situazione diversa da quella oggetto del presente giudizio – ha ritenuto la predetta opposizione, tuttavia, anche tardiva a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., essendo spirato il termine perentorio di sei mesi).

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