Abusivo frazionamento del credito: la Cassazione precisa la sorte processuale della domanda

17 Novembre 2025

La Cassazione, nella pronuncia in commento, esamina la seguente questione: in caso di abusivo frazionamento del credito quale è la sorte processuale della domanda?

Massima

In tema di abusivo frazionamento del credito, non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito, dovendo essere richiesti tutti i danni nel medesimo giudizio; ne consegue che, nel caso di proposizione di giudizi differenti, aventi ad oggetto il risarcimento di danni diversi causati dal medesimo fatto illecito, la domanda proposta per seconda è improponibile se al momento della sua introduzione è ancora pendente il primo giudizio e questo non può essere riunito all'altro, mentre è inammissibile se, al momento della sua introduzione, il primo giudizio si è concluso con sentenza passata in giudicato.

Il caso

La vittima di un incidente stradale avvenuto nel 2012 introdusse: a) nel 2013 un giudizio dinanzi al Giudice di pace avente ad oggetto il risarcimento del danno materiale, giudizio conclusosi nel 2018 con l'affermazione della pari responsabilità di ambo i conducenti; b) nel 2018 dinanzi al Tribunale avente ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, conclusosi con una sentenza di inammissibilità della domanda, per violazione del divieto di frazionamento del credito.

Tale statuizione era confermata dalla Corte di appello.

Il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, che il presupposto per dichiarare improponibile una domanda di risarcimento del danno alla persona, dopo che sia stata proposta la domanda di risarcimento del danno alle cose, è il passaggio in giudicato della prima domanda.

I giudici di legittimità rigettano il ricorso, rilevando che non è consentito frazionare la domanda di risarcimento dei danni causati da un fatto illecito; tutti i danni vanno perciò richiesti nel medesimo giudizio.

La questione

La questione in esame è la seguente: in caso di abusivo frazionamento del credito quale è la sorte processuale della domanda?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in commento dà continuità al principio di legittimità a mente del quale in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass. n. 8217/2024, in applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).

In altri termini, si è da tempo stabilito il principio secondo cui costituisce abuso del processo domandare in separati giudizi il risarcimento delle varie voci di danno causate dal medesimo fatto illecito (Cass. n. 17019/2018; Cass. n. 21318/2015), ricordando poi che «quel che costituisce abuso del processo … non è il chiedere due volte il risarcimento del medesimo danno (a precludere tale condotta bastano le regole sul giudicato); ma il chiedere in due separati giudizi il risarcimento di danni causati tutti dalla medesima condotta illecita, in assenza di cause giustificatrici o di un apprezzabile interesse».

Il tema del frazionamento, simultaneo o sequenziale, delle domande creditorie nascenti da un rapporto giuridico unitario non è nuovo ed è stato, anzi, ripetutamente affrontato dalle Sezioni Unite della S.C., segno questo di un non sopito dibattito su un fenomeno che non accenna ad appianarsi, muovendosi alla ricerca continua di una soluzione che possa contemperare interessi divergenti.

Il primo intervento delle S.U. in tema di frazionamento del credito risale alla pronuncia Sez. U, n. 108/2000, secondo cui «in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni».

Le Sezioni Unite del 2000 avevano optato per l'indirizzo più liberale, ritenendo che non vi fossero nel sistema dei limiti espressi o impliciti al frazionamento della domanda creditoria.

In mancanza di espresse disposizioni o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, non era consentito all'interprete affermare l'inammissibilità di una domanda giudiziale perché la stessa riguarda solo una parte dell'unico credito vantato; in particolare si rilevava che in contrario non potevano essere valorizzati alcuni indici normativi: a) non l'art. 1181 c.c., che anzi, nel riconoscere il diritto del creditore di rifiutare un adempimento parziale, non esclude il potere dello stesso di accettarlo e, quindi, di richiederlo, anche giudizialmente; b) non l'art. 1453 c.c. che, incidendo sul contratto nella sua interezza, nessun argomento reca alla tesi in discussione: la possibilità di opzione del creditore fra risoluzione e adempimento nulla dice sulla possibilità di quest'ultimo di richiedere un adempimento parziale; c) non gli art. 277, comma 2, e 278, comma 2, c.p.c., che, per la tutela degli interessi del creditore consentono, in vario modo, in presenza di domande più ampie proposte, di limitare la pronuncia a parte delle stesse o di condannare il debitore al pagamento di una provvisionale e che non trovano applicazione quando la domanda sia stata inizialmente proposta con un contenuto più ridotto.

