Termini processuali civili “a ritroso” e proroga di diritto: la scadenza nella giornata di domenica è anticipata al venerdì precedente

Emanuele Punzi
17 Novembre 2025

La pronuncia del Tribunale di Roma offre l’occasione per tornare sul tema della proroga di diritto dei termini processuali a ritroso che scadano in giorno festivo o di sabato. Il giudice del lavoro aderisce all’orientamento di legittimità secondo cui la disciplina dell’art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini calcolati a ritroso, qualificando come tardiva la costituzione del convenuto effettuata il sabato.

Massima

Nel rito del lavoro, se il termine per la costituzione del convenuto ex art. 416 c.p.c. cade di domenica, esso è anticipato di diritto al venerdì precedente (se non festivo), sicché è tardiva la costituzione effettuata il sabato.

Il caso

Il caso de quo riguarda un giudizio instaurato, ai sensi degli artt. 409 ss. c.p.c., dinanzi al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro. In vista della prima udienza fissata per mercoledì 17 settembre 2025, il convenuto si costituiva in giudizio sabato 6 settembre. Nel corso dell'udienza, la parte attrice eccepiva la tardività della costituzione del convenuto, rilevando che essa era avvenuta oltre il termine di dieci giorni anteriori all'udienza di discussione previsto dall'art. 416 c.p.c.

La questione

Un termine a ritroso, come quello per la costituzione del convenuto nel rito del lavoro, che scada di domenica, deve intendersi anticipato di diritto al venerdì precedente (purché non festivo), con esclusione del sabato?

Le soluzione giuridiche

Il Tribunale di Roma ha reputato fondata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio della parte resistente, dichiarandone la decadenza dalle istanze istruttorie e dalla domanda riconvenzionale.

In primo luogo, il Giudice capitolino fa proprio l'orientamento di legittimità secondo il quale la disciplina prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. si applica anche ai termini “a ritroso”, ossia quei termini la cui scadenza si calcola all'indietro, a partire, di regola, dalla data dell'udienza fissata. In particolare, oltre ai richiami a Cass. 14767/2014, Cass. 25335/2017 e Cass. 7068/2020 – pronunce in cui la Suprema Corte afferma tale principio in via generale – viene espressamente citato un passaggio di Cass. 2512/2020, che lo conferma con specifico riferimento al termine a ritroso previsto dall'art. 416 c.p.c.

Come noto, il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. stabilisce che, quando la scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, mentre il quinto comma prevede che la medesima proroga operi anche nel caso in cui il termine per il compimento di un atto svolto fuori udienza scada nella giornata di sabato. Al di fuori di tale ipotesi, il sabato resta considerato giorno lavorativo, come confermato dal sesto comma della disposizione.

Sebbene la norma non contempli espressamente l'ipotesi in cui il termine processuale debba essere calcolato a ritroso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la disciplina della proroga di diritto deve estendersi anche a tali casi. Pertanto, qualora un termine processuale scada in un giorno festivo o – per quelli da compiersi fuori udienza – di sabato, la proroga opera in senso inverso, con l'effetto di anticipare la scadenza al giorno precedente non festivo. Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di specificare che l'esigenza di proroga del termine ai sensi dell'art. 155 c.p.c. non viene meno in ragione della modalità di esecuzione del deposito, mediante accesso in cancelleria o a mezzo deposito telematico (Cass. 8496/2023; v. anche Cass. 25742/2025; Cass. 23634/2025).

Il ragionamento del Tribunale di Roma prosegue applicando tali principi al caso concreto: l'ordinanza rileva infatti che – fissata la prima udienza al 17 settembre 2025 (mercoledì) – il termine a ritroso di dieci giorni per la costituzione del convenuto scadeva domenica 7 settembre 2025 e doveva pertanto intendersi anticipato a venerdì 5 settembre. Di qui la ritenuta tardività della costituzione avvenuta con il deposito della comparsa il sabato 6 settembre.

È opportuno evidenziare che il Tribunale di Roma richiama delle pronunce relative a fattispecie in cui la scadenza del termine cadeva di sabato, mentre nel caso in esame essa cadeva di domenica. Implicitamente, dunque, il Giudice estende l'applicazione del quinto comma dell'art. 155 c.p.c. anche all'ipotesi in cui la scadenza cada di sabato per effetto della proroga automatica prevista dal quarto comma. In altre parole, qualora un termine a ritroso scada di domenica, la scadenza deve intendersi anticipata al giorno precedente non festivo; tuttavia, coincidendo questo con il sabato, opera il quinto comma dell'art. 155 c.p.c., con conseguente ulteriore anticipazione della scadenza al venerdì, purché non festivo.

Tale implicita e decisiva lettura dell'art. 155 c.p.c. è supportata anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. In particolare, Cass. civ. 21 luglio 2025, n. 20509, con riferimento a un termine “in avanti” per impugnare che scadeva venerdì 8 dicembre, ha affermato la correttezza dell'interpretazione secondo cui tale termine doveva intendersi prorogato non a sabato 9 ma a lunedì 11, in quanto “il quinto comma dell'articolo 155 […] non può che considerare come termine che scade “nella giornata del sabato” anche quello che, ai sensi del quarto comma, è stato prorogato al sabato perché scadeva in un venerdì festivo” (pag. 3). È dunque evidente che la decisione del Tribunale di Roma svolga un ragionamento analogo con riguardo ai termini a ritroso, concludendo nella specie per la tardività della costituzione del convenuto.