Secondo le S.U., ancora, la soluzione contestata non poteva trovare supporto neppure nel richiamo a principi quali quelli di correttezza e di buona fede, dovendosi infatti rilevare «che la prima violazione degli anzidetti principi è stata compiuta, in via di ipotesi, dal debitore, il quale è inadempiente alla sua obbligazione».

Il dibattito, tuttavia, non veniva così definitivamente risolto, tanto è vero che appena sette anni dopo si è assistito ad un nuovo intervento delle S.U. di segno diametralmente contrario.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che «non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale» (Cass., sez. un., n. 23726/2007).

La motivazione del revirement compiuto dal giudice della nomofilachia è stata essenzialmente fondata su una maggiore elaborazionedella buona fede in senso oggettivo, operante come tale non soltanto nella fase esecutiva del contratto ma anche in quella post factum, nella quale si ricorra al giudice per ottenere una esecuzione della prestazione in forma coattiva. Dall'altro lato, al contempo, è stato evocato il principio del giusto processo, sulla scorta del combinato richiamo agli artt. 2 e 111 Cost., di cui l'art. 88 c.p.c. costituirebbe espressione in un'ottica sistematica e costituzionalmente orientata. Secondo il Collegio, peraltro, «oltre a violare …il generale dovere di correttezza e buona fede, la disarticolazione, da parte del creditore, dell'unità sostanziale del rapporto (sia pure nella fase patologica della coazione all'adempimento), in quanto attuata nel processo e tramite il processo, si risolve automaticamente anche in abuso dello stesso».

Neppure questa pronuncia, tuttavia, peraltro oggetto di talune critiche dottrinali sulla figura dell'abuso del processo di creazione pretoria, ha definitivamente risolto ogni questione, che anzi ha continuato ad agitarsi anche in settori nei quali il credito svolge una funzione costituzionalmente tutelata di fonte per il sostentamento vitale del debitore e della sua famiglia, come è nel caso del rapporto di lavoro.

In primo luogo, quindi, una questione affine è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite che ha statuito che «in materia di obbligazioni pecuniarie nascenti da un unico rapporto di lavoro, costituisce principio generale la regola secondo la quale la singola obbligazione va adempiuta nella sua interezza e in un'unica soluzione, dovendosi escludere che la stessa possa, anche nell'eventuale fase giudiziaria, essere frazionata dal debitore o dal creditore. Ne consegue che, ove la prestazione abbia ad oggetto la restituzione di somme indebitamente ricevute e relative all'erogazione degli accessori dell'indennità di buonuscita, sussiste l'obbligo di restituire l'indebito attraverso il pagamento in un'unica soluzione» (Cass., sez. un., n. 26961/2009).

Orbene, la S.C. ha rilevato essere un principio generale quello per cui «l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, nascente da un unico rapporto di lavoro, deve essere eseguito in una unica soluzione non potendosi ritenere consentito un mutamento di termini e modalità genetiche nel momento in cui il detto rapporto trova la sua esecuzione. Principio che si deduce implicitamente - ma ugualmente in modo chiaro - dal disposto dell'art. 1181 c.c. in forza del quale la prestazione va adempiuta nella sua interezza tanto vero che il creditore può rifiutare un adempimento parziale salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente».

Sono così intervenute ulteriormente le Sezioni Unite, nel corso del 2017.

Cass., sez. un., n. 4090/2017 ha statuito che «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.»

Secondo l'opinione prevalente degli interpreti, la Corte di cassazione ha corretto parzialmente il tiro rispetto alla pronuncia nomofilattica di dieci anni prima, rilevando – in motivazione – che «soltanto una lettura avulsa dal contesto dell'espressione "unico rapporto obbligatorio” avrebbe portato a ritenere che il principio di infrazionabilità sia stato espressamente affermato non (soltanto) in relazione ad un singolo credito, bensì (anche) in relazione ad una pluralità di crediti riferibili ad un unico rapporto di durata. Secondo le S.U., l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sottende non soltanto l'an della domanda, ma altresì la scelta delle modalità di proposizione della medesima; occorre perciò che “il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata di azioni relative a crediti riferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo».

Laddove una tale esigenza non vi sia, infatti, prevarrebbero esigenze deflattive volte ad evitare il frazionamento della domanda ed a consentire, piuttosto, che il giudice possa avere una visione unitaria della vicenda sostanziale.

Osservazioni

La pronuncia in commento ha dichiarato di condividere l'orientamento delle Sezioni Unite che, a fronte di una pretesa abusivamente frazionata, indica come conseguenza l'improponibilità della domanda, in quanto ciò tendenzialmente non preclude al creditore la riproposizione unitaria.

Tuttavia, vi sono casi in cui l'intervenuta formazione del giudicato sull'altra porzione di credito rende impossibile esperire nuovamente l'azione in modo unitario. In tali fattispecie, la sanzione della improponibilità della domanda si traduce, di fatto, nella «confisca» del diritto di azione, con violazione del principio di proporzionalità e del necessario bilanciamento tra diritto di azione e diritto al giusto processo.

A fronte di una domanda non riproponibile, quindi, il Giudice che accerti l'inesistenza di un interesse meritevole di tutela ad agire frazionatamente deve comunque pronunciarsi nel merito sull'esistenza e consistenza del credito (Cass., sez. un., n. 7299/2025).

Nei casi in cui è evocato l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale in relazione alle domande di risarcimento dei danni derivanti da illecito extracontrattuale, l'esigenza sottesa è principalmente quella di evitare che, a fronte di uno stesso fatto lesivo, si formino giudicati contrastanti. Il fondamento della costante affermazione in termini di infrazionabilità della domanda risarcitoria (e del credito con essa fatto valere) non si rinviene in questi casi prioritariamente nel richiamo ai principi di correttezza e buona fede o di lealtà processuale, né nella tensione verso la ragionevole durata del processo, ma discende direttamente dal principio del giudicato, che presuppone che l'accertamento di un medesimo fatto lesivo debba avvenire in unico contesto, coprendo il dedotto e il deducibile, tranne che non si verifichino aggravamenti, in caso di danni alla persona, o conseguenze sopravvenute.

In questa categoria di ipotesi l'affermazione di inammissibilità della domanda risarcitoria successivamente proposta non discende dunque da un intento sanzionatorio del giudice che si arroghi, violando il principio di proporzionalità, di precludere l'accesso al giudizio mediante l'esame nel merito della domanda frazionata. Semplicemente, la domanda per l'accertamento delle conseguenze di quell'illecito è stata già proposta ed esaminata, ed un'altra domanda non può più essere proposta, neanche se non di tutti i danni conseguenza dell'unico evento lesivo si è chiesto il risarcimento nella prima causa.

E' quindi l'esigenza primaria di favorire un unico accertamento del fatto, in un contesto unitario, per evitare contraddittorietà di giudicati, il principio sotteso alle numerose pronunce che, negli anni, hanno ribadito con coerenza l'indirizzo giurisprudenziale sul punto in materia di risarcimento del danno extracontrattuale che tragga origine da un medesimo evento lesivo: a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, deve far seguito un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento.

La decisione in commento si pone pertanto quale esito di sintesi delle precedenti tappe giurisprudenziali e delle parallele evoluzioni dottrinali, con l'individuazione del punto di (auspicato) equilibrio, conforme ai (bilanciati) principi di riferimento, tra le soluzioni in rito (improponibilità della domanda frazionata) e la possibilità della definizione nel merito (qualora non sia possibile la riproposizione unitaria dell'azione) connessa alla sanzione della condanna del creditore alle spese processuali anche in caso di sua vittoria in giudizio.

Riferimenti

F. Dello Sbarba, Le conseguenze processuali dell'abusivo frazionamento del credito al nuovo vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in IUS Amministrativo, fasc., 11 giugno 2025.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.