Osservazioni

La posizione della giurisprudenza di legittimità in merito all'applicazione della proroga di diritto al termine processuale a ritroso che scada nella giornata festiva o di sabato – nel cui solco si colloca la pronuncia del Tribunale di Roma – impone all'avvocato un elevato grado di prudenza. Nonostante l'anticipazione al giorno precedente non festivo possa astrattamente sottrarre un giorno a chi deve compiere l'atto, il rischio che, ignorando l'orientamento citato, quest'ultimo venga dichiarato tardivo appare tutt'altro che remoto, in assenza di un mutamento d'indirizzo da parte della giurisprudenza.

Premesso ciò, e ferma la necessità di adeguarsi alla lettura dell'art. 155 c.p.c. sopra richiamata, non può non rilevarsi come la disciplina dell'anticipazione del termine a ritroso, frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, presenti profili di scarsa coerenza sistematica.

A tale riguardo, va ricordato che in origine la Cassazione riteneva applicabile l'art. 155, comma 4, c.p.c. ai soli termini a decorrenza successiva. Diversamente, con riferimento ai termini “a ritroso” – che assegnano alla parte un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività – si escludeva l'applicabilità della proroga, poiché lo slittamento in avanti del termine avrebbe determinato un'irragionevole riduzione dell'intervallo temporale minimo garantito alla controparte, in contrasto con la ratio stessa della previsione del termine (Cass. 182/2012; Cass. 11163/2008; Cass. 19041/2003; Cass. 7331/2002).

La sentenza capostipite dell'orientamento oggi prevalente – e ripreso dal Tribunale di Roma – è Cass. 14767/2014. In tale occasione la Suprema Corte ha ribadito che la proroga in avanti può operare esclusivamente rispetto ai termini a decorrenza successiva, specificando tuttavia che “l'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine […] a ritroso, con la particolarità che […] la proroga in questione necessariamente opera in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo” (pag. 2): dunque, anticipazione della scadenza al primo giorno non festivo. Il perché di tale affermazione, tuttavia, non è esplicitato nel testo della sentenza.

La ratio di questa estensione giurisprudenziale della regola prevista dall'art. 155 c.p.c. è stata invece più di recente chiarita da Cass. 23634/2025. In primo luogo, la Corte ha affermato che la proroga a ritroso del termine sarebbe funzionale a non imporre alla parte di svolgere attività processuale in un giorno festivo o di sabato; successivamente, ha quindi individuato la vera giustificazione della proroga a ritroso “nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto quanto alla giustificazione della proroga” (pag. 6). In sostanza, la proroga servirebbe alla controparte per godere dell'intera durata del termine – dal suo punto di vista, termine a decorrenza successiva – senza essere costretta a prendere visione dell'atto per la prima volta in un giorno festivo o equiparato.

Tale giustificazione lascia perplessi, se si osserva che, da un lato, l'anticipazione al giorno precedente del termine di scadenza per il compimento di un atto processuale che la parte potrebbe voler compiere in giorno festivo o nella giornata di sabato ha come effetto di obbligarla a compiere l'atto in anticipo, con erosione del termine a sua disposizione; e, dall'altro, che  non esiste nel nostro ordinamento un principio secondo cui il primo giorno utile per la controparte ai fini della conoscenza dell'atto debba coincidere con un giorno lavorativo diverso dal sabato. Di certo un siffatto principio non emerge dall'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, che mirano esclusivamente ad evitare che il dies ad quem di un termine cada in giorno festivo o di sabato.

Facendo un esempio, non sembra coerente che, al fine di far sì che il giorno di decorrenza del termine a disposizione di una parte per esaminare, prima dell'udienza, un atto difensivo depositato da altra parte cada in una giornata lavorativa diversa dal sabato, si privi quest'ultima di un giorno (ancorché festivo o coincidente con il sabato) utile per il compimento dell'atto, in un sistema in cui il giorno di decorrenza del termine per impugnare può invece iniziare a decorrere in giornata festiva o di sabato.

Concludendo, sebbene debbano prudenzialmente essere osservate le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza dominante, le ragioni che la sorreggono non paiono pienamente condivisibili.

Il funzionamento del processo civile telematico – che consente il compimento degli atti anche nei giorni festivi – sembra suggerire l'opportunità di una lettura più ragionevole e coerente del sistema del computo dei termini a ritroso.

Chi deve compiere l'atto dovrebbe poterlo fare fino al giorno di scadenza, anche se coincidente con un giorno festivo o con il sabato: non si tratterebbe di un obbligo, ma di una facoltà che consentirebbe di sfruttare il termine sino in fondo, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte. Una simile soluzione risulterebbe, peraltro, coerente con la ratio della proroga prevista per i termini a decorrenza successiva che scadano in giorno festivo o di sabato: in tali ipotesi, infatti, in assenza della proroga, chi deve compiere l'atto sarebbe costretto a farlo in un giorno festivo o equiparato, ovvero ad anticiparlo, senza poter utilizzare integralmente il termine assegnatogli dalla legge.

È auspicabile pertanto che l'orientamento giurisprudenziale sopra illustrato venga abbandonato con riferimento a tutti gli atti processuali per il cui deposito telematico non sia richiesta l'accettazione manuale da parte della cancelleria e quindi l'atto sia visibile a tutte le parti e al giudice il giorno stesso del suo deposito telematico.

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